L'omessa impugnazione della concessione demaniale

Sintesi: L'omessa impugnazione della concessione demaniale, adottata in seguito ad ordinanza cautelare non avente contenuto vincolato per l'amministrazione, determina l'improcedibilità del giudizio.

Estratto: «La Sezione VI, con ordinanza 15 aprile 2008, n. 2031 accoglieva l’istanza cautelare (nel ricorso numero 2416/2008) e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia della sentenza impugnata sulla base delle seguenti considerazioni:ritenuto che la delibera regionale del 21/06/06 n. 27/6 non poteva essere opposta alla società P. in quanto sopravvenuta alla comunicazione in via amministrativa e alla notificazione del giudicato alla Regione;ritenuto, che gli altri motivi di ricorso fatti valere dalla società P. risultavano assistiti dal fumus in quanto l’istruttoria sulle domande di concessione spettava alla conferenza di servizi;ritenuto, pertanto, che occorreva riconvocare la conferenza di servizi per un approfondimento istruttorio sulle istanze della società P. e di C..La società P. deduce l’improcedibilità dell’appello perché nelle more è intervenuto il rilascio della concessione demaniale n. 22 del 21 maggio 2009, all’esito della riunione della Conferenza dei Servizi del 15 ottobre 2008.La nuova determinazione è un nuovo atto autonomamente impugnabile, perché l’ordinanza della Sesta Sezione non aveva un contenuto vincolato per l’amministrazione, ma sollecitatorio e propulsivo.I ricorsi indicati in epigrafe vanno pertanto dichiarati improcedibili.»

Sintesi: La rimozione dal mondo del diritto della concessione demaniale, se non impugnata, rende improcedibile il ricorso avverso l'istanza di delocalizzazione della concessione stessa.

Estratto: «2.-Preliminarmente il Collegio ritiene di dover delibare l’eccezione di improcedibilità del ricorso, integrato da motivi aggiunti, spiegata dalla resistente amministrazione comunale in ragione della circostanza che la ricorrente società avrebbe omesso, benché ritualmente notiziata, l’impugnazione del provvedimento comunale prot. n. 4472 del 7 gennaio 2011, notificato l’8 giugno 2011, recante annullamento della concessione demaniale n. 1/2012, della cui delocalizzazione si controverte.2.a.-Per giurisprudenza consolidata, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene o un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al giudice amministrativo; o quando si verifichi una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame; si tratta, cioè, di una semplice applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile.Si è precisato, altresì, che la concreta individuazione delle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto che :-non deve tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda;- l’ interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza, alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell’eventuale sentenza di accoglimento;- la persistenza dell’interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate (o attivabili) dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata (Cons. St. Sez. V 10 marzo 1997 n. 242).2.b.- Trasponendo le citate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che la ricorrente società non ha più interesse alla decisione del ricorso, avendo la stessa omesso di impugnare, il provvedimento comunale sopra menzionato, versato in atti, incidente sfavorevolmente proprio sull’atto concessorio a tutela della cui vigenza e validità era insorta in sede giurisdizionale.Risulta evidente che l’avvenuta rimozione dal mondo del diritto dell’atto posto dalla parte istante a fondamento della sua istanza di delocalizzazione dell’attività imprenditoriale, preclude al Collegio la delibazione del merito della questione, non altrimenti recuperabile.»

Sintesi: L'omessa impugnazione dell'atto con cui l'ente concedente non si limita a sollecitare il saldo del canone concessorio ma fornisce ulteriori ragguagli in merito alla causa dell’obbligazione azionata, esponendo un ulteriore profilo a corredo dell’allegata legittimità della pretesa, determina l'improcedibilità del ricorso originario.

