Il divieto della "reformatio in peius" nell'impugnazione delle sentenze

Sintesi: I poteri del giudice dell'impugnazione vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti; con la conseguenza che, in assenza d'impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la sua decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno del primo.

Sintesi: Quando l'appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal primo giudice, la mancata impugnazione della parte beneficiaria della condanna produce per certo un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione.

Estratto: «La Corte di appello non ha applicato affatto il criterio riduttivo di stima dell'indennità di cui al menzionato art. 5 bis, avendo al contrario dato atto del sopravvenire della pronuncia di incostituzionalità ad opera della ricordata decisione della Consulta che lo ha espunto dall'ordinamento giuridico; e quindi anche della successiva Legge Finanziaria del 2007 che aveva reintrodotto il criterio generale di cui all'art. 39 della Legge fondamentale per la stima dei terreni aventi natura edificatoria: perciò non manifestando alcun dubbio circa l'applicabilità dell'una e dell'altra nella presente controversia (pag. 7 sent.).Ha osservato invece, in conformità al disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. come costantemente interpretato da questa Corte, che la disciplina in questione non comporta che il legislatore abbia inteso introdurre eccezione al principio generale che regola il rapporto tra i due gradi del giudizio di merito, nonché quello di legittimità in relazione a quello di merito;il quale, ponendo nei motivi dell'impugnazione il limite alla cognizione devoluta al giudice di essa, si esprime nel divieto della riforma in peggio pur nell'ambito dello stesso capo. Ha ribadito,al riguardo, che la menzionata norma processuale, stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, quale disposizione generale contenuta nel primo libro del codice di rito, si applica anche all'appello, come ad ogni altro procedimento di impugnazione. Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, infatti, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata:posto che i suoi poteri vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti; con la conseguenza che, in assenza d'impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la sua decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno del primo (Cass. 10542/2002; 9597/1998). Sicchè quando, come nella specie, l'appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal primo giudice, la mancata impugnazione della parte beneficiaria della condanna produce per certo un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione; e impedisce che operi in danno del ricorrente - con riforma in peggio - la sopravvenuta innovazione normativa (derivi da ius superveniens o da declaratoria di incostituzionalità) pur se espressamente ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (Cass. 13467/2000;9526/1999; 465/1999; 3941/1997).Pertanto nel caso concreto è rimasto fermo il limite massimo di stima del fondo espropriato e della relativa indennità fissato dal Tribunale in Euro 253.483,24 posto che le relative valutazioni sono state censurate soltanto dalla società espropriante (sia pure per contestare il quantum dell'indennità ritenuto eccessivo),e non anche dalla espropriata. E che la decisione della Corte di appello non avrebbe potuto essere più sfavorevole alla soc.Poste Italiane che aveva impugnato la sentenza di primo grado e più favorevole agli espropriati che alla stessa avevano prestato acquiescenza (Cass. 18847/2011; 14127/2011; 15835/2010; 3175/2008;599/2008).»

Sintesi: Per il divieto della reformatio in peius, operante anche nel processo civile, la parte appellata, che non abbia proposto impugnazione incidentale, non ha un interesse pari e contrario alla decisione su ciascun motivo.

Estratto: «. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d'appello, si sostiene, benché investito con il gravame proposto dagli appellanti della questione relativa all'insussistenza...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.