L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale amministrativa

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO

Sintesi: Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea.


Sintesi: L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, in caso di ricorso per cassazione, inammissibile.

Estratto: «p.4. Il terzo motivo deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. (già art. 28 c.p.p.) (art. 360 c.p.p., comma 1)".Vi si sostiene che la Corte partenopea avrebbe desunto la responsabilità del Pr. sulla scorta delle sentenze penali emesse in sede di appello e di legittimità, ancorché esse avessero, pur avendo negato il proscioglimento del medesimo per mancanza di una prova evidente della sua innocenza, dichiarato prescritti i reati. In tal modo quella Corte avrebbe attribuito efficacia di giudicato sull'esistenza del reato dette sentenze in violazione delle norme evocate nell'intestazione del motivo.p.4.1. Il motivo - in disparte che appare singolare l'indicazione di due norme violate, l'una del c.p.p. del 1930 e l'altra di quello del 1989 senza dire quale sarebbe stata applicabile ed in disparte che, fondandosi sulle sentenze penali, omette di fornire l'indicazione specifica ai sensi del mentovato art. 366 c.p.c., n. 6, il che lo renderebbe inammissibile - è, comunque, inammissibile, perché non si correla alla motivazione della sentenza impugnata.Essa non ha ritenuto di affermare la responsabilità del Pr. dando rilievo di cosa giudicata alle sentenze penali, ma - come emerge dalle pagine 17-18 - ha espressamente richiamato fra virgolette la motivazione della sentenza di questa Corte in sede penale sul punto in cui avevano affermato la responsabilità del Pr. ed ha dichiarato espressamente di condividerla, onde è come se l'avesse ripetuta e fatta propria e, dunque, esternata come suo convincimento autonomo e non già determinato da vincolo di cosa giudicata. Si aggiunga che, come s'è già veduto a proposito dei primi due motivi, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle ed ha argomentato dalle perizie penali, cui aveva fatto riferimento il Tribunale in primo grado.Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).»

Sintesi: L'art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c. oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c. per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Estratto: «5.1 - Il terzo motivo lamenta difetto assoluto di motivazione sul punto decisivo, che l'intervento del Comune non abbia leso la proprietà del ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 5).Si assume che il C.T.U. ha accertato che è rimasta interessata "una fetta di margine" del fondo del ricorrente.5.2 - Anche questa censura è inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo non rispetta l'art. 366 c.p.c., n. 6. Queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161) che, in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.»

Sintesi: Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.

Estratto: «1. B.M. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso dell'Anas per mancanza di sottoscrizione della copia notificata del ricorso da parte del difensore in violazione dell'art. 365 c.p.c..2. L'eccezione è infondata.Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l'identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l'inammissibilità del ricorso. Cass., Sentenza n. 4548 del 24/02/2011; Cass. Sentenza n. 5932 del 11/03/2010; Cass., Sentenza n. 636 del 15/01/2007.3. Nella specie l'originale del ricorso è sottoscritto dall'avvocato dello Stato Tito Varrone e risulta,dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario, che la notifica è stata effettuata a richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato.4. Si osserva inoltre che il ricorso non contiene la procura speciale in quanto, come statuito dalle S.U. 7/8/2001, n. 10894, anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacché, a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il comma 2, art. 1 del citato R.D., a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma del D.Lgs. n. 143 del 1994, art. 2, comma 4).»

Sintesi: È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che non indichi la norma giuridica su cui esso si fondi, ossia che non descriva la dichiarazione normativa nei suoi tre elementi strutturali costituiti dall'oggetto, dal contenuto e dai destinatari.

