Il giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO

Sintesi: Dall'affermazione della giurisdizione del G.O. sulla pretesa risarcitoria non può essere tratto, in sede di giudizio di rinvio, un accertamento di merito in ordine alla sussistenza del fatto lesivo e del pregiudizio derivatone, del tutto esulante dai limiti della cognizione devoluta al giudice di legittimità.


Estratto: «Va innanzitutto rilevato che il giudice del rinvio non ha violato il disposto dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ma si è uniformato a quanto statuito nella sentenza rescindente: la precedente decisione d'appello impugnata da C.O. era stata infatti cassata in quanto la corte territoriale non si era attenuta ai principi enunciati dalla sentenza a SS.UU. n. 500/99 che, in presenza di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, le imponevano di procedere ad un'indagine concernente: a) la sussistenza di un evento dannoso; b) l'accertamento dell'ingiustizia del danno, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento; c) la riconducibilità di tale evento, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'accertamento della ricorrenza dell'elemento soggettivo, della colpa o del dolo, riferita non al funzionario agente ma alla P.A. come apparato, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, costituente unico criterio di imputabilità del danno alla responsabilità della P.A., non potendo l'imputabilità derivare dal mero dato obbiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo.E' evidente che l'indagine in fatto omessa dal primo giudice d'appello poteva essere compiuta solo in sede di giudizio di rinvio; altrettanto evidente è l'erroneità dell'assunto del ricorrente che, confondendo il suo diritto a sentir pronunciare sulla domanda (nel quale consiste l'interesse ad agire) con il diritto ad ottenere una pronuncia favorevole, pretenderebbe di trarre dall' affermazione della giurisdizione del G.O. sulla pretesa risarcitoria da lui avanzata, contenuta nella sentenza rescindente, un accertamento di merito (in ordine alla sussistenza del fatto lesivo e del pregiudizio derivatone) del tutto esulante dai limiti della cognizione devoluta al giudice di legittimità.»

Sintesi: Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.

