Soggetti onerati dall'immediata impugnazione del bando pubblico

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA

Sintesi: La mancata impugnazione degli atti di ammissione dei singoli concorrenti alla procedura di evidenza pubblica non rende inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'atto di indizione della procedura, posto che l'annullamento di quest'ultimo determina l'automatica caducazione dei primi.


Estratto: «3.1. Come si è anticipato in narrativa, il Comune di Viareggio ritiene in primo luogo che la sentenza del T.A.R. n. 1616/2005 sia meritevole di riforma per non avere i primi giudici rilevato la inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso originario, attesa la mancata impugnativa della determinazione n. 2710/2004
[...omissis...]

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA

Sintesi: L’onere della immediata impugnazione sussiste in realtà solo per le disposizioni del bando che impediscano definitivamente la partecipazione alla gara prescrivendo requisiti di cui l’interessato sia incontestabilmente privo e che egli altrettanto incontestabilmente non possa procurarsi o acquisire entro il termine di presentazione della domanda.

Estratto: «3. Il comune di Latina ha eccepito che l’impugnazione del bando sarebbe tardiva.L’eccezione va tuttavia respinta.L’interesse a impugnare il bando è infatti sorto solo per effetto del provvedimento impugnato. È vero che nel caso in esame viene in rilievo una disposizione regolante una causa di esclusione ma l’onere della immediata impugnazione sussiste in realtà solo per le disposizioni del bando che impediscano definitivamente la partecipazione alla gara prescrivendo requisiti di cui l’interessato sia incontestabilmente privo e che egli altrettanto incontestabilmente non possa procurarsi o acquisire entro il termine di presentazione della domanda; nel caso all’esame si tratta di clausola che non ha questa valenza assolutamente preclusiva perché il ricorrente avrebbe potuto acquisire il requisito della regolarità e partecipare legittimamente alla gara saldando il proprio debito prima di presentare la domanda di partecipazione (e ciò anzi avrebbe sicuramente fatto se solo avesse avuto contezza della propria situazione essendo chiaro – come desumibile dallo svolgersi dei fatti - che il problema nella fattispecie è stato determinato dalla circostanza che il ricorrente, al tempo della presentazione della domanda, nel gennaio 2004, ignorava l’esistenza di una irregolarità contributiva e, verosimilmente, ne ha acquisito contezza solo dopo provvedendo a saldare il suo debito nel maggio 2004); nello stesso tempo la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe stato possibile interpretare il bando di gara in modo non restrittivo e comunque a lui favorevole non è del tutto irragionevole ed è suffragata proprio dal testo della dichiarazione sostitutiva risultante dall’allegato d) al bando di gara, nel senso che, pur dovendosi negare che il testo dell’autodichiarazione potesse considerarsi integrativo o modificativo del regolamento del bando, non può negarsi l’idoneità del medesimo a indurre in errore un concorrente, non in possesso di particolari conoscenze giuridiche, circa l’esatto significato delle clausole regolanti i requisiti di partecipazione; vi sarebbero quindi i presupposti per la concessione dell’errore scusabile e per la rimessione in termini (che il ricorrente ha oltretutto anche richiesto).»

Sintesi: L'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando sussista solamente ove le medesime comportino per l’interessato un effetto escludente, non quando invece si contestino le regole dettate per la gestione della procedura.

Estratto: «Sono palesemente infondate le eccezioni in rito. E’ pacifico in giurisprudenza che l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando sussista solamente ove le medesime comportino per l’interessato un effetto escludente; nelle diverse ipotesi in cui, come in quella di specie, si contestino invece le regole dettate per la gestione della procedura l’interesse a ricorrente sorge in capo al concorrente unicamente quando questi ne sia concretamente leso, non essendo risultato vincitore. Correttamente pertanto la ricorrente ha impugnato le regole procedurali, ancorché individuate dalla lex specialis, solo dopo aver preso atto che la gara, svoltasi con le contestate modalità, ha portato all’aggiudicazione alla controinteressata.L’eccezione di tardività è pertanto infondata.»

