Il ricorso straordinario all'atto amministrativo: inammissibilità ed esecuzione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO

Sintesi: Anche a volere propendere per la sua natura amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presenta aspetti del tutto particolari che lo distinguono dagli altri modelli di ricorsi amministrativi: carattere alternativo al ricorso giurisdizionale; maggiori garanzie del principio del contraddittorio; obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato; presenza di un termine di impugnazione superiore a quello stabilito per il ricorso giurisdizionale amministrativo.


Estratto: «Precede l’esame dell’eccezione d’inammissibilità del presente ricorso giurisdizionale in conseguenza della nullità del ricorso straordinario il quale manca della personale sottoscrizione di alcuno degli odierni ricorrenti. Al riguardo, sostiene il comune che, ai fini della corretta sottoscrizione, non sarebbe idonea la procura speciale ad litem rilasciata dai ricorrenti al legale, a margine del ricorso straordinario, perché tale procura è uno strumento valido per conferire la rappresentanza processuale esclusivamente davanti all’autorità giurisdizionale, essendo questa la sede in cui l’avvocato è investito del potere certificatorio della firma. Quand’anche poi si volesse ammettere la possibilità, tramite la procura ad litem, di delegare ad altri la rappresentanza di un rapporto sostanziale (e non processuale), compresa la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso concreto ciò non sarebbe accaduto in quanto, come si evince dalla procura ad litem, fra i poteri conferiti dai ricorrenti al legale risulta espressamente quello di agire “in giudizio” ma non quello di produrre, in loro nome ed in loro vece, ricorso straordinario.L’eccezione non può essere accolta, peccando di rigidità formale. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio di carattere generale, previsto dall’art. 8 del Dpr n. 1199/1971, esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità. Nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario è discussa la sua natura, se cioè amministrativa o giurisdizionale. Tradizionalmente è considerato di carattere amministrativo, tesi di recente affermata dalla Corte Cost. n. 254/2004, che ha pertanto dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza emessa da una sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel procedimento per la decisione di un ricorso straordinario.Il Cons. St., sez. IV, decisione n. 6843/2000 - prendendo spunto dalla qualificazione operata dalla Corte di giustizia Ce, 16 ottobre 1997, cause riun. C-69/96 e C-79/96, ritenuta vincolante - ne ha invece affermato la natura giurisdizionale (non già della decisione finale, bensì) del parere reso dal Consiglio di Stato nel corso del procedimento, al fine di ammettere l’esperibilità del ricorso per l’ottemperanza delle decisione non eseguite del Presidente della Repubblica.In ogni caso, anche a volere propendere per la natura amministrativa, il ricorso straordinario presenta aspetti del tutto particolari che lo distinguono dagli altri modelli di ricorsi amministrativi : carattere alternativo al ricorso giurisdizionale; maggiori garanzie del principio del contraddittorio; obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato; presenza di un termine di impugnazione superiore a quello stabilito per il ricorso giurisdizionale amministrativoIl Consiglio di Stato in una risalente pronuncia ha considerato valido il ricorso straordinario sottoscritto solo dall'avvocato della parte in quanto la sua firma è equipollente a quella del ricorrente. (Consiglio Stato , sez. II, 1° dicembre 1993 , n. 886).Il caso in esame è, tuttavia, diverso perché il ricorso straordinario è firmato dai ricorrenti che conferiscono al proprio legale procura speciale ad litem, rinnovata a margine dell’atto di costituzione in giudizio. Ora è evidente che il ricorso straordinario, quantunque sia sottoscritto dal legale e non direttamente dai ricorrenti, è comunque validamente proposto perché con la procura questi ultimi manifestano, sotto il profilo sostanziale, l’inequivocabile volontà di conferire al legale la delega per l’assistenza nel corso del procedimento giustiziale. E’ quindi evidente che quella procura ha valore perfettamente alternativo alla sottoscrizione del ricorso straordinario.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ATTI NON DEFINITIVI, INAMMISSIBILITÀ

Sintesi: Nella Regione Emilia-Romagna è inammissibile la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto avverso un provvedimento comunale di gestione del demanio marittimo, essendo quest'ultimo atto non definitivo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. Emilia – Romagna n. 9 del 2002.