Estratto: «6. Sulla base di tali principi, deve rilevarsi che il giudice di rinvio è venuto meno al proprio mandato, rivelandosi fondato il primo motivo del presente ricorso, riguardante la lamentata deviazione del giudice di rinvio rispetto ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento. Invero, la Corte territoriale non si è mantenuta nell'alveo tracciato nella sentenza di annullamento ed ha rivalutato l'ammissibilità - escludendola - della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., mentre questa Corte ne aveva presupposto l'ammissibilità, indicando al giudice di rinvio quale fosse la "lettura" da dare all'indicata disposizione in relazione al caso di specie.6.1. Non v'è chi non veda, infatti, che è stata questa S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio n. 20986 del 2006, ad affidare alla Corte territoriale il compito di valutare la fondatezza, o meno, della pretesa risarcitoria non facendo discendere l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso di essa da parte della collettività, come avvenuto nel primo giudizio di appello, ma attenendosi ai principi risultanti dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia. Ebbene, riesaminati i medesimi fatti processuali che erano stati accertati definitivamente e sui quali si era fondata la sentenza di annullamento, la Corte territoriale ha concluso, nella sentenza qui impugnata, che era inammissibile la domanda relativa all'applicabilità dell'art. 2051, perché preclusa gl'originario giudizio di appello, così evidentemente discostandosi e fraintendendo proprio i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza del 2006 n. 20823.6.2. Pertanto, a seguito della cassazione, il solo mandato devoluto al giudice di rinvio era quello di decidere nel merito, muovendo dalla premessa dell'ammissibilità della domanda ex art. 2051 c.c., e quindi di stabilire se al danneggiato spettasse un risarcimento a detto titolo ed avvalendosi del regime probatorio derivante da detta disposizione; ogni altra questione restando preclusa posto che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. Con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. 5381/2011; 11939/2006; 9278/2003; 10046/2002).6.3. Pertanto, a nulla rilevava, nel caso, la circostanza che il giudice (originario) d'appello avrebbe potuto rilevare d'ufficio che la domanda ex art. 2051 c.c. fosse tardiva e, in tal caso, dichiararla inammissibile, perché la relativa questione non era stata sollevata in alcuna delle precedenti fasi del giudizio.Infatti, la censura relativa alla ritenuta insussistenza dei presupposti della responsabilità della p.a., quale custode della strada, era stata accolta da questa Corte proprio in base al presupposto dell'ammissibilità della domanda di responsabilità del custode, che dunque costituiva un antecedente logico e giuridico della cassazione con rinvio (altrimenti, la Corte avrebbe dovuto decidere dichiarando inammissibile la censura).6.4. Per cui, nel caso di specie, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, che disponendo l'art. 394 cod. proc. civ. l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto stabilito dalla Corte", la statuizione di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.6.5. Opinare diversamente, significa porsi in collisione con il principio di diritto affermato nel caso di specie dalla S.C. nella sentenza di annullamento; si finisce, cioè, per porre nel nulla, o limitare, gli effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite. Ciò perché, nella specie, il mandato affidato al giudice di rinvio, volto all'accertamento della corretta ricorrenza dei presupposti dell'art. 2051 c.c., era strettamente legato proprio alla presupposta ammissibilità della relativa prospettazione circa i criteri per l'individuazione della responsabilità della P.A. quale custode. Si deve, invero, tenere presente che: 1) la sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio, cosicché trova applicazione il principio, secondo il quale i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800), non potendo essa, ancorché ritenuta inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, essere disapplicata - salvo il caso di giuridica inesistenza - dal giudice di rinvio (e neppure dalla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita: Cass. 25 settembre 2004 n. 19307; 8 aprile 1994 n. 3308); 2) il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Cass. 8 novembre 2005 n. 21664; 16.12.2003, n. 19217).6.6. Pertanto, si deve affermare che il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscano il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (Cass. n. 7656/2011, ord., che in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della C.T.R. che, in sede di rinvio, aveva rilevato d'ufficio la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di ritenute IRPEF, per tardività dell'istanza).6.7. Al principio enunciato dalla Corte di cassazione il giudice di rinvio doveva, dunque, uniformarsi senza alcun potere di riesame dell'ammissibilità della relativa domanda: è, infatti, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che "una decisione di cassazione con rinvio, ancorché inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, non può essere disapplicata né dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte di cassazione ulteriormente adita (sent. n. 3308/94), ed, in altri termini, che "al giudice di rinvio non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. o comunque ricavabile dal contesto della motivazione, dal quale esso è comunque vincolato (Cass. n. 7494/96; n. 7743/93).6.8. Nel caso in esame, pertanto, la Corte di merito ha erroneamente rivisitato i presupposti della decisione di annullamento di questa Corte. Restano assorbiti in tale statuizione gli altri motivi del ricorso implicitamente subordinati al mancato accoglimento del primo.»

Sintesi: Il giudizio di rinvio è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione), in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di constatato errore.

Sintesi: Nel giudizio di rinvio resta preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un "thema decidendum" diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto thema decidendum tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità.

Estratto: «Con esse, M.G. e M.V. mostrano di non aver compreso natura e funzione del giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ., definito dalla più qualificata dottrina e dalla giurisprudenza un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di constatato errore. E che tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione quale necessario presupposto della sentenza, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.Consegue altresì che resta a maggior ragione preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un "thema decidendum" diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto thema decidendum tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità.»

Sintesi: Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il "dictum" della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove.

Estratto: «Con il 2^ motivo l'esponente denuncia omessa, erronea e contraddittoria motivazione, si duole che la corte d'appello ha rigettato le proprie richieste istruttorie ( prove testimoniali) tese a dimostrare che nel 1952 non c'era alcuna costruzione. Il motivo non è autosufficiente perché non indica il tenore delle prove in questione, ma è in ogni caso infondato stante anche la specificità del giudizio di rinvio. Il giudizio di rinvio - come ha sottolineato questa S.C. sent. n. 8357 del 21/04/2005 - è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il "dictum" della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove".»

Sintesi: La funzione prosecutoria del giudizio di rinvio c.d. proprio, comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia di merito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti.

Sintesi: Dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati.

Sintesi: Il carattere c.d."chiuso" del giudizio di rinvio si riflette sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata; ne consegue che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria.