Sintesi: L'impugnazione del bando di gara da parte di un soggetto che si determini a non partecipare alla gara è ammessa soltanto quando il bando contenga nel suo seno norme cosiddette “escludenti”, vale a dire regole che determinano l’impossibilità del soggetto di partecipare alla gara; quando invece le norme di bando non sono immediatamente escludenti per un potenziale candidato, atteggiandosi, se mai, solo come onerose per la presentazione dell’offerta, non può non ritenersi necessaria la domanda di partecipazione, potendo in tal caso, e solo in tal caso (essendosi guadagnata una posizione qualificata di interesse) azionare giudiziariamente un ricorso per censurare le norme di bando, che si ritengono gravose per la redazione completa e precisa di un’offerta.

Estratto: «Non può non rilevarsi, infatti, che la società appellante (ricorrente in primo grado) non ha presentato domanda di partecipazione alla gara.Ora, la giurisprudenza amministrativa ha preso in considerazione l’evenienza di una impugnazione del bando di gara anche da parte di un soggetto che si determini a non partecipare alla gara , ma ha correttamente limitato la possibilità di una tale impugnazione (al fine soprattutto di frenare ricorsi tesi a bloccare ostruzionisticamente una procedura di gara pubblica) solo quando il bando contenga nel suo seno norme cosiddette “escludenti”, vale a dire regole che determinano l’impossibilità del soggetto di partecipare alla gara; in tal caso è stato correttamente ritenuto inutile che lo stesso presenti la domanda di partecipazione alla gara, in quanto la stessa sarebbe “inutiliter” richiesta e finirebbe solo per aggravare senza ragione una posizione facilmente individuabile già sulla base della mera lettura delle norme del bando di gara.Ma quando le norme di bando non sono immediatamente escludenti per un potenziale candidato, atteggiandosi , se mai, solo come onerose per la presentazione dell’offerta, non può non ritenersi necessaria la domanda di partecipazione, potendo in tal caso, e solo in tal caso (essendosi guadagnata una posizione qualificata di interesse) azionare giudiziariamente un ricorso per censurare le norme di bando, che si ritengono gravose per la redazione completa e precisa di un’offerta.Nella specie, il bando è stato censurato non perché impedisse la partecipazione alla gara, ma perché conteneva una serie nutrita di regole che determinavano una concreta difficoltà a redigere un’offerta, che potesse essere ponderatamente posta in essere.Si è trattato, fra le altre cose, della richiesta della presentazione dell’offerta di un termine (34 giorni), inferiore a quello previsto per le gare della specie (52 giorni), della mancanza di precise indicazioni per la redazione di un progetto che potesse essere considerato serio e rispondente alle finalità richieste per la concessione, della pretesa di una cauzione provvisoria superiore a quella prevista dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (2%).Al riguardo va rilevata la correttezza della sentenza del primo giudice, in considerazione del fatto che, per quanto onerose e impegnative per i concorrenti, le norme della “lex specialis” non avevano la caratteristica di essere escludenti per l’appellante e più in generale impeditive di una partecipazione alla gara. Quanto , in particolare, al termine di presentazione delle offerte, la derogabilità (rispetto alla previsione dell’art..70 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163) era prevista dal comma 5, articolo 15, dell’OPCM 16 gennaio 2008 n.3642 come rettificato dall’art.4 comma 3 dell’OPCM 31 ottobre 2008 n.3710 ) ed era quindi oggettivamente correlata alla valutazione da parte della Autorità commissariale della indispensabilità della deroga , in rapporto alle caratteristiche dell’intervento .D’altra parte non risulta allo stato degli atti, che la prescrizione di termini ravvicinati rendesse impossibile la presentazione della offerta.Trova quindi applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione di un bando di gara è consentita ….. alle imprese che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara medesima soltanto quando il bando stesso preveda delle norme che non consentono la partecipazione alla gara indetta, nel senso che se le imprese suddette avessero partecipato alla gara, sarebbero state sicuramente escluse, mentre nel caso di specie ciò non è, in quanto le censure si appuntano non sulla impossibilità di partecipare alla gara, alla quale sarebbero state sicuramente ammesse, se in possesso dei requisiti richiesti, ma sulla ritenuta difficoltà di poter formulare un'offerta remunerativa a cagione della esiguità del termine concesso dal bando, il che è assolutamente diverso dalla presenza di norme che non consentono neppure la partecipazione (cfr C.S., V, 1 aprile 2011, n.2033)Da ciò, alla stregua di principi ora riaffermati anche dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio(cfr.sentenza 7 aprile 2011, n.4 ) la conclusione che la sentenza di primo grado ha correttamente stabilito la inammissibilità del ricorso ivi proposto, per non essere stata presentata la domanda di partecipazione alla gara .»

