La proposizione dell'azione risarcitoria impedisce di dichiarare la carenza di interesse

Sintesi: Non può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse se persiste l'interesse all'esame della domanda risarcitoria.

Estratto: «1. Preliminarmente, va affrontata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune di Monza.1.1. Ad avviso dell’amministrazione comunale, infatti, il ricorrente non avrebbe più alcun interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Direttore del Settore Edilizia...
[...omissis...]

Sintesi: Laddova sia in corso di svolgimento una procedura arbitrale sulla richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente all’Amministrazione intimata nell’ambito del rapporto concessorio tra loro attivato, la pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti impugnati può indubbiamente riverberarsi sulle risultanze dello stesso, escludendo o affermando l’illiceità del danno asseritamente subito dalla prima, con la conseguenza che il ricorrente vanta un interesse concreto, e non meramente astratto, ed attuale, e non meramente eventuale, alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Estratto: «3. Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria formulata in pubblica udienza dal procuratore della ricorrente, e rileva che questa non ha provveduto all’impugnazione del successivo piano generale degli impianti pubblicitari approvato dall’intimata Amministrazione. Pertanto deve ritenersi decaduto l’interesse alla coltivazione del ricorso, quanto alla domanda di annullamento formulata. Il procuratore della ricorrente ha tuttavia rappresentato che è in corso di svolgimento una procedura arbitrale tra la stessa ed il Comune intimato per quantificare eventuali danni subiti dalla prima nell’ambito del rapporto contrattuale concessorio in questione, ed ha chiesto che questo Tribunale si pronunci sulla legittimità dei provvedimenti contestati poiché permarrebbe l’interesse alla pronuncia a fini risarcitori.Facendo applicazione al caso di specie dei principi generali in tema di interesse al ricorso – tenuto anche conto del disposto di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. - può dirsi che l’interesse alla pronuncia giudiziale deve valutarsi in relazione al vantaggio potenziale che potrebbe derivarne alla ricorrente, nel senso che dalla pronuncia deve conseguire un’utilità effettiva, e non meramente potenziale, per la stessa. Nella fattispecie è in corso di svolgimento una procedura arbitrale sulla richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente all’Amministrazione intimata nell’ambito del rapporto concessorio tra loro attivato, sicché la pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti impugnati può indubbiamente riverberarsi sulle risultanze dello stesso, escludendo o affermando l’illiceità del danno asseritamente subito dalla prima. La pronuncia nella presente controversia potrebbe quindi risultare utile al fine del suddetto arbitrato e la ricorrente vanta perciò un interesse concreto, e non meramente astratto, ed attuale, e non meramente eventuale, alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati.»

Sintesi: Il concorrente che impugna un affidamento illegittimo conserva un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento, posto che da esso può ricavare quantomeno il vantaggio, sufficiente a sostenere la procedibilità del gravame, di poter pretendere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima.

Estratto: «Preliminarmente, non può dichiararsi l’improcedibilità invocata dalla parte resistente in riassunzione, in quanto la proposizione della domanda risarcitoria è sufficiente a sorreggere l’interesse alla decisione. In generale, va ribadito che nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso...
[...omissis...]

Sintesi: Si deve escludere che si verifichi l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e comunque ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria.

Estratto: «L’Amministrazione resistente ha , in via preliminare, eccepito l’ improcedibilità dell’appello, dedotta, in concreto, sul rilievo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della causa, per avere i successivi atti assunti dal Comune privato di fatto la parte appellante dell’interesse a coltivare la decisione di merito del proposto gravame. Ritiene il Collegio che l’eccezione vada disattesa.La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione. Siffatta decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Cons Stato Sez.V 12/12/2009 n.7800).Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, poi, occorre che sussista una piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (cfr. Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n.5191); ed inoltre l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno dei predetti momenti (in tal senso Cons Stato Sez. V 14/11/2006 n.6689).Ciò premesso, la individuazione delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse va compiuta con criteri rigorosi e restrittivi, atteso che la improcedibilità , precludendo l’esame del merito della controversia potrebbe tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda dell’attore, limitando di fatto la tutela giurisdizionale dei soggetti.In questa prospettiva si deve escludere che si verifichi l’improcedibilità per carenza di interesse allorché, come nel caso di specie, pur avendo gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione privato di effetti il provvedimento impugnato, residuano possibili pregiudizi e comunque ulteriori iniziative attivate o attivabili dall’interessato anche in relazione al fatto che il chiesto annullamento (è il caso qui all’esame) può costituire elemento costitutivo di un’azione risarcitoria ( cfr. Cons Stato Sez. V 10/3/1997 n.242; idem Sez VI n.5191/09 già citata).Per non dire poi che parte appellante ha espressamente dichiarato di avere ancora interesse a coltivare la decisione di merito, di talché in presenza, quanto meno, di forti dubbi, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non pare nella specie sussistano gli estremi perché possa farsi luogo ad una decisione dichiarativa di improcedibilità.»

Sintesi: La proposizione dell'azione risarcitoria innanzi al Tribunale civile impedisce di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse nel caso in cui la concessione edilizia impugnata sia sostituita con una di nuova, poiché il ricorrente ha diritto quantomento al risarcimento dei danni medio tempore prodottisi.

