Impugnazione dell'interpretazione del contratto e ricorso in Cassazione

Sintesi: In tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c..

Estratto: «3) Passando all'esame dei motivi del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1489, 1497, 1538, 1362 c.c., art. 12 disp. gen., nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione.In primo luogo, sostiene che la Corte di Appello...
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Sintesi: L'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Sintesi: L'inadeguatezza della motivazione o la violazione delle regole ermeneutiche dedotte per censurare l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito devono essere specificamente indicata in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo contrattuale - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione; la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificare la sussistenza della denunciata violazione e la sua decisività.

Sintesi: Non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati.

Sintesi: Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.

Sintesi: Quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

Estratto: «1.1.- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censura la decisione gravata che senza alcuna motivazione aveva accolto il secondo motivo di gravame disattendendo la interpretazione che il Tribunale aveva dato della disposizione di cui al rogito Viola dell'11-10-1946. La sentenza non avrebbe dovuto limitarsi al senso letterale delle parole ma ricercare la comune intenzione delle parti: da uno approfondito esame dell'atto emergeva che lo scopo delle parti era stato quello di consentire nella fascia di terreno ivi indicata la realizzazione di costruzioni fino a 2,50 metri di altezza; soltanto quelle eccedenti tale altezza potevano essere considerate illegittime ed esclusivamente le parti superiori a tale limite andavano demolite.1.2.- Il motivo è infondato.Pur se abbiano fatto riferimento al vizio di motivazione, i ricorrenti sostanzialmente censurano l'interpretazione della clausola contrattuale con la quale era stata prevista la servitù inaedificandi, peraltro riconoscendo che l'interpretazione data dai Giudici di appello era conforme al senso letterale delle espressioni.In effetti, con il motivo si deduce che la lettera del testo non sarebbe corrispondente a quella che sarebbe stata la effettiva intenzione delle parti, ma tale doglianza di risolve in una mera asserzione, priva di alcun riscontro, posto che non sono indicate le clausole o le espressioni dai quali si sarebbe dovuti pervenire a una ricostruzione della volontà pattizia nel senso prospettato dai ricorrenti e che sarebbe difforme da quello risultante dal tenore letterale delle parole; tanto meno sono precisate le regole ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate.Orbene, l'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo contrattuale - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione decisività.Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cass. 7500/2007; 24539/2009).»

Sintesi: Qualora si intenda far valere la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrasttuale, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.

Sintesi: È inammissibile il motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

Estratto: «La sentenza impugnata ha esaminato analiticamente i contratti e gli atti amministrativi che regolano il rapporto e li ha interpretati, congruamente motivando, nel senso che la concessione costituisce un diritto reale di superficie in capo al concessionario.11 ricorso non articola una censura che faccia riferimento ad una possibile violazione da parte del giudice di merito delle regole ermeneutiche dei contratti, come sarebbe stato necessario, invero "l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass. 10554 del 2010). Ed è proprio nella proposta di una interpretazione diversa che inammissibilmente si risolve il ricorso in esame.»

Sintesi: In tema d'interpretazione di atti negoziali, l'accertamento della comune volontà in relazione al contenuto, si traduce in un'indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di radicale inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice, o nel caso di violazione di regole legali d'ermeneutica.

Estratto: «In tema d'interpretazione di atti negoziali, l'accertamento della comune volontà in relazione al contenuto si traduce in un'indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di radicale inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice, o nel caso di violazione di regole legali d'ermeneutica (Cass., sez. 1, 11 Settembre 2007, n. 19087; Cass., sez. 3, 20 Gennaio 2003, n. 732, in una fattispecie in termini sull' interpretazione, quale transazione, d'una quietanza liberatoria). Nella specie, la Corte d'appello di Napoli ha congruamente motivato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere significativo di una rinunzia ad esercitare qualsiasi azione giudiziaria l'atto sottoscritto dai sigg. V. e T.; e tale ricostruzione dell'accordo delle parti si sottrae al sindacato di legittimità, non apparendo infirmata da alcuna violazione di norma di legge in tema d'interpretazione di contratti (art. 1362 e segg. cod. civ.).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ

Sintesi: La questione della nullità di un contratto sollevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti, è inammissibile, perché la sua rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto.

Estratto: «Come questa Corte ha più volte chiarito, infatti, "il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto in sede di legittimità postula che debbano essere acquisiti agli atti gli elementi e le circostanze che determinano la nullità, stante il divieto in detta sede di nuove indagini ed accertamenti di fatto" (Cass., sez. L, 17 febbraio 2003, n. 2354, m. 560535).Sicchè "la questione della nullità di un contratto sollevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti, è inammissibile, perché la sua rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto" (Cass., sez. 1, 15 luglio 2009, n. 16541, m. 609090).E nel caso in esame la questione del rapporto tra i due atti di cessione, quello del 1981 e quello del 1986, richiede un accertamento di fatto che non è stato mai richiesto in precedenza, come si desume dalle conclusioni riportate nelle sentenze impugnate, e non è possibile nel giudizio di legittimità. 3.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.