Sintesi: Le clausole di un bando che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla selezione, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta.

Sintesi: Qualora la lex specialis contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla selezione tali che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l'interesse a impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda.

Estratto: «4. – Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità – e di improcedibilità, avendo dimostrato il Comune lo spirare dei termini per la presentazione delle domande alla selezione – del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente per avere parte ricorrente proposto la domanda di annullamento del bando senza avere presentato la domanda di partecipazione alla selezione.L’eccezione non può condividersi e va quindi respinta.E’ infatti ormai noto che:A) sotto un primo fondamentale profilo, in merito alla sussistenza dell'onere di immediata impugnazione del bando o della lettera d'invito, il Collegio non può che richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003, per la quale, ricollegandosi l'onere di impugnazione ad una lesione immediata, diretta ed attuale e non solo potenziale dell'atto, esso sussiste solo allorquando il bando contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione. Di conseguenza, le clausole di un bando che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla selezione, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7515);B) sotto il secondo profilo, decisivo per il caso in esame e secondo l'orientamento attualmente prevalente, qualora la lex specialis contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla selezione tali che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l'interesse a impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2010 n. 1999, 19 marzo 2009 n. 1624 e Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2804 nonché T.A.R. Umbria, 14 ottobre 2010 n. 489).E’ sicuramente vero che tale orientamento, ormai fermo in giurisprudenza, si rivolge di consueto alle gare per l’affidamento di appalti pubblici e che la radice di esso va ricercata nel noto arresto provocato dalla decisione della Corte di Giustizia C.E. del 12 febbraio 2004, nella causa C-7230/02, allorquando quella Corte ebbe modo di affermare che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche ritenute discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare - e che in caso di partecipazione alla procedura selettiva le avrebbero impedito di fornire l'insieme delle prestazioni richieste - essa ha, comunque, il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali clausole, in quanto sarebbe eccessivo esigere che un'impresa, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche.Nondimeno ben può ritenersi che tale formulazione sia assertiva di un principio generale che trova applicazione in tutte le occasioni in cui venga bandita una procedura selettiva, anche al di fuori del settore degli appalti pubblici e la relativa disciplina di partecipazione contenga clausole che la impediscono nei confronti di alcuni aspiranti concorrenti: in tal caso costoro possono chiedere l’esame giudiziale di tali clausole ad excludendum indipendentemente dalla, verosimilmente, inutile formale partecipazione alla selezione.Deve, dunque, ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità (come – e a maggior ragione - quella di improcedibilità) del ricorso proposto.»

Sintesi: Il sopravvenire dell'aggiudicazione definitiva rende inammissibili per difetto di interesse concreto ed attuale alla decisione i motivi di ricorso proposti avverso gli atti diversi dal bando e dall’aggiudicazione definitiva. Nessuna utilità le parti potrebbero trarre dall’eventuale annullamento di atti privi di lesività concreta degli interessi azionati, quali l’ammissione in gara di un concorrente e l’aggiudicazione provvisoria: in ordine alla prima le eventuali contestazioni, laddove non deducibili unicamente avverso il bando, non possono che riverberarsi nei confronti dell’unico atto concretamente lesivo della procedura, l’aggiudicazione definitiva; in ordine al secondo, lo stesso assume natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili ed interinali, sicché è inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’impresa non risultata aggiudicataria che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo della prima.

