Proponibilità dell'impugnazione per revocazione: falsità della prova e scoperta documentale

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA

Sintesi: Al fine della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, che l'art. 395 c.p.c., n. 2, equipara alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima è quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa.

Estratto: «Con il primo motivo del ricorso, l'odierno ricorrente ha lamentato "violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 2, e dell'art. 112 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64 e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa, insufficiente ed inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" Il contribuente avrebbe chiesto ... _OMISSIS_ ...della decisione precedente sul rilievo che la dichiarata falsità del decreto sindacale n. 4229 del 17.10.1987, recante la falsa attestazione dell'intervenuta approvazione regionale del P.R.G. e determinante la sua entrata in vigore, avrebbe determinato anche la scoperta della falsità del certificato di destinazione urbanistica del fondo alienato, allegato all'atto di compravendita.Pertanto, la precedente decisione sarebbe stata emessa nel falso ed erroneo presupposto dell'edificabilità del fondo. La scoperta della falsità del certificato sarebbe stata possibile per il contribuente solo dopo la comparsa sui giornali della notizia della condanna inflitta al sindaco e la disamina del certificato storico di destinazione urbanistica, rilasciatogli dal Comune di Grottolella in data 04.05.2004.La C.T.R. di Napoli avrebbe omesso di prendere in considerazione la richiesta di revocazione della sentenza impugnata formulata dall'odierno ricorrente, ai sensi del n. 2 dell'art. 395 c.... _OMISSIS_ ...ndo solo la richiesta revocatoria formulata ai sensi del n. 3 del disposto dell'art. 395 c.p.c., e dichiarando inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini.Inoltre, i secondi giudici avrebbero ritenuto il punto 2 dell'art. 395 c.p.c., non richiamabile in quanto riguardante persona diversa dal contribuente. In realtà, il disposto dell'art. 395 c.p.c., n. 2, richiederebbe solo la declaratoria della falsità di un documento, sulla base del quale si sia giudicato mentre non richiederebbe affatto che il giudizio penale abbia riguardato colui che ha impugnato per revocazione la precedente decisione.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe incompleta, lacunosa e perplessa, dal momento che i giudici di appello non avrebbero affatto chiarito le ragioni della pretesa inammissibilità per tardività della richiesta di revocazione formulata ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 2, né avrebbero spiegato, con argomentazioni logiche, coerenti, razionali e comprensibili... _OMISSIS_ ...r le quali la sentenza penale, dichiarante la falsità del predetto decreto sindacale, non sarebbe conferente ai fini di causa.Il motivo di censura è inammissibile.Siamo in presenza di un giudicato nei confronti di terzi del tutto privo di effetti giuridici ai fini del decidere, nella controversia che ne occupa.Infatti, è giurisprudenza di questa Corte, condivisa in questa sede, che, al fine della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, che l'art. 395 c.p.c., n. 2, equipara alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima è quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa (Cass. 3863/92, Cass. 3918/79, Cass. 426/75). Non può pertanto richiamarsi la sentenza penale del Tribunale di Avellino riguardante persona diversa dal contribuente.»

GIUD... _OMISSIS_ ...UGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE

Sintesi: Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo - il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione - qualora, trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità, la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte.

Estratto: «Con il secondo motivo, il sig. C. ha denunciato "violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., nn. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione... _OMISSIS_ ....p.c., n. 5".L'approccio estremamente superficiale e frettoloso, che la C.T.R. di Napoli avrebbe avuto nel vaglio del ricorso per cassazione sottoposto al suo esame, trasparirebbe, con assoluta evidenza, dalla motivazione della sentenza impugnata, connotata dalle incongrue e perplesse argomentazioni utilizzate dai giudici.Infatti, nella fattispecie, il sig. C., assolvendo in pieno all'onere della prova, avrebbe compiutamente dimostrato in giudizio che la sua ignoranza dell'esistenza del documento determinante il diniego di approvazione del P.R.G. sarebbe stato oggettivamente incontestabile ed a lui non imputabile, dal momento che la decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata resa all'esito di un giudizio amministrativo vertente tra un privato cittadino, il Comune e la Regione Campania, al quale il C., del tutto estraneo, non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere edotto ed informato.Inoltre, anche dopo l'indicata decisione, il Comune di Grottolella avrebbe c... _OMISSIS_ ...ettere provvedimenti amministrativi implicanti l'efficacia di quel P.R.G., che, invece, tale non avrebbe potuto essere considerato, ed a riscuotere l'ICI sulla base di quelle stesse previsioni urbanistiche, sebbene divenute inefficaci, ponendo in essere un comportamento idoneo ad occultare la realtà dei fatti.Inoltre, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., l'ignoranza circa l'esistenza del documento dovrebbe essere assoluta e non imputabile alla parte stessa, intendendosi per tali solo le ipotesi in cui l'ignoranza sia superabile mediante un'indagine elementare: ogni altra forma di ignoranza, ivi compresa quella superabile mediante un'indagine non elementare, come nel caso di specie, non sarebbe ritenuta preclusiva dell'ingresso di un'istanza di revocazione.Un maggior approfondimento delle peculiarità della fattispecie sottoposta al loro esame avrebbe condotto i giudici dell'appello ad un'altra decisione, dal momento che non si potrebbe oggettivamente denegare che, nella fattisp... _OMISSIS_ ...ricorra l'ipotesi della forza maggiore ostativa della conoscenza, da parte dell'odierno ricorrente, del provvedimento regionale denegante l'approvazione del P.R.G. comunale, ove si consideri che l'indicato documento, indubbiamente decisivo ai fini del giudizio e condizionante la destinazione urbanistica del fondo compravenduto, sarebbe stato occultato dal Sindaco di Grottolella non solo al sig. C. ma all'intera cittadinanza e che il contribuente solo nel maggio 2004 avrebbe avuto modo di appurare che il fondo da lui alienato, alla data del 31.12.1992, non avrebbe avuto destinazione edificatoria e, quindi, avrebbe dovuto essere tassato, ai fini INVIM, sulla scorta della valutazione automatica desunta dalla valutazione catastale.Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata si legge: "dall'esame della documentazione agli atti risulta che il Comune di Grottolella, fin dal 1997, con Delib. n. 55, aveva preso atto della decisione della Regione Campania di non approvazio... _OMISSIS_ ... che, con Delib. n. 35 del 1998, aveva revocato la delibera n. 208/85 riguardante l'adozione del piano.Poichè tali documentazioni erano state rese pubbliche con affissione all'albo pretorio, il contribuente avrebbe avuto tutto il tempo per acquisirla e farla valere nei termini in sede di giudizio di 1 e 2 grado". Quanto sopra rende ultronee le dedotte censure. Si deve inoltre rilevare che, nella sentenza impugnata, viene evidenziato il comportamento negligente della parte. Trattasi di un accertamento in punto di fatto che, ritualmente motivato, non è suscettibile di riesame in sede del giudizio di legittimità.D'altra parte, questa Corte, con giurisprudenza condivisa in questa sede, ha già avuto modo di precisare che, ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo - il cui onere probatorio è a carico di colui c... _OMISSIS_ ...vocazione - qualora, trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità, la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte (Cass. 1814/04).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.