Condizioni di legittimità della notifica a cointeressati e controinteressati

Sintesi: La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti deve ritenersi inesistente solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario.

Sintesi: La notifica che abbia avuto luogo nei confronti di procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso immobile non è inesistente, ma nulla e, come tale, sanata con la costituzione del destinatario.

Estratto: «1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata dalla società resistente nel controricorso, di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione in quanto eseguita nelle mani dell'avvocato A.M. anziché dell'avvocato M. A., che rappresentava la società nel giudizio di appello e la rappresenta anche in questo giudizio di cassazione. Osserva la società resistente che tra i due avvocati intercorrono solo legami familiari (padre-figlio) ma non di associazione professionale.L'eccezione non merita accoglimento. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti deve ritenersi inesistente (cfr. tra molte: n. 6470/11; n. 17555/06) solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario: tale fattispecie non ricorre ove la notifica abbia avuto luogo nei confronti di procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso immobile (nella specie, in Via della oMISSIS):cfr. sentenza d'appello e relata di notifica del ricorso). In tal caso, non di inesistenza ma di nullità della notifica si tratta: nullità sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., a seguito del raggiungimento dello scopo dell'atto, vista la tempestiva costituzione in giudizio della società resistente, che ha spiegato ampiamente le proprie difese anche nel merito (cfr. n. 16759/11; n. 25350/09).»

Sintesi: La notifica ad alcune soltanto tra le autorità evocate nel giudizio di primo grado non comporta l'inammissibilità dell'appello.

Estratto: «4. Il Collegio deve quindi esaminare, stante la priorità logica, l’eccezione con la quale il Comune di Bari denuncia l’inammissibilità di ambedue gli appelli per non essere stati gli stessi notificati ad una autorità evocata nel giudizio di I grado (il Comitato misto paritetico Stato – Regione, costituito ex art. 3 l. n. 898/1976).L’eccezione non è tale da comportare la prospettata inammissibilità delle impugnazioni, posto che l’art. 95 C.p.a. espressamente dispone che “l’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’art. 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire” (co. 2), ponendosi in difetto un eventuale problema di integrazione del contraddittorio (co. 3).Allo stesso modo (e con riferimento alle cause inscindibili) provvede l’art. 331 c.p.c., richiamando in tale ipotesi la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2008 n. 9977).»

Sintesi: Ai controinteressati in primo grado non va necessariamente notificato l’appello contro una sentenza di accoglimento, essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente interessati all’appello.

Estratto: «4.2. Va respinta anche l’ulteriore eccezione, con la quale l’appellato rileva l’incompletezza del contraddittorio per omessa notifica dell’appello della Regione Lombardia a una persona (signora Pinuccia Rumi) a suo tempo evocata in primo grado quale controinteressata, e pertanto chiede ordinarsi l’iintegrazione del contraddittorio e fissarsi nuova udienza per il prosieguo.Al riguardo, in disparte ogni approfondimento della questione se la persona suindicata effettivamente rivestisse in primo grado la qualità di controinteressato, va semplicemente osservato che, se anche così fosse, si applicherebbe il pacifico principio per cui ai controinteressati in primo grado non va necessariamente notificato l’appello contro una sentenza di accoglimento, essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente interessati all’appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, nr. 6327; id., 23 novembre 2000, nr. 6227).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.