La sopravvenuta carenza di interesse nel riesame dell'istanza per il rilascio di concessione edilizia

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA

Sintesi: L'integrale riesame dell'istanza per il rilascio di concessione edilizia fa sì che l'atto conclusivo del riesame stesso si connoti non come provvedimento meramente confermativo del precedente diniego, ma come nuova determinazione, ancorché di contenuto analogo alla precedente, avente un implicito effetto abrogativo del primo diniego: è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso avverso il primo provvedimento.


Estratto: «Tale eccezione è fondata. Infatti, la ricorrente aveva presentato al Comune, dopo la ricezione del provvedimento di rigetto dd. 11.8.2010 e prima di sollevare la questione del silenzio accoglimento, una nuova domanda di concessione edilizia per l’approvazione di nuovo progetto caratterizzato da elementi sostanzialmente diversi da quello allegato alla richiesta dell’8.4.2010. Tale iter procedimentale, di iniziativa della ricorrente, si è concluso poi con un nuovo provvedimento di rigetto del 28.12.2010. Il Collegio reputa che la presentazione di una nuova domanda con un progetto sostanzialmente diverso ha per conseguenza che la prima domanda di concessione edilizia deve ritenersi implicitamente rinunciata per effetto della successiva nuova domanda. In effetti, l'integrale riesame dell'istanza per il rilascio di concessione edilizia fa sì che l'atto conclusivo del riesame stesso si connoti non come provvedimento meramente confermativo del precedente diniego, ma come nuova determinazione, ancorché di contenuto analogo alla precedente, avente un implicito effetto abrogativo del primo diniego: è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso avverso il primo provvedimento (T.A.R. Liguria 10.2.2006 n. 111, Campania 9.4.2009 n.1408 e 2.7.2010 n. 16569 e Friuli Venezia Giulia, 20 febbraio 1995 , n. 48).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> TITOLO EDILIZIO

Sintesi: La presentazione, in epoca successiva alla data di emissione del diniego di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 della domanda di condono edilizio comporta l’improcedibilità del ricorso avverso il suddetto diniego soltanto qualora risulti che con l'istanza di condono il soggetto abbia inteso ammettere implicitamente la non conformità urbanistica dell’intervento già oggetto della domanda di accertamento di conformità.

