Individuazione dei motivi di impugnazione dell'atto amministrativo e l'ordine di trattazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> IMPLICITI

Sintesi: Ai fini dell’individuazione dei motivi di censura proposti col ricorso giurisdizionale, deve aversi riguardo, in applicazione del criterio c.d. sostanzialistico, non solo alle doglianze espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso.


Estratto: «5. Tornando dunque all’esame dell’appello principale, col suo secondo motivo il Comune lamenta una sorta di ultrapetizione da parte del T.A.R., il quale avrebbe indebitamente integrato il thema decidendum pronunciandosi anche su una questione, quella del preteso contrasto degli interventi assentiti con l’art. 9.2 delle N.T.A. del P.R.G., non espressamente evocata dal ricorso introduttivo.Il motivo è infondato, essendo pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell’individuazione dei motivi di censura proposti col ricorso giurisdizionale, deve aversi riguardo, in applicazione del criterio c.d. sostanzialistico, non solo alle doglianze espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, nr. 7373; id., 30 settembre 2002, nr. 4986).Orbene, come evidenziato dall’odierno appellato, da una piana lettura del ricorso di primo grado è dato agevolmente evincere che nello stesso fosse stata certamente sollevata anche la questione della compatibilità degli interventi con la destinazione urbanistica impressa all’area dal citato art. 9.2 delle N.T.A. (cfr. le pagg. 10-11 del ricorso introduttivo).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

Sintesi: L'art. 3, comma terzo, della l. n. 241 del 1990, nel consentire la motivazione per relationem, non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l'indicazione dei medesimi atti: la disponibilità non coincide necessariamente con l'allegazione materiale dell'atto ma con la sua conoscibilità.

Estratto: «2. Il ricorso è infondato.2.1. La censura contenuta nel primo motivo non coglie nel segno atteso che, per giurisprudenza ormai granitica, “l'art. 3, comma terzo, della l. n. 241 del 1990, nel consentire la motivazione per relationem, non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati...
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GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

Sintesi: Il motivo di impugnazione con cui il concessionario di un bene pubblico contesta in via incidentale l’ammissione alla procedura delle ricorrenti in via principale va valutata con priorità, in quanto attinente alla ammissibilità del ricorso principale.

Estratto: «II) Sotto il primo aspetto, è evidente che, avendo la società Porto delle Grazie proposto ricorso in via incidentale con cui contestava l’ammissione alla procedura delle ricorrenti, tale questione andava valutata con priorità, in quanto attinente alla ammissibilità del ricorso principale (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).Dall’esame degli atti della procedura valutativa emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto deducono le appellanti incidentali, l’oggetto della procedura era “la concessione demaniale marittima di durata trentennale […] finalizzata alla gestione delle infrastrutture portuali e dei relativi servizi dedicati alla nautica da diporto, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione”, con letterale anche se implicita esclusione, quindi, delle aree e dei servizi non destinati alla nautica da diporto: in tal senso è la precisazione espressa dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria nella convocazione in data 20 aprile 2006 della conferenza di servizi deputata all’esame della domande presentate dalla ditte interessate, sulla scorta del parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria del 17 gennaio 2006, nella quale si evidenzia la necessità di valutare le domande alla luce della l. 28 gennaio 1994, n. 84.Deve essere, quindi, escluso, sia in forza dell’oggetto della procedura, sia alla luce della normativa vigente, sia, infine, in base allo stato dei luoghi (il porto turistico di Roccella Ionica è composto di tre darsene, delle quali la n. 1 è riservata alle strutture dell’Autorità marittima e di polizia e le altre destinate al diporto) che l’oggetto della concessione in esame fosse riferito all’intero porto: eppure, la domanda presentata il 29 ottobre 2002 dalla Nautic Service, poi aggregata ed esaminata congiuntamente con quelle di Compagnia portuale T. Gulli e Camastra Petroli nella conferenza di servizi del 6 – 7 agosto 2007, aveva appunto attinenza all’intero porto, anche per le aree non destinate alla nautica da diporto.Ne consegue che tale domanda avrebbe dovuto essere esclusa dalla valutazione, siccome non corrispondente all’oggetto posto in gara (il primo giudice, che pur ha individuato questo vizio nel procedimento, ha invece ritenuto possibile la rivalutazione della domanda, come meglio si dirà infra). Invece, la domanda della società Porto delle Grazie, attinente all’ambito della nautica da diporto e quindi corrispondente alla proposta dell’Amministrazione, è stata correttamente ammessa alla valutazione, e in tal senso deve essere respinto l’appello incidentale proposto dalle vincitrici in primo grado.»

