GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONCESSIONE DEMANIALE
Sintesi: È ammmissibile l'opposizione di terzo proposta dall'aggiudicataria della concessione demaniale marittima contro la sentenza che abbia annullato a contraddittorio non integro il bando in base al quale la concessione era stata rilasciata.
Estratto: «L’associazione Anffas Onlus Martinsicuro propone opposizione di terzo avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dalla Piccola cooperativa Golden Star avverso il bando emanato dal Comune di Martinsicuro per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima riservata ad una associazione onlus operante nel settore della disabilità .La sentenza impugnata, dopo aver riunito tre ricorsi presentati dalla cooperativa Golden Star avverso, rispettivamente, il diniego opposto dalla Regione Abruzzo alla istanza di concessione di un’area demaniale sul litorale di Martinsicuro, la deliberazione del consiglio comunale 18 gennaio 2007, n. 4, recante approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime e, appunto, il bando comunale per l’assegnazione di una concessione riservata, ha respinti il primo ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha accolto il terzo.L’associazione Anffas Martinsicuro, che a seguito della pubblicazione del bando e dell’espletamento della procedura di gara si è aggiudicata con provvedimento del responsabile del procedimento in data 18 settembre 2008 la concessione dell’area demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare destinato a disabili, vedendosi poi rifiutare dal Comune il rilascio del permesso di costruire in regione dell’annullamento del bando da parte del Tribunale amministrativo regionale, e che è rimasta estranea al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non essendole stato notificato il ricorso che ne è stato oggetto, propone opposizione di terzo per la riforma della sentenza stessa, nella parte relativa all’annullamento del bando. L’opposizione è ammissibile.L’associazione opponente, infatti, è titolare, in quanto aggiudicataria della concessione oggetto del bando annullato dal Tribunale amministrativo in forza del provvedimento 18 settembre 2008, pubblicato all’albo pretorio del Comune fino all’11 ottobre 2008, di una situazione soggettiva direttamente configgente con quella dedotta in giudizio dalla cooperativa Golden Star, tendente all’annullamento dell’intera procedura conclusasi con l’aggiudicazione. Tale situazione soggettiva, consolidatasi prima della proposizione del ricorso di primo grado, notificato il 28 ottobre 2008 unicamente alla Regione Abruzzo e al Comune di Martinsicuro, comporta la pretermissione del contraddittore necessario, rimasto estraneo al giudizio e direttamente vulnerato dalla sentenza non ancora passata in giudicato. L’associazione ricorrente vanta dunque una posizione giuridicamente qualificata che la abilita a chiedere la riforma della sentenza dannosa del proprio legittimo interesse.»
Sintesi: L'assegnatario di concessione cimiteriale che venga a sapere del giudicato di annullamento della revoca che presuppone la sua assegnazione non è litisconsorte pretermesso tout court in quel giudizio, con la conseguenza che, per poter validamente proporre l'opposizione di terzo, è tenuto a dedurre i motivi di merito per cui la propria posizione debba risultare prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.
Estratto: «Appare chiaro, dal tenore del provvedimento gravato, che il V., effettuandone impugnazione innanzi al Tar, legittimamente non aveva notificato il ricorso anche all’odierno opponente, il cui nominativo non era assolutamente dato evincere, al pari di quello degli altri assegnatari...
[...omissis...]
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONVENZIONE URBANISTICA
Sintesi: È inammissibile l'opposizione di terzo proposta dall'avente causa di colui che si era impegnato nei confronti del comune a costruire posti macchina da destinare ad uso pubblico contro la sentenza che accerta la validità di questa clausola.
Estratto: «In ordine quindi al primo motivo si osserva in punto di diritto che l'opposizione di terzo presuppone per la sua utile proposizione che l'opponente deduca la titolarietà di un diritto autonomo rispetto a quello accertato con la impugnata sentenza, in tesi leso dalla statuizione contenuta nella sentenza stessa.Nella specie la soc. S. Mauro ha proposto azione ex art. 404 c.p.c., comma 1 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Venezia in data 28.4.1997 con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla soc. S. Donà, finalizzata ad ottenere declaratoria di nullità della convenzione intercorsa con il Comune di S. Donà di Piave, assumendo che il suo diritto alla cessione di 2 dei 57 parcheggi destinati ad uso pubblico, derivava direttamente dalla legge e non dall'atto di compravendita di due appartamenti intervenuto con la soc. S. Donà.L'assunto è infondato.Invero come già evidenziato dalla Corte di merito la soc. Immobiliare S. Mauro prima dell'acquisto di due appartamenti già di proprietà della s.r.l. S. Donà non aveva alcun interesse giuridicamente protetto a contestare l'atto in data 8.7.1989 con il quale la soc. venditrice si era impegnata con il Comune di S. Donà di Piave a consentire l'uso pubblico di 57 costruendi posti macchina, ciò tanto più in quanto l'acquisto degli immobili da parte della società attuale ricorrente è avvenuto dopo la sottoscrizione dell'atto su indicato.Ne consegue che la Immobiliare S. Mauro solo con l'acquisto dei due appartamenti ha acquisito il diritto di contestare l'atto d'obbligo sottoscritto dalla venditrice, essendo subentrata nella medesima posizione attiva e passiva della s.r.l. Nuova S. Donà, sicché il diritto azionato non era affatto autonomo e distinto rispetto al diritto azionato dalla soc. venditrice nel primo giudizio avanti al Tribunale di Venezia ed inciso dalla sentenza revocanda trattandosi del medesimo diritto.Giova inoltre rilevare che anche sotto diverso profilo l'opposizione in questione deve ritenersi infondata considerato che l'esistenza del vincolo previsto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 è subordinata alla circostanza di fatto che l'area destinata a parcheggio esista e non sia già stata adibita ad uso incompatibile con la sua destinazione. (Cass. civ. sez. 2 22.02.2006 n 3961).Ipotesi ricorrente nella specie in quanto i posti macchina contenuti nell'autorimessa prima della loro costruzione erano già stati destinati a parcheggio pubblico in base all'atto d'obbligo in data 8.7.1989, più volte richiamato, sicché anche sotto questo diverso profilo nessun diritto autonomo, rispetto a quello della soc. Nuova S. Donà, poteva vantare la soc. Immobiliare S. Mauro. Nè vale a modificare le esposte considerazioni l'assunto, contenuto nella sola memoria difensiva, secondo il quale l'atto di concessione non può mai pregiudicare i diritti dei terzi.Va infatti considerato a tal riguardo che allorché è stata rilasciata la concessione ad edificare il fabbricato de quo, nessun diritto della Immobiliare S. Mauro era sorto, posto che il diritto d'uso, come parcheggi, degli spazi condominiali sorge contestualmente all'esistenza degli spazi stessi, condizione non ipotizzabile nella specie in virtù del richiamato atto d'obbligo che destinava gli spazi de quibus a parcheggi pubblici, prima della loro costruzione.La proposta opposizione di terzo deve quindi ritenersi inammissibile posto che la soc. S. Mauro è subentrata a seguito dell'acquisto degli appartamenti nella stessa posizione attiva e passiva della s.r.l. Nuova S. Donà, ivi compresi gli effetti negativi del giudicato formatosi a carico di quest'ultima e non eludibile con opposizione di terzo, trattandosi di giudicato relativo ad unico diritto passato alla ricorrente per successione a titolo particolare.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.