Estratto: «2. In via preliminare, ancora, va rigettata la eccezione di improcedibilità sollevata in relazione al primo appello (r.g.n.2440 del 2004), eccezione giustificata con la argomentazione che a seguito dell’annullamento giurisdizionale disposto con la sentenza del TAR Parma n.6 del 2004 la prima concessione oggetto di impugnazione (n. 3134 del 2002) sarebbe stata completamente sostituita dalla successiva concessione (n. 2577 del 2003).E’ assorbente la considerazione, controdedotta da parte appellante, della proposizione della azione risarcitoria (dinanzi al Tribunale civile) a fare ritenere senz’altro sussistente l’attuale interesse a ricorrere riguardo alla richiesta di annullamento della prima concessione, quantomeno per i danni che dovessero ritenersi medio tempore prodotti.Inoltre, parte appellante sostiene che buona parte dei motivi – non accolti e riproposti con l’appello – relativi a tutte le censure sopra riprodotte, in realtà già riguardavano la prima concessione e sono comuni all’ altra concessione successiva, che pure si contesta quanto a distanza, altezza, violazione della normativa urbanistica.»

Sintesi: Sussiste l’interesse a coltivare l’impugnazione del provvedimento concessorio, ancorché il medesimo sia scaduto o superato da successive concessioni demaniali, in quanto l’eventuale sentenza di accoglimento è propedeutica all’azione di risarcimento del danno, che può essere fatta valere entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Estratto: «E’ stata eccepita l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’impugnata concessione n.2 del 25/7/2001 non è più efficace, e ad essa sono succeduti ulteriori atti concessori, alcuni dei quali non sono stati impugnati neppure con motivi aggiunti.L’obiezione è infondata.Sussiste l’interesse a coltivare l’impugnazione del provvedimento concessorio, ancorché il medesimo sia scaduto o superato da successive concessioni demaniali, in quanto l’eventuale sentenza di accoglimento è propedeutica all’azione di risarcimento del danno, che può essere fatta valere entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (Cons.Stato, IV, 12/3/2009, n.1431; TAR Puglia, Lecce, I, 9/1/2004, n.119).»

Sintesi: Il fatto che un provvedimento amministrativo abbia spiegato interamente i suoi effetti non priva i destinatari dell'interesse a chiederne l'annullamento al giudice amministrativo: infatti l'annullamento dell'atto eventualmente pronunciato dal giudice amministrativo potrà essere utilizzato in sede di giudizio per il risarcimento dei danni ai fini della valutazione, alla stregua dell'art. 2043 cod. civ., del comportamento dell'amministrazione, fermo restando che la pronuncia dell'illegittimità del provvedimento non comporta automaticamente un diritto al risarcimento del danno.

Estratto: «Il motivo va dichiarato infondato, dovendo confermarsi il principio già enunciato al riguardo (Cass. sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4460; 14 maggio 2009, n. 11194 e 11195), secondo il quale il fatto che un provvedimento amministrativo abbia spiegato interamente i suoi effetti non priva i destinatari dell'interesse a chiederne l'annullamento al giudice amministrativo.Infatti l'annullamento dell'atto eventualmente pronunciato dal giudice amministrativo potrà essere utilizzato in sede di giudizio per il risarcimento dei danni ai fini della valutazione, alla stregua dell'art. 2043 cod. civ., del comportamento dell'amministrazione.Fermo restando che la pronuncia dell'illegittimità del provvedimento non comporta automaticamente un diritto al risarcimento del danno.Poichè questo dovrà essere provato e dovendosene, inoltre, dimostrare l'ingiustizia in relazione al carattere non meramente formale dell'illegittimità del provvedimento - non bastando che questa sia dichiarata per meri vizi procedimentali o di motivazione - sulla base di autonomo giudizio, di natura sostanziale, circa il carattere "contra jus" e colpevole del comportamento dell'Amministrazione.»

Sintesi: L'espropriazione dell'area e la sua trasformazione non rende improcedibile per carenza di interesse il ricorso avverso il dniego del titolo abilitativo che aveva ad oggetto opere da realizzare sull'area stessa: persiste infatti un interesse di tipo risarcitorio.

Estratto: «Il Comune di Bitonto si è costituito in giudizio e con memoria del 22 giugno 2009, evidenziato che l’area in questione è stata espropriata e trasformata per la realizzazione di case di edilizia convenzionata, ha svolto controdeduzioni.(omissis)Ciò posto, in relazione alla rappresentazione da parte del Comune appellato del mutamento dello stato di fatto e di diritto, va preliminarmente osservato che l’impossibilità di realizzare la costruzione per la quale il dott. Amendolagine aveva chiesto la denegata concessione, cioè di ottenere il connesso bene della vita, non comporta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi escludere altri vantaggi, quale quello di tipo risarcitorio, derivanti dall’eventuale accoglimento dell’appello e, dunque, del gravame di primo grado.»

Sintesi: L'improcedibilità sopravvenuta del gravame non può essere dichiarata laddove sussista la possibilità di far valere la pretesa al risarcimento del danno in ipotesi di dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati.

Estratto: «Priva di fondamento si appalesa anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso parimenti sollevata dalle parti resistenti, sul rilievo per cui il successivo Piano Regolatore Generale del Comune di Bucine successivamente intervenuto nel 1997 avrebbe dettato una nuova disciplina per la zona interessata.
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.