Estratto: «Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.Il Collegio ritiene di dover esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione di legge (art 32, comma 36 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 ed eccesso di potere in quanto si sarebbe formato il silenzio assenso; ad avviso del ricorrente il Comune di Rodi Garganico non avrebbe dovuto comunicare il diniego, ma rimuovere il silenzio assenso formatosi esercitando il potere di annullamento d’ufficio per carenza dei requisiti.Il Collegio ritiene di dover precisare di aderire all’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, che ad avviso del Collegio deve ritenersi attualmente condivisibile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cfr. sentenza Sezione III n. 3951 del 24 novembre 2010), alla luce della quale in difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame. In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio; per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4445/2006, richiamata da ultimo da C.G.A.R.S. n. 299/2009 ).Il motivo è privo di pregio.In punto di diritto ai fini della formazione del silenzio assenso occorre tener presenti sia le previsioni dell’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e sia le previsioni della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 28.Per quello che in questa sede interessa il suddetto art. 32 ai commi di seguito indicati recita: comma 32 “La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.”; comma 35: “La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.”; comma 37: “Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria………”.La legge regionale 23 dicembre 2003 n. 28, sempre per quello che in questa sede interessa, all’art. 1 dispone: “1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). 2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.”Al successivo art. 3 dopo aver previsto al primo comma un incremento dell’oblazione rispetto alla legge statale, al comma 2 ha disposto: “Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e come condizione dell'emanazione del provvedimento di sanatoria, contestualmente alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, con versamento su apposito conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma verrà restituita.”La normativa regionale ha quindi richiesto una dichiarazione di interesse con determinati allegati “che costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge”, compresa quindi la presentazione della domanda con i relativi allegati previsti dalla legge statale all’art.32 comma 35 necessari, unitamente al pagamento degli oneri concessori per la formazione del silenzio di cui al successivo comma 37.Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce della suddetta normativa, come chiarito dal Comune di Rodi Garganico nella relazione illustrativa depositata in data 14 luglio 2010 e come risulta dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente in allegato al ricorso, emerge che risultano presentati solo i documenti allegati alla dichiarazione di interesse; il suddetto Comune aveva richiesto l’integrazione dei documenti integrativi della domanda che, come si evince dalla risposta datata 1 marzo 2005, non risultano prodotti ed ai fini della formazione del silenzio tale circostanza, unitamente al pagamento del solo anticipo del 30% degli oneri di concessione, come dichiarato nella nota stessa e risulta dalla ricevuta di versamento prodotta in giudizio dal ricorrente, consente al Collegio di concludere che il silenzio non si sia formato e, quindi, che il secondo motivo di ricorso sia infondato.»

Sintesi: In difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame.

Sintesi: Nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio; per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità.

Sintesi: Nel processo amministrativo il giudice non è vincolato dall'ordine impresso dalla parte ricorrente alla trattazione dei motivi di doglianza.

Sintesi: Il principio secondo cui spetta al giudice, individuare l'ordine nel quale le censure vanno esaminate, tenendo conto della loro consistenza oggettiva e della relazione fra le stesse esistente, indipendentemente dalla richiesta delle parti incontra la sola deroga nel caso in cui, espressamente, il ricorrente deduce alcuni motivi in via gradata, subordinandone l'esame all'accertata infondatezza degli altri.