Estratto: «3. Parimenti in via preliminare vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse concreto ed attuale alla decisione i motivi di ricorso proposti avverso gli atti diversi dal bando e dall’aggiudicazione definitiva. In particolare, infatti, nessun utilità le parti potrebbero trarre dall’eventuale annullamento di atti privi di lesività concreta degli interessi azionati, quali l’ammissione in gara di un concorrente e l’aggiudicazione provvisoria: in ordine alla prima le eventuali contestazioni, laddove non deducibili unicamente avverso il bando, non possono che riverberarsi nei confronti dell’unico atto concretamente lesivo della procedura, l’aggiudicazione definitiva; in ordine al secondo, lo stesso assume natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili ed interinali, sicché è inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’impresa non risultata aggiudicataria che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo della prima (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. III, 11 marzo 2011 , n. 1581) e rispetto al quale solo si concentrano sia gli effetti lesivi che le contestazioni dedotte. Incidentalmente, a quest’ultimo riguardo va evidenziato come la stessa disciplina processuale in tema di appalti pubblici, seppur non direttamente applicabile, evidenzia in termini di principio con riferimento all’impugnativa di procedure di gara, quale quella in esame, come (a parte esclusione e bando) “tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva” (cfr. art. 44 comma 3 lett f l. 882009, recante delega per l’attuazione della “nuova” direttiva ricorsi”).Conseguentemente, analoga sorte seguono i motivi di ricorso incidentale proposti avverso tali atti.»

Sintesi: L’onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste solo nei limitati casi in cui l’interessato intenda contestare la stessa decisione dell’amministrazione di avviare la procedura selettiva, oppure ritenga di censurare le clausole che precludono, in radice, la stessa partecipazione alla procedura: pertanto non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando, ove queste non siano preclusive della partecipazione, potendo quindi il concorrente attendere di verificare la lesività delle stesse all'esito della procedura.

Sintesi: Non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando che riguardino gli adempimenti formali da rispettare ai fini della procedura di gara a pena di esclusione.

Estratto: «L’appello è fondato, nella sola parte in cui contesta la pronuncia di inammissibilità del ricorso.Al riguardo, la Sezione non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo, secondo cui l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste solo nei limitati casi in cui l’interessato intenda contestare la stessa decisione dell’amministrazione di avviare la procedura selettiva, oppure ritenga di censurare le clausole che precludono, in radice, la stessa partecipazione alla procedura (fra le ultime pronunce in tal senso, Consiglio Stato , sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5668, secondo cui non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando, ove queste non siano preclusive della partecipazione, potendo quindi il concorrente attendere di verificare la lesività delle stesse all'esito della procedura).Ora, nel caso di specie, le censure, pur dirette contro il bando di gara, non riguardano i requisiti soggettivi di partecipazione alla selezione ma mirano a contestare le prescrizioni della lex specialis della procedura, nella parte in cui esse impongono di indicare, a pena di esclusione, il numero del posteggio cui aspira l’interessato.»

Sintesi: L'impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti: a) l’impresa interessata ha presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara; b) le clausole contestate definiscono in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti.

Sintesi: La clausola del bando di gara immediatamente impugnabile in quanto immediatamente escludente è solo quella previsione direttamente ostativa alla partecipazione, quale quella postulante specifici requisiti soggettivi, di talchè la domanda di partecipazione risulti del tutto inutile.

Estratto: «Orbene il Consiglio di stato, sez V, ha accolto l’appello ribadendo di aderire all’orientamento interpretativo secondo cui l’impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti:- l’impresa interessata ha presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara;- le clausole contestate definiscono in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti.Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nessuna delle clausole contestate dagli appellanti è concretamente riferita ad un preciso requisito soggettivo di partecipazione, idoneo a determinare, indiscutibilmente, la sicura esclusione delle imprese ricorrenti in primo grado.Anche a voler seguire la tesi dei ricorrenti di primo grado, secondo i quali le previsioni del bando non consentirebbero di formulare un’offerta “ragionevole” ed economicamente remunerativa, resterebbe ferma la necessità di proporre il ricorso solo contro l’eventuale atto di esclusione adottato dall’amministrazione.”Il Collegio, nell’aderire a siffatta impostazione, rileva poi che la clausola immediatamente escludente, eppertanto passibile, pena la irricevibilità del ricorso, di altrettanto immediata impugnazione è solo quella previsione direttamente ostativa alla partecipazione, quale quella postulante specifici requisiti soggettivi, di talchè la domanda di partecipazione risulti del tutto inutile.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> CONTRATTO

Sintesi: Il riconoscimento della immediata impugnabilità dell'atto lesivo intermedio non esclude l'onere di impugnare comunque anche l'atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o da invalidità derivata dai vizi dell'atto intermedio, tale onere sussistendo pur in presenza della pregressa impugnativa poiché, in mancanza di impugnazione, l'atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali.

