Ricorso in Cassazione o impugnazione per revocazione?

Sintesi: Qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente esclusa (o, per converso, inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata) alla stregua degli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile non con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Estratto: «Con particolare riferimento al 2 e 3 motivo va ulteriormente osservato che laddove fa riferimento ad un vero e proprio travisamento del fatto asseritamente operato dalla corte di merito la ricorrente in realtà inammissibilmente adombra un vizio revocatorio.Come questa corte ha avuto più volte modo di affermare...
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Sintesi: L'errore revocatorio non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo, con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c..

Estratto: «Col terzo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'alt 7 dello statuto del contribuente e vizio di motivazione, per non avere la commissione d'appello sanzionato di nullità l'avviso di liquidazione, per la mancata allegazione della nota dell'Ufficio Provinciale per i Beni culturali del 12204 prot. N. 8979, alla quale esso si riferiva. La ricorrente sostiene che la conoscenza "aliunde" di tale nota non è rilevante, in assenza di materiale allegazione dell'atto richiamato.Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4 nella specie applicabile "ratione temporis", dispone che "se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale". Ciò che rileva, dunque, è che l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato da lui, in precedenza, ricevuto o che di tale atto ne sia stato riprodotto il contenuto essenziale, al fine di consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste dall'ufficio finanziario a fondamento dell'atto impositivo, e di porlo in condizioni di apprestare un'adeguata difesa. Resta, beninteso, a carico dell'Amministrazione l'onere di provare che l'atto oggetto della "relatio" sia "conosciuto" dal contribuente (cfr. Cass. 11784/2010, in motivazione, in tema dell'analoga norma in materia di IVA). La materiale allegazione dell'atto richiamato non è necessaria, neppure, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cosiddetto Statuto del contribuente), secondo l'interpretazione teleologica e non puramente formalistica, datane dalle SU di questa Corte, con la sentenza n. 11722 del 2010, secondo la quale è valido l'atto impositivo che rinvia ad altro atto del quale il contribuente abbia già integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione. La sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai suddetti principi, avendo dato conto della conoscenza da parte della contribuente della contestazione della violazione, per averne ricevuto comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dalla contribuente e prodotta agli atti. Resta da aggiungere che la contraria allegazione, svolta dalla ricorrente nella memoria, costituisce una deduzione inammissibile perché tardiva e perché prospetta un errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, vizio che non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo, con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10066/2010).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.