Estratto: «L'ordinata soluzione della controversia impone, innanzitutto, rammentare che la funzione prosecutoria del giudizio di rinvio c.d. proprio (quale quello che ci occupa) comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia di merito che applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente (con i temperamenti di cui si dirà appresso, per effetto dello jus superveniens) sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti. Dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito.Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati.Il carattere c.d."chiuso" del giudizio di rinvio si riflette, altresì, sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, con la conseguenza che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria (Cass. 12479/04, nonché Cass. 5149/01; 12276/00; 3532/98).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> PRINCIPIO DI DIRITTO

Sintesi: L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita, per effetto di "jus superveniens", comprensivo dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica e della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Estratto: «All'esame del ricorso si deve premettere quello degli effetti spiegati nel presente procedimento dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 34 ed applicabile, secondo quanto espressamente previsto dal comma 8, "anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore". Secondo tale disposizione, come è noto, "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale". La disposizione in questione, pertanto, esclude che la proprietà possa essere perduta per effetto di una occupazione legittima seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica ovvero per effetto di una occupazione illegittima seguita dalla richiesta di risarcimento del danno da parte del proprietario.Lo ius superveniens al quale sia attribuita efficacia retroattiva trova applicazione anche nel giudizio di rinvio e nell'eventuale successivo ulteriore giudizio di cassazione poiché, con riferimento al principio di diritto affermato, "la sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato, formandosi quest'ultimo soltanto sulla sentenza che decide definitivamente la causa nel merito. Ne consegue che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita, per effetto di "jus superveniens", comprensivo dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica e della dichiarazione di illegittimità costituzionale" (da ultimo, e plurimis, Cass. 2 agosto 2012, n. 13873; Cass. 9 luglio 2008, n. 13873).Nella specie, tuttavia, la regula juris enunciata dalla Corte riguarda soltanto la possibilità di formulare in appello come domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima una domanda formulata in primo grado come domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Non è stata, invece, in discussione tra le parti, ed il punto deve ritenersi coperto da giudicato interno, l'avvenuta perdita della proprietà da parte degli odierni ricorrenti. Da ciò consegue anche che la questione della configurabilità nella fattispecie in esame di una occupazione illegittima o di una occupazione c.a. acquisitiva deve essere risolta alla stregua della disciplina anteriore a quella dettata dal citato art. 42 bis; alla stregua di tale disciplina, nella interpretazione datane da questa Corte, deve essere conseguentemente risolta la questione, unica ad essere controversa tra le parti, della individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.In altre parole, pur essendo predicabile nell'attuale disciplina, ed anche con riferimento ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la permanenza dell'illecito dell'occupazione sine titulo sino alla data di cessazione dell'occupazione medesima, ossia sino a quando viene posto rimedio alla situazione contra ius mediante la restituzione dell'immobile al suo proprietario, ovvero mediante la cessione della proprietà dell'immobile al soggetto che lo ha per l'innanzi occupato abusivamente (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1804; Cass. 14 gennaio 2013, 705; Cons. St. 11 settembre 2012, n. 4808), nella specie la cessazione della permanenza dell'illecito è coperta da giudicato in una situazione nella quale non vi è stata né la restituzione dell'immobile né il trasferimento della proprietà disposto con decreto non retroattivo. Ne consegue la necessità di fare riferimento ai principi elaborati nel vigore della precedente disciplina per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.»

Sintesi: Il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito.

Estratto: «Il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, infatti, la cassazione non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass. 23 aprile 2004, n. 7740; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3446; Cass. 15 aprile 1995, n. 4299). Nella specie la sentenza di cassazione non ha affermato un principio di diritto conseguente all'accertata, o comunque presupposta, inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ma ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima non costituiva domanda nuova. Ne consegue che la Corte neppure implicitamente aveva ritenuto sussistenti i presupposti di fatto della domanda di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, il cui accertamento competeva, quindi, al giudice di rinvio.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE

Sintesi: Il giudice di rinvio viene meno al proprio mandato (con conseguente annullabilità della sentenza di rinvio) se, in seguito alla prima sentenza di cassazione con rinvio, rivaluta l'ammissibilità - escludendola - della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., qualora la Suprema Corte ne abbia presupposto l'ammissibilità, indicando al giudice di rinvio quale fosse la lettura da dare all'indicata disposizione in relazione al caso di specie.

Estratto: «6. Sulla base di tali principi, deve rilevarsi che il giudice di rinvio è venuto meno al proprio mandato, rivelandosi fondato il primo motivo del presente ricorso, riguardante la lamentata deviazione del giudice di rinvio rispetto ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento.
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.