Estratto: «L’impugnazione è relativa agli atti con cui il consorzio autonomo del porto di Genova chiese all’ente ricorrente il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone demaniale per l’occupazione dal 1.10.1987 al 30.11.1988 di un immobile destinato a deposito franco. Come risulta esposto nella memoria conclusionale depositata dall’ente ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile, posto che il consorzio creditore si è rideterminato in argomento con l’atto 21.1.2003, prot. 17, con cui ha riconsiderato la situazione creatasi, e non si è limitato a sollecitare il saldo del modello di concessione inviato, ma ha fornito ulteriori ragguagli in merito alla causa dell’obbligazione azionata. Non si tratta pertanto di atti meramente confermativi, come quelli successivamente assunti dal Cap il 7.6.2004, prot. 1413/AG e 20.5.2009, prot. 10417, ma di un nuovo pronunciamento, che espone un ulteriore profilo a corredo dell’allegata legittimità della pretesa.»

Sintesi: La mancata impugnazione della convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare), origine di un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario, determina l’improcedibilità del ricorso avverso l'indizione della selezione pubblica per carenza di interesse.

Estratto: «Come rilevato in occasione della discussione tenutati in udienza pubblica dalle difese delle resistenti, la mancata impugnazione di tale ulteriore atto, conclusivo della procedura e soprattutto costitutivo della concessione demaniale, costituisce causa di improcedibilità del ricorso.Ritiene infatti il Collegio che la circostanza evidenziata sia rilevante e che la mancata impugnazione dell’atto conclusivo di tutta la procedura, volta all’assegnazione della concessione demaniale, determini l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesseIn proposito, deve essere ricordato che la costituzione di diritti reali su beni demaniali può avvenire soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva, tanto è vero che, fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato non può comunque vantare alcun titolo legittimo alla fruizione con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini di un qualsiasi bene appartenente al demanio.Assume quindi autonoma rilevanza l’atto con il quale, successivamente all’espletamento della procedura di selezione ed all’individuazione del soggetto aggiudicatario, si costituisce il rapporto fra l’amministrazione ed il soggetto concessionario, quale è appunto la concessione-contratto, ossia quella fattispecie complessa risultante dalla convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica Amministrazione, e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare), origine di un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario.Detto atto gode pertanto di una propria autonomia, in quanto costitutivo del diritto di utilizzo del bene demaniale in capo al concessionario, e quindi doveva essere parimenti e tempestivamente impugnato dalla ricorrente, in quanto atto finale e conclusivo della procedura e quindi lesivo degli interessi ad essa facenti capo.Né, come da costante orientamento, può essere sufficiente a superare la rilevata improcedibilità, il generico riferimento fatto in sede di proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti alla richiesta di annullamento degli atti consequenziali o alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto, in quanto, come già rilevato, trattasi di atto dotato di una sua propria autonomia e caratterizzato dagli effetti costituitivi dei diritti del concessionario, per cui va ribadita la necessità della sua autonoma espressa impugnazione, quale espressione della volontà di contestare anche l’atto conclusivo di tutta la procedura.Per detti motivi quindi il ricorso va dichiarato improcedibile.»

Sintesi: In tema di canoni per la concessione di beni pubblici, l’escussione della garanzia fideiussoria, la richiesta generica di risarcimento dei danni, la rettifica di eventuali errori di calcolo e la mera riserva di provvedere sono atti privi di autonoma lesività, la cui omessa impugnazione non incide sull'ammissibilità o sulla procedibilità del ricorso.

