Note di stile e dichiarazioni di scienza degli atti amministrativi: inammissibile l'impugnazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

Sintesi: L'espressione indeterminata racchiusa nella clausola di stile, secondo cui l'impugnazione concerne altresì ogni altro atto comunque presupposto conseguente o connesso a quello impugnato, o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice. Non è pertanto possibile ritenere estesa impugnazione anche all'atto presupposto, in virtù della suddetta formula di stile adottata.


Estratto: «Nè è possibile ritenere estesa l'odierna impugnazione anche alla dichiarazione di pubblica utilità in virtù della formula di stile adottata, e per la quale restano impugnati anche tutti gli altri atti presupposti o comunque connessi.L'espressione indeterminata racchiusa nella clausola di stile, secondo cui l'impugnazione concerne altresì ogni altro atto comunque presupposto conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato, o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l'oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto.»

Sintesi: Per la sua estrema genericità, la clausola di stile con la quale si grava "ogni atto antecedente, connesso e/o conseguente", non può rivestire la portata di concreta e specifica impugnazione, suscettibile di individuare sufficientemente il petitum processuale cui estendere il gravame.

Estratto: «In particolare, la ricorrente contesta l’illegittima traslazione del tracciato stradale rispetto a quello previsto dal piano regolatore generale, disposta col piano convenzionato di lottizzazione Rossi, ad essa inopponibile.Ebbene, la proposizione di un simile ordine di censure postulava la necessaria impugnazione del citato piano di lottizzazione Rossi...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> DICHIARAZIONI DI SCIENZA

Sintesi: Non è impugnabile, in quanto mera dichiarazione di scienza, la nota con la quale l'amministrazione comunica di non aver rilasciato alcun titolo abilitativo né alcun parere di conformità urbanistica.

Estratto: «Il Collegio ritiene utile premettere, per meglio delineare l’oggetto dell’odierno gravame, un richiamo a quanto replicato dalla difesa ricorrente, nella memoria depositata il 28 maggio 2010, in relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione come sopra sollevata dalle parti resistente e contro-interessata.Ebbene, nella ridetta memoria il patrocinio esponente chiarisce come, il ricorso de quo, non tenda affatto (come, per vero, quello conclusosi con la cit. sentenza n.72/2009 TSAP) all’impugnazione diretta della concessione n.86/2007 cit., ma a contestare la “decisione comunale” di cui alla nota dell’11.01.2008, “di non avere rilasciato alcun titolo abilitativo al Centro Vela e di non esprimere alcun parere di conformità urbanistica”: “Quello che si contesta”, affermano, così, i ricorrenti, “è che nell’ambito della procedura poi conclusasi con il rilascio della concessione demaniale, è mancata la dovuta verifica della compatibilità edilizio-urbanistica dei manufatti ad opera dell’A.C.”.Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene di potere trarre le seguenti considerazioni.In primo luogo, in ordine all’atto impugnato “in via diretta” dai ricorrenti, che – a ben guardare – non rivela affatto il carattere provvedimentale additato dagli stessi ricorrenti. Si tratta - in effetti – della risposta fornita dall’Amministrazione comunale ad una istanza di accesso agli atti, da cui non può evincersi alcuna “decisione” riguardante la diversa vicenda, concernente il rilascio della concessione n. 86/07, trattandosi di decisione assunta in una diversa sede.Nessuna efficacia costitutiva e, dunque, nessuna autonoma lesività può essere, perciò, riconosciuta alla nota in questione che, in effetti, non presenta natura provvedimentale ma, semmai, di dichiarazione di scienza, che, come è noto, vale a connotare l'atto per i suoi profili intellettivi (consistendo essa nella manifestazione, da parte di un soggetto, di una propria cognizione, o rappresentazione, o convinzione, in ordine ad una data situazione e, nel caso di specie, nella manifestazione della non esistenza dei documenti richiesti con l’accesso), piuttosto che per quelli volontaristici mirati alla produzione di ben determinati effetti.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.