Ammissibilità del giudizio di revocazione di una sentenza

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE

Sintesi: Al fine dell'ammissibilità dell’istanza revocatoria, la stessa non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia espressamente pronunciato.


Estratto: «3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in revocazione proposto da C. va dichiarato inammissibile, posto che la deduzione del preteso errore di fatto nel quale questo giudice sarebbe incorso si sostanzia – per contro – nella parziale riproposizione del terzo motivo di ricorso in appello, laddove – per l’appunto – l’appellante aveva dedotto che il proprio intervento edilizio, a differenza di quanto già affermato dal giudice di primo grado, sarebbe compatibile con l’art. 24 delle N.T.A. della variante del 1993, ricadendo l’intervento medesimo in un lotto intercluso.La Sezione, a tale riguardo, si è esplicitamente pronunciata confermando sul punto quanto già affermato dal T.A.R., ossia rilevando – come detto innanzi - che “al di là della individuazione delle aree golenali, la particolarità del lotto, che non è inserito nell’ambito di un’area totalmente edificata, esclude la qualità della stessa di lotto intercluso, essendo evidente che una tale qualità, in tanto sussiste in quanto lo stesso si trovi circondato da altri lotti edificati in un’area totalmente urbanizzata, mentre è fuori discussione che qualsiasi intervento edificatorio nella zona, per le norme di salvaguardia, andava preceduto da uno specifico piano attuativo, che non c’è stato” (cfr. pag. 7 della decisione qui impugnata); e, come è ben noto, al fine della stessa ammissibilità dell’istanza revocatoria, la stessa non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia espressamente pronunciato (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145, secondo cui l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di quell’ “abbaglio dei sensi” che cade – per l’appunto - su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.: la ratio di tale condivisibile orientamento si fonda sulla necessità di evitare che tale mezzo straordinario di impugnazione si trasformi in un gravame, teoricamente reiterabile più volte e idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale).»

Sintesi: Un errore di fatto (nel caso di specie concernente la data del verbale di occupazione), non è denunciabile con ricorso per cassazione, ma solo con l'impugnazione per revocazione.

Estratto: «2.1 Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 47 e L. n. 865 del 1971, art. 20, vizi di motivazione della decisione impugnata.Sostiene che, secondo quanto risulta dal relativo verbale, l'occupazione fu eseguita il (OMISSIS), non il (OMISSIS), come affermano i giudici del merito; e che il termine trimestrale per l'occupazione decorreva dal (OMISSIS), non dal (OMISSIS), come i giudici del merito affermano senza considerare la non immediata esecutività della delibera della giunta comunale. Sicchè non fu affatto violato il termine per l'esecuzione della delibera di occupazione.Il motivo è inammissibile, perché deduce un errore di fatto non denunciabile con ricorso per cassazione, ma solo con l'impugnazione per revocazione (Cass., sez. 3^, 28 luglio 2004, n. 14228, m.575020).Come si riconosce anche nel ricorso, infatti, la corte d'appello afferma che dal relativo verbale l'occupazione risulta eseguita il (OMISSIS); mentre il ricorrente sostiene che lo stesso verbale indica il 21 ottobre 1991 come data di esecuzione dell'occupazione.Quello così denunciato, pertanto, non è un vizio della motivazione, bensì appunto un errore di percezione della data del verbale di occupazione dei fondi degli attori.»

Sintesi: In tema di giudizio di revocazione, la fattispecie di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c., corrispondente a quella di cui all'art. 81, n. 5, del R.D. 17.8.1907, n. 642 per il processo amministrativo, ricorre quando vi sia contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso passata in cosa giudicata, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto.

Estratto: «A questo punto resta da stabilire se la situazione come sopra descritta possa rapportarsi all’ipotesi di cui all’articolo 395, n. 5, c.p.c., i l quale, tra i casi di revocazione, prevede l’ipotesi che la sentenza sia “contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.Vale ricordare, sul punto, che secondo la giurisprudenza, anche di questo Consiglio, la fattispecie di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c., (art. 81, n. 5, del R.D. 17.8.1907, n. 642, nel processo amministrativo), invero, ricorre quando vi sia contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso passata in cosa giudicata, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto ( Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2009 , n. 631 ; Ad. Pl. 11.6.2001, n. 3).Nella specie ricorre il primo dei due citati requisiti ma non anche il secondo, poiché la controversia conclusasi con la sentenza per ottemperanza riguardava la concessione edilizia in sanatoria n. 55/1998, mentre la sentenza di cui si chiede qui la revocazione riguardava la diversa, successiva sanatoria rilasciata con provvedimento comunale n. 21 del 28.2.2003, adottato a seguito di nuova deliberazione assembleare del condominio in data 5.11.2002: di questa differenza la stessa ricorrente dà implicitamente atto con la sua ricostruzione dei fatti.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO

Sintesi: Nei confronti delle sentenze dei TAR ancora appellabili, la revocazione ordinaria è un rimedio alternativo rispetto al ricorso davanti al Consiglio di Stato.