Estratto: «Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971, l’odierna ricorrente – impresa in forma societaria che gestisce un bar sulla spiaggia di Rimini nord, in località Viserba – a seguito di intervenuta opposizione del comune di Rimini alla decisione della causa in sede amministrativa, ha trasposto dinanzi a questo T.A.R. il precedente ricorso presentato in via amministrativa al Capo dello Stato.Con tale ricorso amministrativo, la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, in data 26/5/2006, con il quale la civica amministrazione di Rimini ne aveva respinto l’istanza di ampliamento dell’area demaniale a suo tempo datale in concessione in località Viserba del Comune di Rimini e richiesta a seguito di asserito ripascimento dell’arenile nella zona prospiciente l’esercizio commerciale gestito dalla stessa.Il Collegio deve osservare, in via pregiudiziale ed esaustiva ai fini del decidere, ché è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata.Invero, la ricorrente aveva originariamente impugnato, con ricorso al Capo dello Stato, il provvedimento comunale di cui in epigrafe, non considerando, però, che trattavasi di atto non definitivo, essendone possibile l’impugnazione, in via amministrativa, con il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna espressamente previsto dall’art. 8 della L.R. Emilia – Romagna n. 9 del 2002.[omissis]Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame – che in origine era stato proposto in sede amministrativa quale ricorso straordinario al Capo dello Stato - è dichiarato inammissibile per impugnazione di atto amministrativo non definitivo.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE

Sintesi: È ammissibile il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione della decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, avendo la stessa, specie dopo le innovazioni apportate dalla legge 69/2009, natura sostanzialmente giurisdizionale.

Estratto: «Va premesso che il codice non contempla alcuna previsione la quale esplicitamente ammetta il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione della decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Su questo punto, la giurisprudenza ha espresso due distinti orientamenti.Ad avviso del primo, tale decisione, pur avendo carattere cogente ed obbligando l’amministrazione ad eseguirla, non ha attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale del giudicato e pertanto non si presta allo strumento dell’ottemperanza. Tuttavia, secondo il Consiglio di. Stato (sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1440) il principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi, volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, impone il pieno e corretto adempimento del provvedimento giustiziale decisorio. Tale tutela si concretizza nella possibilità di rendere significativo, con rituale diffida, il comportamento omissivo dell’amministrazione, per poi avvalersi dello strumento apprestato dall’art. 21-bis della legge n. 1034/1971 (ora artt. 31 e 117 del codice) ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell’ordine di esecuzione.Ad avviso del secondo orientamento, la decisione che accoglie il ricorso straordinario ha natura sostanzialmente giurisdizionale, circostanza che fonderebbe i presupposti per instaurare il giudizio di ottemperanza, sul rilievo che il provvedimento finale rappresenta solo “l’atto conclusivo di esternazione di un momento decisionale” contenuto nel parere del Consiglio di Stato (Cons. giust. amm. Reg. siciliana, 18 maggio 2009, n. 415; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6645). Quest’ultimo orientamento esce rafforzato dalle modifiche che l’art. 69 della l. n. 69/2009 ha introdotto alla disciplina sul ricorso straordinario contenuta nel d.P.R. n. 1199/1971 (artt. 13 e 14): tali modifiche accentuano, in particolare, la natura giurisdizionale del procedimento e della decisione del Capo dello Stato; prevedono infatti, da un lato, la possibilità che il Consiglio di Stato, rendendo il parere in sede consultiva, sollevi questione di legittimità costituzionale, ove sia rilevante ai fini della decisione stessa e non risulti manifestamente infondata; sanciscono, dall’altro, l’obbligo che il decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si conformi al parere del Consiglio di Stato, laddove, in origine, la legge consentiva la decisione difforme, previa sottoposizione dell’affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non è pertanto un caso che, da ultimo, anche le Sezioni unite della Cassazione abbiano decisamente virato per questa linea interpretativa (cfr. Cass. SS.UU., 28 gennaio 2011 n. 2065).3.- Tutto ciò premesso, va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’ottemperanza della decisione straordinaria con conseguente obbligo della ASL SA di adeguarsi alla decisione del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2009, come da parere del Consiglio di Stato n. 3736/08 del 29 luglio 2009.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.