Estratto: «5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21 novembre 2013.6. In via preliminare va affrontata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società controinteressata Auto - Moto - Nautica Day Dream S.r.l., che, ove fondata, renderebbe superflua anche la disamina della richiesta di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio avanzata dalla società ricorrente.7. L’eccezione è fondata in quanto parte ricorrente, pur avendo impugnato con il ricorso introduttivo la graduatoria provvisoria della procedura de qua, non ha impugnato a mezzo di motivi aggiunti, né ha dedotto di averla impugnato con ricorso autonomo, la graduatoria definitiva.8. Al riguardo va rappresentato che per costante orientamento giurisprudenziale “Il riconoscimento della immediata impugnabilità dell'atto lesivo intermedio (nella specie aggiudicazione provvisoria) non fa però venire meno l'onere di impugnare comunque anche l'atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o da invalidità derivata dai vizi dell'atto intermedio, tale onere sussistendo pur in presenza della pregressa impugnativa poiché, in mancanza di impugnazione, l'atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali. Tale principio, che il Collegio condivide, è applicato con riferimento al rapporto fra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, quest'ultima essendo considerata atto non meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, con la conseguenza che l'aggiudicazione definitiva richiede sempre un'autonoma impugnazione, anche se sia pendente l'impugnazione di quella provvisoria” (cfr. le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V n. 5253 9/10/2007; 2 settembre 2005 n.4464; 28 maggio 2004, n. 3465; 23 marzo 2004 n. 1519; 30 ottobre 2003, n. 6762; nonché sez. IV 22 giugno 2006 n. 3851 e sez. VI 20 febbraio 2007 n. 918).»

Sintesi: La domanda di accertamento della nullità della convenzione che disciplina i rapporti tra il gestore del servizio idrico integrato e gli enti appartenenti all'ambito territoriale ottimale che si fondi sul fatto che l'affidamento del servizio è avvenuto in assenza di procedura ad evidenza pubblica è inammissibile ove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di affidamento diretto.

Sintesi: La procedura di affidamento costituisce una fase autonoma (ancorché connessa) rispetto a quella della stipulazione del contratto, i cui vizi non si riverberano direttamente sulla validità del negozio, ma devono essere tempestivamente fatti valere dai soggetti che si assumono lesi attraverso l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione o di affidamento diretto.

Estratto: «Stabilita la giurisdizione del g.a., occorre esaminare la domanda di AMSC diretta alla declaratoria di nullità del contratto di servizio da essa stipulato con il Comune di S.C., in quanto non preceduto da una procedura ad evidenza pubblica.Tale domanda è, tuttavia, inammissibile, non essendo stato tempestivamente impugnato il provvedimento con cui il Comune intimato ha disposto l’affidamento diretto del servizio.Invero, secondo una pacifica giurisprudenza, la procedura di affidamento costituisce una fase autonoma (ancorché connessa) rispetto a quella della stipulazione del contratto, i cui vizi non si riverberano direttamente sulla validità del negozio, ma devono essere tempestivamente fatti valere dai soggetti che si assumono lesi attraverso l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione o, come è accaduto nel caso di specie, di affidamento diretto (Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2010, n. 1498).Al giudice amministrativo, al di fuori dei casi tassativamente previsti, non è, peraltro, consentita una cognizione incidentale del provvedimento illegittimo ai fini della sua disapplicazione (art. 34, comma 3 c.p.a.). Né la cogenza del termine d’impugnazione può venir meno allorché l’illegittimità dell’atto di affidamento derivi dalla violazione di norme di rango comunitario, atteso che, anche in tal caso, la patologia che colpisce il provvedimento è quella della annullabilità e non della nullità, stante il fatto che il contrasto con il diritto CE non rientra fra i casi tassativi in cui l’art. 21 septies della L. 241 del 1990 prevede che il provvedimento possa risultare affetto da tale forma di invalidità (Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.