Soggetti legittimati a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza impugnata

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> FACOLTATIVITÀ

Sintesi: Non sussistono preclusioni di ordine processuale per la scelta dell’azione principale, in luogo dell'opposizione di terzo, in capo al soggetto direttamente leso dal rilascio del titolo edilizio che si trovi in rapporto di stabile collegamento con la zona interessata dall’attività edilizia.


Estratto: «2. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla società controinteressata, con la quale sostiene che in luogo di una ricorso principale avrebbe dovuto optare per un’opposizione di terzo. L’eccezione, oltre che generica, è infondata e va disattesa, poiché non sussistono preclusioni di ordine processuale per la scelta dell’azione principale da parte del soggetto direttamente leso dal rilascio del titolo edilizio che si trovi in rapporto di stabile collegamento con la zona interessata dall’attività edilizia.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE

Sintesi: L’opposizione di terzo può essere proposta nel processo amministrativo dai controinteressati pretermessi tout court, dai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti, dai controinteressati non facilmente identificabili e, più in generale, dai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.

Estratto: «Osserva in proposito il Collegio che, per costante giurisprudenza, l’opposizione di terzo può essere proposta nel processo amministrativo dai controinteressati pretermessi tout court, dai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti, dai controinteressati non facilmente identificabili e, più in generale, dai terzi titolari...
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Sintesi: La lettera dell’art. 108, comma 1, c.p.a. non può e non deve essere intesa nel senso di escludere la legittimazione del litisconsorte pretermesso, riservando l'opposizione di terzo alle sole posizioni di titolarità di un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente, contrapposto a quella – processuale e, quindi, formale – di chi lamenti essenzialmente il mancato necessario coinvolgimento, fin dalla sua origine, nel processo.

Estratto: «Ciò posto, la lettera dell’art. 108, comma 1, c.p.a. non può e non deve essere intesa nel senso di escludere la legittimazione del litisconsorte pretermesso, riservando il rimedio impugnatorio in esame alle sole posizioni di titolarità di un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente, contrapposto a quella – processuale e, quindi, formale – di chi lamenti essenzialmente il mancato necessario coinvolgimento, fin dalla sua origine, nel processo. Nella nuova formula normativa va invece inclusa, con pari dignità, anche quest’ultima situazione sulla considerazione che la legittimazione litisconsortile necessaria fonda anch’essa sul contrasto recato dalla incompatibilità, ancorché presunta o da accertare nel processo, tra la posizione sostanziale in titolarità del pretermesso e quella regolata dalla pronuncia.Regola che, peraltro, assume una sua peculiarità nel processo amministrativo nel quale il litisconsorte pretermesso tout court non ha l’onere di formulare censure di merito, proprio perché lamenta in via immediata la violazione di un diritto processuale (ancorché collegato ad una presunzione di incompatibilità sostanziale) che, per effetto del disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (già art. 21, primo comma, della legge t.a.r.), determina di norma la decadenza dal potere stesso di impugnare.Diversa deve invece ritenersi la posizione del terzo, che non sia mero listisconsorte pretermesso, il quale faccia valere con l’opposizione ex art. 108 c.p.a. un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente su quello riconosciuto con la sentenza irretrattabile, dovendo in quest’ultimo caso l’opponente dare corpo al proprio interesse ad impugnare non soltanto invocando la rescissione della pronuncia lesiva, ma anche deducendo i motivi di merito per cui la propria posizione dovrebbe risultare prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.»

Sintesi: L'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse, sia pure di fatto, ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto dal soggetto che, oltre ad essere terzo, vanta, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e nel contempo incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza.

Sintesi: La legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta, in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.

Estratto: «Come è noto, infatti, l’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse, sia pure di fatto, ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto dal soggetto che, oltre ad essere terzo, vanta, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e nel contempo incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza (cfr., tra le tante, CdS, Sezione IV, 24 marzo 2009, n. 1773).La legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); ai controinteressati non facilmente identificabili; più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione (in tal senso: CdS, Sezione VI, 31 maggio 2008 , n. 2625).»

Sintesi: La opposizione di terzo, rimedio contro le sentenze passate in giudicato ha quali sue condizioni di ammissibilità la qualità di terzo del soggetto che la propone la titolarità del diritto ed il pregiudizio recato a questo diritto.

Sintesi: Il rimedio dell’opposizione di terzo è ammesso nei confronti di soggetti che, pur non essendo parti necessarie o intervenuti ad opponendum nel processo di primo grado, rivestano tuttavia la qualità di legittimi contraddittori in quanto titolari di una situazione giuridicamente rilevante, di segno opposto rispetto a quella fatta valere con il ricorso originario, che rischi di essere incisa o pregiudicata dalla sentenza impugnata.

Sintesi: A causa della funzione dell’opposizione di terzo, data per tutelare il litisconsorte necessario pretermesso ovvero il titolare di una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza di cui trattasi, il cointeressato non ha titolo per esperire l’opposizione di terzo stessa.

Sintesi: L’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso.

Estratto: «La opposizione di terzo, rimedio contro le sentenze passate in giudicato già di per sé discusso in dottrina e giurisprudenza per la circostanza che il giudicato fa stato tra le parti ed i loro eredi o aventi causa, secondo la definizione offertane dal nostro ordinamento ex art. 2909 c.c., ha, come noto, quali sue condizioni di ammissibilità la qualità di terzo del soggetto che la propone, la titolarità del diritto ed il pregiudizio recato a questo diritto.Senza dubbio la opponente è titolare di una posizione destinata ad essere incisa dalla sentenza dal momento che, come sopra accennato, ella è comproprietaria dell’immobile. Tuttavia ella non riveste la qualità di terzo, quanto piuttosto quella di cointeressata, proprio a causa della circostanza che, per come dichiarato in ricorso, è contitolare di un diritto di proprietà in comunione col marito, sul bene oggetto della sentenza opposta.La giurisprudenza ammette il rimedio dell’opposizione di terzo nei confronti di soggetti che, pur non essendo parti necessarie o intervenuti ad opponendum nel processo di primo grado, rivestano tuttavia la qualità di legittimi contraddittori in quanto titolari di una situazione giuridicamente rilevante, di segno opposto rispetto a quella fatta valere con il ricorso originario, che rischi di essere incisa o pregiudicata dalla sentenza impugnata. (Tar Umbria, Perugia, sezione I, 7 giugno 2008, n. 248), ma, nel caso in esame, la situazione di cui è titolare l’opponente non è di segno opposto a quella del consorte, destinatario della sentenza n. 460 del 3 maggio 2006 passata in giudicato. Sull’argomento è costante la giurisprudenza amministrativa nel ribadire che a causa della funzione dell’opposizione di terzo, data per tutelare il litisconsorte necessario pretermesso (discussa dalla dottrina) ovvero il titolare di una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza di cui trattasi, il cointeressato non ha titolo per esperire l’opposizione di terzo (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 gennaio 1999, n. 55). Ed anche più di recente ha sostenuto che “L’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso.(Consiglio di Stato, sezione IV, 3 settembre 2008, n. 4109; identica nella massima a C. Stato, sezione IV, 30 maggio 2005, n. 2817).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.