Estratto: «7.2. Il motivo dev'essere rigettato per inammissibilita' o per infondatezza.7.2.1. Sotto il primo profilo si deve rilevare che la sentenza impugnata e' stata depositata il 16 febbraio 2006 e, dunque, non si applica l'art. 366 ' bis c.p.c. ma comunque si deve applicare l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo il quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita'... i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme su cui si fondano. Nel caso di specie il Comune ricorrente ha facoltativamente scelto di concludere il primo motivo d'impugnazione con la formulazione di un quesito di diritto, che e', tuttavia, solo un modo specifico di redigere l'indicazione della norma su cui si fonda il motivo. Orbene, dal quesito formulato e dalla motivazione, della quale la Corte si puo' avvalere per accertare quale sia la norma indicata dal ricorrente proprio perche' si opera nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 366 bis c.p.c. non emerge l'indicazione di una precisa norma giuridica, la quale, non identificandosi con una e, tanto meno, con piu' disposizioni normative, specie se contenute in atti normativi diversi, e' la dichiarazione che, utilizzando il materiale linguistico prodotto dalle fonti normative (atti e fatti normativi), si rivolge a date categorie di soggetti (i destinatari del rapporto giuridico regolato), assume un atteggiamento di volonta' di comandare loro di tenere un dato comportamento (contenuto) in ordine a una data categoria di fenomeni (oggetto). L'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, esige che il ricorrente formuli, a pena d'inammissibilita', l'ipotesi dell'esistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di una dichiarazione normativa, applicabile alla fattispecie controversa, la cui struttura si componga dei tre elementi poc'anzi elencati, spettando, poi, alla Corte, in base al principio iura novit curia, stabilire se la norma indicata, non applicata da giudice d'appello, esista davvero e debba applicarsi alla fattispecie controversa in causa, dopo aver constatato che il giudice di merito abbia, invece, applicato una norma inesistente (violazione di legge) o una norma esistente ma strutturalmente inidonea a sussumere la fattispecie controversa, perche' i suoi singoli elementi (oggetto, contenuto, destinatari) appartengono ad un genere diverso da quello della norma giuridica individuata come esistente (falsa applicazione). Questa necessaria opera di ipotizzazione di una norma giuridica non e' stata svolta dal Comune ricorrente e, quindi, il suo motivo e' inammissibile. Cio' e' confermato dal fatto che il ricorrente prospetta, ponendole genericamente in alternativa tra loro, sia l'ipotesi della violazione di legge sia l'ipotesi della falsa applicazione di legge, che, invece, come s'e' poc'anzi veduto, sono invalidita' della sentenza diverse tra di loro, alle quali corrispondono due norme fondanti il motivo d'impugnazione diversamente strutturate.In conclusione, il principio di diritto cui si ispira la valutazione del motivo e' il seguente: "e' inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che non indichi la norma giuridica su cui esso si fondi, ossia che non descriva la dichiarazione normativa nei suoi tre elementi strutturali costituiti dall'oggetto, dal contenuto e dai destinatari". 7.2.2. Se, tuttavia, si potesse ritenere, effettuando un lavoro d'integrazione della censura - cui la Corte non e', a rigore, tenuta -, che la norma giuridica ipotizzata dal ricorrente sia quella secondo cui: a) in ordine all'area fabbricabile, assunta ad oggetto di convenzione urbanistica e ceduta al Comune per l'urbanizzazione (oggetto della norma); b) nei confronti del Comune e del proprietario dell'area fabbricabile oggetto di convenzione urbanistica (destinatari); c) si comandi al primo di applicare l'ICI al secondo (contenuto), bisognerebbe dire che il ricorrente formulerebbe un'ipotesi di norma inesistente. Infatti, la norma giuridica vigente nell'ordinamento giuridico italiano negli anni 1998 - 2000, ai quali e' riferita la controversia, e' quella secondo cui: "il Comune (primo destinatario e primo soggetto del rapporto) applica l'ICI (contenuto) al proprietario e possessore (secondo destinatario e secondo soggetto del rapporto) dell'area fabbricabile (oggetto)". Poiche' l'area ceduta dal proprietario di un'area fabbricabile al Comune per l'urbanizzazione non e' piu' di sua proprieta' e non e' piu' da lui posseduta, non deve pagare l'ICI, perche' non esiste alcuna norma giuridica che abbia quell'oggetto e quel destinatario. Sotto questo profilo, dunque, il motivo d'impugnazione sarebbe infondato.»

Sintesi: Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi che lo sostengono, con carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Estratto: «Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica doglianza di violazione di legge, senza precisare quale sia il preteso incremento del valore del bene espropriato illegittimamente attribuito in dipendenza di opere ed impianti non incidenti sull'utilizzabilità agraria del fondo, di cui non vi è cenno in sentenza.
[...omissis...]

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> DEPOSITO

Sintesi: Il deposito di una copia autentica incompleta della sentenza non preclude l'esame di tutto il ricorso, ma semmai soltanto dei motivi che non è possibile scrutinare in assenza delle pagine mancanti.

Sintesi: Il mancato deposito della copia autentica della sentenza o il deposito di una copia incompleta da parte del ricorrente principale non può essere sanata dal deposito della copia prodotta dal ricorrente incidentale: la valutazione di procedibilità del ricorso principale deve farsi separatamente, non potendosi immaginare una sanatoria determinata da un atto depositato aliunde e soprattutto successivamente alla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Estratto: «p.1.1. Va poi rilevato che il Comune di Gragnano ha depositato copia autentica della sentenza incompleta, perché in essa manca la pagina 20. La copia completa, nella quale si rinviene la pagina è stata, invece, prodotta dal ricorrente incidentale. La valutazione d procedibilità de ricorso deve farsi separatamente, non potendo l'incompletezza del deposito della copia autentica del primo ricorso, adempimento ricollegato alla scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009), avvenire tramite un atto aliunde e soprattutto successivo alla scadenza di quel termine. Nel caso di specie, tuttavia, la mancanza della pagina non impedirebbe lo scrutinio di tutto il ricorso, ma semmai solo di taluni motivi, onde il ricorso principale non può essere dichiarato improcedibile e, come si vedrà, anche lo scrutinio dei motivi che si correlano alla pagina 20 risulterà comunque possibile.»

Sintesi: L'improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato rispetto del termine di deposito stabilito dall'art. 369 c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio, e non è impedita dalla costituzione del resistente, né dalla mancata eccezione dell'improcedibilità, in quanto la disciplina della sanatoria della nullità degli atti processuali non riguarda l'inosservanza dei termini perentori.

Sintesi: Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c. della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria.

Estratto: «1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dal contro ricorrente, secondo il quale il ricorso risulterebbe notificato in data 11 marzo 2010, mentre la causa risulta iscritta a ruolo il 7 aprile 2010, cioè, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c..1.1. L'eccezione di cui si dice non ha ragion d'essere.1.2. E' giusto il caso di osservare che ai sensi dell'art. 369 c.p.c. il deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, la quale è rilevabile anche d'ufficio, e non è impedita dalla costituzione del resistente, né dalla mancata eccezione dell'improcedibilità, in quanto la disciplina della sanatoria della nullità degli atti processuali non riguarda l'inosservanza dei termini perentori.1.3. Tuttavia, nel caso in esame, il termine di cui all'art. 369 c.p.c. risulta rispettato considerato che l'ultima notificazione risulta effettuata in data 11 marzo 2010 e l'iscrizione a ruolo della causa mediante il deposito del ricorso in cancelleria risulta effettuato per il tramite del servizio postale con raccomandata spedita il 31 marzo 2010 e ricevuta dalla cancelleria il 7 aprile 2010. Pertanto, considerato che al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 1, del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 3 della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria, deve ritenersi che il deposito del ricorso in cancelleria è avvenuto il 31 marzo 2010 (alla data della spedizione della raccomandata) e, dunque, entro il termine dei venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c..»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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