Estratto: «3. Va ugualmente respinta l’eccezione di inammissibilità che la difesa dell’Autorità Portuale ha avanzato, sul rilievo dell’omessa impugnativa: - dell’atto prot. n. 299 del 19 gennaio 2010 (avente ad oggetto l’escussione della garanzia fideiussoria), che è meramente consequenziale alla richiesta di conguaglio ritualmente impugnata ed è privo di autonoma lesività; - dell’atto prot. n. 8084 del giorno 11 dicembre 2009 (recante la richiesta generica di risarcimento dei danni), che invero parte ricorrente ha incluso negli atti impugnati e che, ad ogni modo, costituisce un mero avvertimento non immediatamente produttivo di effetti, cosicché per questa parte deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnativa;- dell’atto prot. n. 2641 in data 13 aprile 2010 (di modifica dell’importo già richiesto a titolo di conguaglio con il precedente atto prot. n. 8085 in data 11 dicembre 2009), che costituisce mera rettifica provocata da un errore di calcolo, destinata ad essere automaticamente travolta dall’eventuale annullamento dell’atto presupposto;- della clausola inserita nella delibera del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009 (con cui l’Autorità si è riservata di modificare la parte fissa del canone, confermando nelle more dello svolgimento delle gare l’obbligo della società ricorrente di pagare sia il canone fisso che quello variabile), in quanto la mera riserva di provvedere non è di per sé lesiva e, per il resto, dover continuare a pagare la parte fissa e quella variabile del canone originariamente pattuito è proprio quanto reclamato dalla ricorrente.»

Sintesi: La mancata impugnazione del provvedimento di concessione di immobile pubblico ad uno dei controinteressati rende improcedibile il ricorso proposto contro il diniego di concessione del medesimo alloggio.

Estratto: «Il comune resistente e l’ASL hanno depositato in giudizio i provvedimenti (n. 36 e 37 del 26.02.2010) con i quali, a conclusione del procedimento, è stata rilasciata la concessione dei locali di cui trattasi a quest’ultima.Provvedimenti non espressamente impugnati dalla ricorrente con specifiche censure, la quale si è limitata a gravare genericamente gli atti prodromici al nuovo affidamento sebbene l’effetto concretamente lesivo dell’interesse che muove il gravame scaturisca direttamente dai provvedimenti (conclusivi) d’affidamento divenuti, in forza del decorso del tempo dall’avvenuta piena conoscenza, inoppugnabili.Aggiungasi, ad ulteriore argomento che corrobora l’assenza d’interesse a coltivare il gravame, che la ricorrente a tutt’oggi non risulta titolare dell’accreditamento regionale necessario per svolgere l’attività socio sanitaria nei locali comunali. Sottolinea a riguardo l’amministrazione comunale che la Regione ha sospeso il procedimento d’accreditamento iniziato ad istanza della ricorrente, la quale ha conseguito solamente il parere favorevole, giammai l’atto definitivo d’accreditamento.»

Sintesi: È improcedibile il ricorso contro il provvedimento di determinazione del canone demaniale qualora non sia impugnato anche il provvedimento concessorio finale, che rappresenta ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 328/1952 l'unico titolo costitutivo dell’obbligo di pagamento del canone.