Estratto: «3. In via preliminare, occorre verificare se la presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, avente ad oggetto (tra l’altro) le opere oggetto dell’istanza di sanatoria per cui è causa, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in epigrafe, attinente al rigetto della predetta sanatoria. 3.1. Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che la presentazione, in epoca successiva alla data di emissione del diniego di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985, della domanda di condono edilizio comporterebbe l’improcedibilità del ricorso avverso il suddetto diniego (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 settembre 2010, n. 17282). Ciò perché l’attivazione del procedimento di condono edilizio determinerebbe, da un lato, il superamento della determinazione negativa sull’istanza di sanatoria e, dall’altro, l’acquiescenza dell’interessato a quest’ultima. L’avere scelto la via del condono edilizio, infatti, significa il riconoscimento implicito della difformità sostanziale dell’opera eseguita rispetto allo strumento urbanistico, laddove lo strumento della sanatoria ex art. 13 cit. può essere utilizzato solo per le violazioni formali. Inoltre, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di condono edilizio comporta la formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che varrebbe comunque a superare il diniego di sanatoria: infatti, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, non sarebbe configurabile una reviviscenza dell’interesse sulla domanda di sanatoria, per essersi la materia del contendere incentrata sulla condonabilità, che implica la non conformità urbanistica del manufatto; viceversa, nel caso di positiva delibazione dell’istanza di condono, non vi sarebbe più un interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato l’abuso.3.2. Il Collegio aderisce senza riserve all’assunto da cui prende le mosse la giurisprudenza riferita e cioè che i presupposti dei due procedimenti, quello dell’accertamento di conformità ex art. 13 della l. n. 47/1985 e quello del condono edilizio, siano non solo diversi, ma anche antitetici, nel senso che l’uno (condono) concerne il “perdono” ex lege per la realizzazione in carenza di titolo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e, pertanto, ha ad oggetto una violazione sostanziale, mentre l’altro (accertamento di conformità o sanatoria) concerne l’accertamento ex post della conformità agli strumenti urbanistici dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo e, dunque, ha ad oggetto una violazione meramente formale. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, almeno nel caso in esame, dall’assunto ora citato non si possano desumere né il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sul diniego di sanatoria, né il corollario dell’intervenuta acquiescenza dell’odierno ricorrente al diniego in parola. Vero è, infatti, che la data di presentazione dell’istanza di condono edilizio (3 maggio 2004) è posteriore a quella di adozione del diniego in questa sede gravato (determinazione n. 572 del 16 settembre 2003, comunicata dalla P.A. con nota prot. n. 4790 UT del 30 settembre 2003). Tuttavia, dal tenore delle censure contenute nel ricorso e delle stesse censure dedotte con l’autonomo ricorso presentato dal sig. Storaro avverso il recente provvedimento di diniego sull’istanza di condono edilizio (copia del quale è stata versata in atti), si desume come il predetto sig. Storaro non abbia inteso per nulla, con la presentazione della domanda di condono, ammettere implicitamente la non conformità urbanistica dell’intervento di cui si discute, cioè la natura di violazione sostanziale propria di questo: al contrario, tanto nel ricorso in epigrafe, quanto nel ricorso avverso il diniego di condono, il sig. Storaro ha continuato ad affermare che l’intervento sanzionato va qualificato come di mera manutenzione straordinaria della tettoia già autorizzata nel 1992 e nel 1994, essendo consistito soltanto nella sostituzione dei materiali originari della copertura, ormai deteriorati per il decorso del tempo.3.3. In altre parole, la posizione del ricorrente sull’intervento de quo non è mai mutata, avendo egli sempre sostenuto di aver agito in conformità alle prescrizioni dettate con le autorizzazioni n. 54 del 1992 e n. 56 del 1994. Deve, perciò, concludersi che la presentazione dell’istanza di condono, lungi dall’integrare acquiescenza al diniego di sanatoria in questa sede gravato, abbia rappresentato, per il sig. Storaro, uno strumento aggiuntivo per ottenere che i lavori eseguiti, una volta sanati, potessero essere conservati: lo stesso risultato, cioè, avuto di mira mediante la presentazione della richiesta ex art. 13 della l. n. 47/1985 e mediante la proposizione del ricorso in epigrafe avverso il rigetto di tale richiesta. Del resto, per potersi parlare di acquiescenza al diniego di sanatoria, occorrerebbe che il ricorrente avesse compiuto atti univoci, chiari e concordanti, diretti ad evidenziare in modo chiaro ed inconfutabile la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento gravato e che, dunque, tali atti fossero totalmente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (così la migliore dottrina e la giurisprudenza costante: cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 872; id., 30 marzo 1998, n. 398; Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6574). Nel caso di specie, siffatta univocità deve essere esclusa, sia per quanto appena detto circa il tenore delle doglianze del ricorrente, sia, ancora, per il comportamento processuale di quest’ultimo: infatti, dopo avere presentato in data 15 giugno 2007 istanza di rinvio dell’udienza di trattazione (fissata per il 29 giugno 2007), attesa la pendenza del procedimento di condono edilizio e perché la positiva conclusione di tale procedimento avrebbe fatto venire meno l’interesse alla decisione del ricorso, il 3 febbraio 2010 e poi l’11 marzo 2011 il ricorrente ha presentato istanza di fissazione dell’udienza, dichiarando la persistenza dell’interesse alla suddetta decisione. Ciò evidenzia un ulteriore profilo che porta ad escludere che nella vicenda in esame possa configurarsi l’acquiescenza al provvedimento impugnato. Invero, la giurisprudenza e la dottrina hanno rilevato come non possa parlarsi di acquiescenza in relazione al comportamento successivo alla proposizione del ricorso, giacché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 19 febbraio 1998, n. 50): nel caso del sig. Storaro, invece, da un lato la presentazione dell’istanza di condono è successiva alla proposizione del ricorso (e questo già ex se esclude l’acquiescenza); dall’altro, il suo comportamento, in specie il deposito delle riferite istanze di fissazione dell’udienza, è di tenore opposto alla rinuncia al ricorso.3.4. Da ultimo, deve escludersi che i successivi sviluppi della vicenda, in particolare l’instaurazione del procedimento di condono edilizio e la sua definizione in senso negativo, possano aver provocato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso: anzi, proprio il rigetto dell’istanza di condono non lascia al sig. Storaro altra possibilità di conseguire il bene della vita avuto di mira (la conservazione del manufatto sanato) se non tramite la coltivazione del ricorso in epigrafe (oltre – è ovvio – all’impugnativa del diniego di condono). C’è, peraltro, da rilevare che anche nell’ipotesi di esito positivo del procedimento di condono non si sarebbe determinata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, attesa, nel caso di accoglimento di quest’ultimo, la possibilità di ripetere le somme versate a titolo di oblazione (salva l’eventuale prescrizione).»

Sintesi: L'impugnazione avverso il permesso di costruire è improcedibile qualora il titolo impugnato sia stato sostituito con altro che ne autorizzi anche se sotto la denominazione di "variante", un progetto nuovo e diverso, sul quale si siano esplicate nuove ed autonome valutazioni dell'Amministrazione, idonee a legittimare l'edificazione indipendentemente dalla prima concessione.

Sintesi: Il rilascio di autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a modificazioni dell'originario progetto che ne presuppongono tuttavia l'esistenza, non comporta l'improcedibilità del ricorso proposto contro il titolo edilizio originario, poiché tali varianti ed i provvedimenti che li autorizzano non hanno autonoma esistenza, perdono di oggetto e vengono a cadere all'atto dell'annullamento del precedente provvedimento.

Estratto: «Così definita l’eccezione preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla permanenza dell’interesse alla decisione in relazione all’impugnativa del primo titolo edilizio rilasciato ai controinteressati.Il Comune e i controinteressati affermano infatti che il ricorso originario...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.