Estratto: «2) Nel merito il Collegio ritiene di poter esaminare con priorità la censura articolata nel motivo n. 10), dal cui eventuale accoglimento discenderebbe l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Nel processo amministrativo il giudice non è vincolato dall'ordine impresso dalla parte ricorrente alla trattazione dei motivi di doglianza, in quanto, pur dovendo il ricorrente determinare l'ambito e i limiti della cognizione sulla legittimità del provvedimento amministrativo definendo, con i motivi e le loro argomentazioni, le ragioni per le quali ne chiede l'annullamento, tuttavia spetta al giudice, sulla base della valutazione delle priorità logiche e del principio di economia processuale, individuare l'ordine nel quale le censure vanno esaminate, tenendo conto della loro consistenza oggettiva e della relazione fra le stesse esistente, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Tale principio incontra la sola deroga nel caso in cui, espressamente, il ricorrente deduce alcuni motivi in via gradata, subordinandone l'esame all'accertata infondatezza degli altri: in tal caso, in applicazione al principio dispositivo, deve esaminare in primo luogo la domanda proposta dal ricorrente in via principale e poi eventualmente passare all'esame dei motivi dedotti in via subordinata (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 07 giugno 2010 , n. 15699).Poiché nel caso de quo non vi sono domande principali e subordinate, si esamina con priorità il motivo n. 10, che contiene una censura in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, facendo venire meno l'interesse all'esame degli altri motivi da parte del giudice.3) La censura articolata nel motivo n. 10) è fondata, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art art. 78 del D. lvo 267/2000, in quanto alla discussione e alla votazione di entrambe le delibere di adozione e approvazione del PII ha preso parte un consigliere comunale, parente entro il 4° grado del progettista del PII, che ha sottoscritto tutti gli atti progettuali, incaricato dalla società Gadeca.L’art 78 comma 2 del TUEL pone l’obbligo di astensione dei consiglieri dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, con la precisazione che tale obbligo va escluso nell’ipotesi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, “se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. E' incontestata la circostanza che un consigliere comunale, il Sig. Paolo Casati, sia parente entro il quarto grado del progettista e quindi sussisteva una circostanza di astensione.Non può invocarsi l’esclusione operata dalla stessa norma nel caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, poiché la stessa disposizione specifica che l’esclusione non vale se vi è una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.Qui la “correlazione immediata” è tra le delibera di adozione e approvazione del PII e l’interesse del consigliere comunale parente del tecnico che ha predisposto il piano stesso.Sussiste quindi un conflitto di interesse che di per sé inficia la legittimità della deliberazione adottata, prescindendo, quindi, da ogni valutazione in ordine al comportamento assunto al riguardo dal consigliere, per il quale vi era non solo il divieto di partecipare alla votazione finale, ma anche di partecipare alla discussione e l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione.Solo in tal modo viene rispettata la finalità della norma, di porre il consiglio comunale, soggetto al quale è affidata la cura di un interesse pubblico, nella possibilità di operare senza condizionamenti di sorta.Per la stessa ragione, il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui questi ultimi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l'assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell'ente stesso, ed opera indipendentemente dall'applicazione della c.d. prova di resistenza, in quanto la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso; ciò in quanto l'obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce principio di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione non potrebbe aver altro apprezzabile esito (quindi a prescindere dall'applicazione della c.d. prova di resistenza) e quand'anche la scelta sia in concreto la più utile ed opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 17 novembre 2009, n. 7151).Pertanto il motivo è fondato e le delibere di adozione e approvazione del PII devono essere annullate.Va precisato che l'art. 78, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, ha oggi legislativamente tipicizzato al n. 4 le conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione da parte di un consigliere comunale nell'ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell'annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell'annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali. La norma in questione viene, pertanto, nella sostanza a limitare il potere di annullamento del giudice amministrativo in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione, nel senso cioè che il vizio in parola incide solo parzialmente sull'atto assunto in violazione di tale obbligo, relativo cioè alle sole parti dello strumento urbanistico oggetto di correlazione con gli interessi del predetto assessore comunale (in tal senso questa sezione ha recentemente affermato che “La circostanza che alla seduta consiliare di approvazione di uno strumento urbanistico abbiano partecipato consiglieri comunali in conflitto di interessi può comportare soltanto l'annullamento delle previsioni dello strumento urbanistico in relazione alle quali si configura il conflitto d'interesse; di conseguenza la relativa censura è inammissibile per carenza d'interesse, se il ricorrente non dimostri che tale annullamento comporterebbe per lui un vantaggio” 17 maggio 2010, n. 1526).Tale limitazione non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui l’incompatibilità è provocata dal fatto che il piano è stato redatto da un parente: l’interesse personale del consigliere comunale, che lo rende appunto incompatibile, attiene a tutto il Piano, non ad una parte di esso, come potrebbe essere nel caso in cui il consigliere comunale o un suo parente fosse proprietario di un immobile incluso nel PII.Per tali ragioni l’accoglimento del motivo comporta l’annullamento delle delibere di adozione e approvazione del PII, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale. 4) Quanto alla variante del PII, i cui atti sono stati impugnati con i motivi aggiunti, è opportuno precisare che configurandosi le delibere di approvazione del PII quali atti presupposti, il loro annullamento produce il tipico effetto caducante, e non meramente viziante, su tutti gli ulteriori provvedimenti e quindi anche le delibere del Consiglio Comunale nn. 43 e 57 del 2009 aventi ad oggetto la variante vengono travolte dall’annullamento.Poiché il PII costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, il suo venir meno travolge automaticamente, ciò anche se non vi fosse stata l’ulteriore specifica impugnativa della variante.A fortiori, avendo invece i ricorrenti proposto motivi aggiunti avverso gli atti della variante, e articolato come motivo specifico l’invalidità derivata, gli atti vanno annullati.»