Estratto: «Deve essere accolta l’eccezione preliminare di inammissibilità – improcedibilità del gravame sollevata dall’Autorità portuale. L’art. 16 del regolamento per la navigazione marittima (d.p.r 328/1952) prevede che: “Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali”. La disposizione trascritta rende evidente come, nello schema normativo, il provvedimento discrezionale che determina canone e modalità di pagamento è il provvedimento di concessione. Qualora ad esito dell’istruttoria e prima dell’emanazione del provvedimento concessorio venga emesso un provvedimento di determinazione del canone tale provvedimento, privo di per sé di autoritarietà (nel senso che non può essere portato autoritativamente ad esecuzione e la cui cogenza deriva esclusivamente dalla circostanza che, in assenza di previo pagamento, l’amministrazione non provvederà al rilascio della concessione), assume carattere provvisorio ed anticipatorio e non degrada il provvedimento concessorio, che rimane provvedimento amministrativo che determina autoritativamente e discrezionalmente il canone, a mero atto negoziale tra le parti al pari del contratto stipulato ad esito del procedimento di evidenza pubblica. Pertanto, una volta emesso il provvedimento di concessione; è quest’ultimo che costituisce il titolo costitutivo dell’obbligo di pagamento del canone. Nè a diversa conclusione conduce l’esame della giurisprudenza della Cassazione che, in sede di regolazione della giurisdizione, ha qualificato il provvedimento di determinazione del canone come provvedimento autonomo (Cass. ss.uu. 12 gennaio 2007 n. 411, Cass.ss.uu. 11 giugno 2001 n. 7861). Deve, infatti, rilevarsi come nelle due fattispecie portate all’attenzione della Cassazione si trattava di rideterminazione del canone ex post, quando cioè il termine di durata della concessione era scaduto.Ne consegue che, ferma l’immediata impugnabilità degli atti infraprocedimentali lesivi, era onere del ricorrente impugnare il provvedimento conclusivo pena improcedibilità del gravame. Nel caso di specie, quindi, deve essere dichiarato improcedibile sia il ricorso principale sia l’impugnativa per motivi aggiunti di cui all’atto notificato in data 3 febbraio 2010. In effetti all’impugnativa dell’atto presidenziale 30 novembre 2007 n. prot. 21753/P non è seguita l’impugnativa della concessione 30 aprile 2008 di cui in pari data la ricorrente ha avuto notizia, avendo sottoscritto il relativo documento (si cfr. doc. sub n. 24 delle produzioni 5.11.2009 dell’Autorità portuale). Analogamente deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’impugnativa dell’atto presidenziale 28 dicembre 2009 n. prot. 26563/P dal momento che non è stata impugnata la concessione 31 dicembre 2009 sottoscritta in pari data dalla ricorrente (si cfr. sub doc. n. 44 delle produzioni 17.9.2010 dell’Autorità portuale).La declaratoria di improcedibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti notificati in data 3 febbraio 2010 non assume, tuttavia, alcuna conseguenza sull’impugnativa degli atti censurati con i motivi aggiunti notificati in data 22 gennaio 2009 nonché sui motivi aggiunti notificati in data 27 novembre 2009. Tale impugnativa, infatti, deve essere convertita in ricorso autonomo secondo il principio generale espresso dall’art. 32, secondo comma, d. lgs 2 luglio 2010 n. 104 ribadito dall’art. 117, comma 5, d.lgs. cit.»

Sintesi: L'omessa impugnazione del verbale di aggiudicazione della concessione di siti estrattivi determina l'improcedibilità del ricorso avverso il bando di concorso.

Estratto: «3.2. In disparte la questione della mancata impugnazione dei contratti di affitto degli agri marmiferi,stipulati tra il Comune di Vagli Sotto e gli aggiudicatari della procedura concorsuale – certamente da non proporre dinanzi a questo giudice amministrativo ed in ogni caso non sottoposta al termine decadenziale ex art. 21, primo comma, della l. n. 1034/1971 – resta comunque il dato dell’omessa impugnazione, da parte della ricorrente, del verbale di aggiudicazione delle concessioni dei predetti agri marmiferi: tale verbale, datato 23 luglio 2008, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vagli Sotto dal 28 luglio al 12 agosto del 2008. Ne discende che l’aggiudicazione stessa è ormai divenuta inoppugnabile, con conseguente improcedibilità del ricorso (notificato il 24 aprile 2008): come condivisibilmente rilevato dalla difesa comunale, l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione da parte dell’A.S.B.U.C. e, pertanto, il consolidamento degli effetti dell’aggiudicazione medesima a seguito della sua acquisita inoppugnabilità, priva, infatti, la ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare il solo bando di concorso, poiché l’A.S.B.U.C. non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’annullamento giurisdizionale di quest’ultimo. Se ne deduce la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.»

Sintesi: L’immediata impugnabilità del bando di concessione di siti estrattivi non esclude che l’invalidità derivata dell’aggiudicazione debba pur sempre essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio.

Sintesi: È improcedibile il ricorso avverso l’atto di indizione dell’asta pubblica, ove non venga impugnata l’aggiudicazione del bene ad un terzo, medio tempore intervenuta.

Estratto: «Come rilevato dalla giurisprudenza in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto del gravame in epigrafe (mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione intervenuto a favore di un terzo), l’annullamento dell’atto presupposto comporta, è vero, di regola, l’automatica caducazione dell’atto consequenziale...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.