Rapporto tra notifica dell'atto amministrativo ed inammissibilità del ricorso

Sintesi: La notifica nei confronti di uno dei potenziali controinteressati e l’intervento volontario dei rimanenti escludono sia l'inammissibilità del ricorso che la necessità di integrare il contraddittorio.

Estratto: «Il Collegio dubita, quindi, che i terzi intervenienti siano effettivamente qualificabili processualmente come controinteressati. In ogni caso la questione è dubbia e quindi, non essendo dirimente per le ragioni spiegate in premessa, è sufficiente ribadire che la notifica nei confronti di uno dei potenziali controinteressati e l’intervento volontario del secondo esclude, nella specie , l’effetto auspicato dagli opponenti, indipendentemente dalla qualifica di controinteressati, ad essi effettivamente spettante.»

Sintesi: Laddove l’Amministrazione, nonostante il difetto di notifica del ricorso, si costituisca in giudizio controdeducendo anche nel merito alle censure articolate nel ricorso, deve ritenersi raggiunto lo scopo cui l’atto è destinato (ossia la rituale instaurazione del contraddittorio processuale), il che esclude l’inammissibilità dell’impugnativa proposta.

Estratto: «3. In via subordinata il Collegio ritiene comunque necessario porre in rilievo che - seppure si qualificasse il suddetto provvedimento del Ministero dei trasporti come un atto adottato di concerto con l’Agenzia del demanio, in ragione del fatto che risulta motivato con specifico riferimento al parere negativo reso dalla Filiale Campania dell’Agenzia del demanio - il rilevato difetto di notifica risulterebbe comunque sanato, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dall’attività difensiva che l’Organo di difesa erariale ha svolto anche per conto dell’Agenzia del demanio.Si deve infatti, da un lato, rammentare che, secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7 luglio 2005, n. 9401; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1900), laddove l’Amministrazione, nonostante il difetto di notifica del ricorso, si costituisca in giudizio controdeducendo anche nel merito alle censure articolate nel ricorso, deve ritenersi raggiunto lo scopo cui l’atto è destinato (ossia la rituale instaurazione del contraddittorio processuale), il che esclude l’inammissibilità dell’impugnativa proposta, e, dall’altro, rilevare che nel caso in esame l’Organo di difesa erariale non si è limitato ad eccepire il difetto di notifica nei confronti dell’Agenzia del demanio, ma ha invece svolto attività difensiva anche per conto della stessa, come dimostra, in particolare, il ricorso per regolamento di competenza proposto sia per conto del Ministero dei Trasporti, sia per conto dell’Agenzia del demanio.»

Sintesi: È inammissibile il motivo di ricorso dedotto in memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per la impugnazione degli atti amministrativi sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso.

Estratto: «6. Infine, quanto all’ulteriore censura dedotta dal ricorrente con la memoria depositata in data 14 gennaio 2010, si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 16 settembre 2009, n. 520), è inammissibile il motivo di ricorso dedotto in memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per la impugnazione degli atti amministrativi sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso.Ne consegue che la suddetta censura risulta inammissibile, perché la memoria depositata in data 14 gennaio 2010 non risulta notificata alla controparte e la nuova censura - essendo incentrata sulla sopravvenienza della disciplina posta dall’art. 4 della legge regionale n. 19/2009 - determina un ampliamento dell’oggetto del contendere.»

Sintesi: L'intervento volontario in giudizio del controinteressato, al quale il ricorso non sia stato notificato, non vale a salvare l’inammissibilità del gravame non notificato ad almeno uno di essi.

Estratto: «2. In ordine al primo ricorso in epigrafe (n. 4559/2004), va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità, per mancata notifica ai controinteressati, sollevata sia dalla difesa del Comune di Petrosino, sia dagli intervenienti ad opponendum.L’eccezione è fondata.2.1.
[...omissis...]


Sintesi: È inammissibile l'impugnazione del regolamento edilizio se non è notificata anche alla Regione, che lo abbia approvato.

Estratto: «2. – Va subito rilevata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna la norma del regolamento edilizio (articolo 3.1.1) sul cui presupposto è stato adottato il diniego di concessione edilizia.2.a - Con riguardo al contenuto e alle modalità di approvazione del regolamento edilizio, la legge regionale in materia urbanistica (6 aprile 1998, n. 11) prevede una procedura semplificata nel caso in cui il Comune scelga di conformarsi al regolamento edilizio tipo adottato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 54.In questa ipotesi, infatti, il potere di approvazione del regolamento edilizio è attribuito al Consiglio comunale (articolo 54, comma 3); ove invece il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà, l’approvazione è attribuita alla Giunta regionale (articolo 54, comma 4).Come accertato a seguito dell’ordinanza istruttoria, il Consiglio comunale di Gressan – in sede di adozione del regolamento edilizio (deliberazione n. 28 del 17 giugno 1999) - non ha ritenuto di conformare il contenuto dello strumento a quello tipo regionale e ha quindi sottoposto l’atto all’approvazione della Giunta regionale (avvenuta il 17 gennaio 2000, con deliberazione n. 35).Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso alla Regione – coautrice dell’atto in quanto amministrazione competente all’approvazione – non consente alcun sindacato sulla norma impugnata: l'approvazione regionale del regolamento edilizio – secondo una giurisprudenza pacifica - non costituisce infatti esercizio di un mero potere di controllo, ma rappresenta l'atto terminale del procedimento cui si ricollegano direttamente gli effetti giuridici, conformandosi come elemento costitutivo di un atto complesso ineguale (Cons. St., sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358), in cui concorrono sia la deliberazione del Consiglio comunale, sia quella della Giunta Regionale, con autonome e dirette valutazioni degli interessi pubblici implicati nella disciplina del governo del territorio (Cons. St., sez. IV, 31 marzo 1990 , n. 238; Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n.616).2.b – La medesima circostanza – la mancata evocazione in giudizio della Regione – nemmeno consente un sindacato sulla norma ai soli fini della sua disapplicazione (T.A.R. Valle d’Aosta, 11 giugno 2008, n. 54). Deve infatti ritenersi che l'orientamento ammissivo della disapplicazione dei regolamenti non ritualmente impugnati - fondato sul rilievo della natura normativa dell’atto e quindi sulla necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare prevalenza a quella di rango superiore – presupponga comunque il rispetto dei principi processuali sul contraddittorio. In questo senso depone del resto la considerazione dell’onere – che grava sulla “competente autorità amministrativa” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 - di conformarsi al giudicato del giudice con riguardo al caso deciso.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.