Precisazioni sulla natura delle sentenze impugnabili in Corte di Cassazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI

Sintesi: L'art. 58, co. 1, legge 69/2009 quando allude ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 69/2009, si riferisce all'instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda avere riguardo all'instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio.


Estratto: «1. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ad avviso dei quali il ricorso sarebbe tardivo, perché non proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto - al posto dell'originario termine di un anno - dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonché in materia di processo civile), che ha novellato l'art. 327 cod. proc. civ..L'eccezione è infondata.La modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., opera, a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", come prevede la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 (Cass., Sez. 6^-3, 2 dicembre 2011, n. 25792), e nella specie pertanto non è applicabile, risalendo l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al 9 aprile 1988.E' evidente, infatti, che il citato art. 58, comma 1, quando allude ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si riferisce all'instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda avere riguardo all'instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio. Lo fanno manifesto le disposizioni dei commi successivi, e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso art. 58, le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione (cfr. Cass., Sez. 6^-3, 17 maggio 2011, n. 10846).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA DECIDENDUM

Sintesi: Qualora nel ricorso per cassazione si censuri l'omessa pronuncia del giudice sull'illegittimità della sanzione accessoria della rimozione del cartello pubblicitario abusivamente installato, occorre indicare dove e come nel ricorso in opposizione tale motivo di opposizione sia stato avanzato.

Estratto: «Infine anche il terzo motivo è infondato, posto che la deduzione del vizio di omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della sanzione accessoria della rimozione di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, richiede che si indichi dove e come nel ricorso in opposizione tale motivo di opposizione sia stato avanzato, non risultando nei termini indicati dalla sentenza impugnata. Tale indicazione non è stata fatta.A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: “Il giudico di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. 2007 n. 1173), ulteriormente osservando che “non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d'ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio” (Cass. 2006 n. 23284).Occorre osservare, infatti, che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali le norme sul rito devono essere ratione temporis integrate dalle regole del codice di procedura civile vigente, la impossibilità di un ampliamento del tema del dibattito è il portato della natura del procedimento, che è caratterizzato dalla inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l'unica ed esclusiva causa petendi di un processo coinvolgente la pretesa della P.A. alla sanzione e che deve essere portato a sollecita e concentrata definizione in vista di un superiore interesse. Conseguentemente la censura è, da un lato, inammissibile per carenza di autosufficienza e dall'altra infondata in quanto ha riguardo a questione nuova. Le spese seguono la soccombenza.»

Sintesi: I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.

Estratto: «Inammissibile e’ la censura secondo cui l’incremento patrimoniale dovrebbe essere valutato con riferimento all’arricchimento che avrebbe avuto l’Amministrazione nella sua unitarieta’ (segnatamente con riferimento al Ministero dei lavori pubblici) tenuto conto della natura strumentale dell’EAS rispetto all’Ente di riferimento, con solidarieta’ passiva tra di essi.Infatti, e’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. nn 6989, 5561 e 1915 del 2004).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA

Sintesi: Le circolari amministrative, costituendo espressione della potestà di indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività dell'Amministrazione, non sono fonte di diritto né hanno alcuna efficacia nell'interpretazione della legge.

Estratto: «Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 873 cod. civ., e della circolare dell'ufficio degli affari legali dell'urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994...
[...omissis...]

Sintesi: La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per Cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione.

Sintesi: L'assenza di una specifica definizione normativa di categorie e classi catastali non consente l’impugnativa della pronuncia sotto il profilo della violazione al R.D.L. 652/1939.

Estratto: «Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di classamento catastale di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, della Circ. Min. 5/3/1100 del 14/3/1992 e della Ris. Min. UDG 257 del 17/3/94. I giudici avrebbero erroneamente applicato i principi giuridici e tecnici autorevolmente enunciati dalla stessa Amministrazione del Catasto ed avrebbero ritenuta lecita l’attribuzione della classe (OMISSIS) ai fabbricati, pur in assenza di gran parte delle condizioni previste per tale classamento.Formula il quesito dica la S.C. che l’attribuzione di un manufatto nella classe (OMISSIS) presuppone la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi indicati dall’Amministrazione catastale con la Circ. 5/14/1992 cosi’ come precisati e chiariti con la Ris. min, UDG 257 del 17/3/1994.La censura e’ inammissibile.La violazione di circolari ministeriali non puo’ costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali puo’ essere denunciata per Cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008).L’assenza di una specifica definizione normativa di categorie e classi catastali non consente l’impugnativa della pronuncia sotto il profilo della violazione al R.D.L. n. 652 del 1939.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.