Sintesi: Le censure con cui il ricorrente insorge contro le determinazioni relative al suolo di sua proprietà devono essere esaminate prima di quelle, più generali, afferenti all’iter di formazione dello strumento urbanistico, siccome ipoteticamente idonee ad assicurare al ricorrente l’utilità richiesta.

Estratto: «5.4. Nel caso che qui occupa, se è vero che in primo grado sono state formulate anche censure specificamente relative alla destinazione impressa al suolo del ricorrente, queste non sono state però esaminate dal T.A.R., il quale ha ritenuto assorbente la fondatezza delle doglianze più generali afferenti all’iter di formazione dello strumento urbanistico; tale assorbimento, a ben vedere, configura una sorta di inversione logica rispetto alla evocata regola sull’ordine di esame delle questioni, atteso che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare prioritariamente le predette censure più specifiche, siccome ipoteticamente idonee ad assicurare al ricorrente l’utilità richiesta (annullamento delle determinazioni relative al suolo di sua proprietà) senza con ciò determinare l’integrale travolgimento del P.G.T.»

Sintesi: E’ rimesso alla discrezionalità dell'organo giudicante l'ordine con il quale intenda procedere all'esame delle questioni sottoposte al suo esame, a condizione, però, che sia assicurata la massima tutela conseguibile dall’interessato mediante l’esercizio dell’azione.

Sintesi: Nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell'affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio; per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità.

Sintesi: Nell'ipotesi in cui le domande avanzate siano più e diverse per il rispettivo petitum, la facoltà del giudicante di individuare l'ordine con il quale intenda procedere all'esame delle questioni sottoposte al suo esame, trova limite nel principio dispositivo, che governa anche il processo amministrativo, in applicazione del quale compete al ricorrente indicare al giudice quale delle domande proposte egli ritenga più ampiamente satisfattiva del suo interesse.

Estratto: «Le parti appellanti, peraltro, contestano la pronuncia anche nella parte in cui ha assorbito le ulteriori censure, proposte in primo grado. Entrambi gli appelli affrontano, con approfondite argomentazioni, i tradizionali temi del corretto ordine di esame dei motivi di ricorso...
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Sintesi: E' rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame.

Sintesi: Nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.

Estratto: «2a. Premesso che per costante giurisprudenza del giudice amministrativo “è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame. In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio …” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 5.9.2006, n. 5108), il Collegio prende dapprima in esame il secondo motivo di ricorso.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

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