GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE
Sintesi: E' valido il ricorso straordinario al Capo dello Stato sottoscritto solo dall'avvocato della parte, in quanto la sua firma è equipollente a quella del ricorrente.
Estratto: «Precede l’esame dell’eccezione d’inammissibilità del presente ricorso giurisdizionale in conseguenza della nullità del ricorso straordinario il quale manca della personale sottoscrizione di alcuno degli odierni ricorrenti. Al riguardo, sostiene il comune che, ai fini della corretta sottoscrizione...
[...omissis...]
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE
Sintesi: Con la costituzione del ricorrente in seguito ad opposizione ex art. 10, D.P.R. 1199/1971, viene trasposto nella sede giurisdizionale l’intero giudizio unitariamente considerato nel quale devono considerarsi compresi anche gli eventuali motivi aggiunti purché siano stati tempestivamente proposti secondo le modalità previste per il ricorso straordinario e ancorché non siano stati fatti segno di opposizione da parte dell’intimato o del controinteressato.
Sintesi: È consentita la trasposizione in sede giurisdizionale dei motivi aggiunti al ricorso straordinario, qualora nei loro confronti non sia stata proposta espressa opposizione, peraltro limitata al solo ricorso introduttivo, sempre che gli anzidetti motivi aggiunti siano riportati nell’atto di costituzione insieme al ricorso e siano oggetto di regolare notifica alle altre parti del processo da parte del ricorrente originario.
Sintesi: I motivi aggiunti proposti nella sede e con le modalità del ricorso straordinario successivamente all’opposizione del’intimato (o del controinteressato) ma prima della costituzione innanzi al tribunale non necessitano di (ulteriore) opposizione, ma devono intendersi trasposti con l’intero giudizio allorché riproposti nell’atto di costituzione del ricorrente innanzi al giudice amministrativo.
Estratto: «2. Va, a questo punto, esaminata l’eccezione d’inammissibilità dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo, contenuti nell’atto di costituzione della ricorrente notificato il 15 febbraio 2010 e depositato il 18 febbraio 2010, a seguito di trasposizione in questa sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato.2.1. Secondo l’avviso del Comune, le predette censure, riprodotte nell’atto di costituzione della ricorrente ma proposte nell’atto di motivi aggiunti assunto a prot. 0000531 del Comune in data 8 febbraio 2010, sarebbero inammissibili in assenza di opposizione dell’ente intimato che concerneva unicamente le prime sette censure dell’atto introduttivo e non le altre quattro dell’atto di motivi aggiunti.2.2. Va precisato che nel settimo motivo introduttivo dell'originario ricorso, il parere contrario alla sanatoria emesso dalla commissione edilizia comunale era stato impugnato per sviamento e violazione della l.r. n. 1/2004: detta commissione era stata mantenuta con le competenze e nella composizione prevista dagli artt. 13, 14 e 15 del regolamento edilizio allora in vigore, nonostante la l.r. Umbria n. 1/2004 avesse introdotto la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.2.3. Nel ricorso straordinario era stata fatta riserva di motivi aggiunti in relazione ai provvedimenti concernenti la Commissione edilizia e alle citate disposizioni regolamentari.2.4. Nei confronti dei motivi aggiunti - proposti sempre nella forma del ricorso straordinario al Capo dello Stato subito dopo che il Comune, ottemperando alla domanda ostensiva dei documenti, aveva provveduto al loro deposito - non era stata proposta opposizione ex art. 10 DPR n.1199/1971. Non potevano perciò costituire oggetto di trasposizione in sede giurisdizionale e dovevano essere considerati inammissibili e/o irricevibili.2.5. Nei termini suddetti, siccome prospettati dal Comune, l’eccezione è infondata.2.6. Con la costituzione del ricorrente in seguito ad opposizione ex art. 10, l. n. 1199/1971, viene trasposto nella sede giurisdizionale l’intero giudizio unitariamente considerato nel quale devono considerarsi compresi anche gli eventuali motivi aggiunti purché siano stati tempestivamente proposti secondo le modalità previste per il ricorso straordinario e ancorché non siano stati fatti segno di opposizione da parte dell’intimato o del controinteressato.2.7. Lo stesso principio di unitarietà di giudizio e di economia e concentrazione dei mezzi processuali che giustifica l’inammissibilità dell’atto di opposizione se proposto nei confronti dei soli motivi aggiunti e non anche dell’atto introduttivo del ricorso straordinario (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 12 luglio 2011 n. 203) vale, nell’ipotesi opposta, a consentire la trasposizione in sede giurisdizionale dei motivi aggiunti, qualora nei loro confronti non sia stata proposta espressa opposizione, peraltro limitata al solo ricorso introduttivo, sempre che gli anzidetti motivi aggiunti siano riportati nell’atto di costituzione insieme al ricorso e siano oggetto di regolare notifica alle altre parti del processo da parte del ricorrente originario.2.8. La trattazione unitaria dei due gravami si impone sia per evitare contrastanti pronunce in sede straordinaria e in sede giurisdizionale sia per lo stesso carattere dei motivi aggiunti, diretti anche nel ricorso straordinario, a sostenere le domande già proposte o comunque connesse, avverso il provvedimento già gravato con il ricorso straordinario (principale) ai sensi dell’art. 43, c.p.a..2.9. Va pertanto privilegiato l’assunto cui i motivi aggiunti proposti nella sede e con le modalità del ricorso straordinario successivamente all’opposizione del’intimato (o del controinteressato) ma prima della costituzione innanzi al tribunale non necessitano di (ulteriore) opposizione, ma devono intendersi trasposti con l’intero giudizio allorché riproposti nell’atto di costituzione del ricorrente innanzi al giudice amministrativo.2.10. Nella specie, infine, i motivi aggiunti, sebbene diretti contro provvedimenti successivamente conosciuti (delibera consiliare n. 39 del 10 agosto 1999 di nomina della C.E.C., delibera consiliare n. 35 del 7 settembre 2002, di approvazione del testo dell’art. 13 del regolamento edilizio, delibera consiliare n. 15 del 3 maggio 2003, di elezione di un agronomo in seno alla commissione, delibera consiliare n. 59 del 6 ottobre 2004 di sostituzione di alcuni componenti della C.E.C.), sono nella sostanza integrativi del settimo motivo introduttivo, proposto senza la cognizione dei provvedimenti inerenti la commissione edilizia della quale si era già dedotta l’illegittimità con riserva di ulteriori censure.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.