Sintesi: In pendenza dei termini di appello, la parte può optare discrezionalmente per la revocazione ordinaria o per l’appello, individuando il rimedio più adatto alla propria strategia difensiva.

Sintesi: Una volta scelto l’appello, la revocazione ordinaria è improponibile e gli eventuali vizi revocatori sono fatti convergere nel giudizio di appello pendente.

Estratto: «6. In via preliminare si osserva che la disciplina della revocazione ordinaria e straordinaria è stata estesa alle sentenze dei TAR dall’art. 28 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. In particolare nei confronti delle sentenze dei TAR ancora appellabili (come era all’epoca la sentenza n. 452/2004) la revocazione ordinaria è un rimedio alternativo rispetto al ricorso davanti al Consiglio di Stato. L’art. 28 della legge 1034/1971 disciplina infatti l’appello (comma 2) e la revocazione ordinaria e straordinaria (comma 1) come facoltà processuali riferite alle medesime sentenze di primo grado senza porre limitazioni esplicite alla scelta della parte interessata. Ne consegue che in pendenza dei termini di appello la parte può optare discrezionalmente per la revocazione ordinaria o per l’appello, individuando il rimedio più adatto alla propria strategia difensiva. Al riguardo non esiste in giurisprudenza unanimità di vedute, ma la tesi della facoltà di opzione costituisce un orientamento attestato già da tempo e confermato anche recentemente (v. CS Sez. IV 12 maggio 2009 n. 2890; CS Sez. VI 12 novembre 2008 n. 5649; CS Sez. V 5 giugno 1991 n. 885). Il problema della preclusione si pone solo dopo che la parte abbia scelto una delle due vie di impugnazione. Il citato orientamento giurisprudenziale si preoccupa infatti di limitare la dispersione dei giudizi e a tale fine privilegia la difesa tramite appello, essendo quest’ultimo un rimedio esteso alla cognizione piena e quindi in grado di assorbire tutti i motivi di censura. Pertanto una volta scelto l’appello viene considerata improponibile la revocazione ordinaria e gli eventuali vizi revocatori sono fatti convergere nel giudizio di appello pendente. Queste limitazioni non valgono per il caso in esame, in quanto le amministrazioni ricorrenti hanno scelto direttamente la via della revocazione ordinaria esercitando la facoltà di opzione riconosciuta dalla legge. Il ricorso è quindi ammissibile.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO

Sintesi: Laddove l'appellante si dolga esclusivamente della palese contraddizione della sentenza appellata con una pronuncia antecedente, il giudizio deve essere qualificato in termini di revocazione ordinaria, secondo lo schema sostanziale dell’art. 395, n. 5) Cod. proc. civ., cui opera un espresso rinvio il comma 1 dell’art. 106 del Cod. proc. amm..

Sintesi: Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente (e perché tale contrarietà si traduca in un vizio della prima pronuncia) è necessario che fra i due giudizi vi sia un’integrale identità fra gli elementi costitutivi dell’azione (soggetti, oggetto, petitum, causapetendi), tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima.

Estratto: «2.2. Come si è detto, l’appellante lamenta che l’appellata sentenza n. 805/06 (con cui il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo ha disposto l’annullamento del nulla-osta rilasciato nel febbraio 2003) risulterebbe “in palese contraddizione” con la sentenza n. 499/03 con la quale il medesimo giudice aveva annullato l’autoannullamento dell’aprile 2003 per omessa comunicazione di avvio, spendendo, altresì, alcune considerazioni di merito.Va osservato che il motivo in questione sembra celare (sotto le spoglie di un appello per motivi di legittimità) la effettiva proposizione di un giudizio di revocazione ordinaria, secondo lo schema sostanziale dell’art. 395, n. 5) Cod. proc. civ. (cui opera un espresso rinvio il comma 1 dell’art. 106 del Cod. proc. amm.).La giurisprudenza sull’art. 395 Cod. proc. civ. ha chiarito che, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente (e perché tale contrarietà si traduca in un vizio della prima pronuncia) è necessario che fra i due giudizi vi sia un’integrale identità fra gli elementi costitutivi dell’azione (soggetti, oggetto, petitum, causapetendi), tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima (Cass., I, 7 ottobre 1996, n. 8761).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.