Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

Estratto: «In ogni caso, l’inammissibilita’ del motivo attinente alla questione della sottotensione e del relativo indennizzo, non risultando, dalla sentenza impugnata che tale questione fosse stata prospettata al TSAP, discende anche dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.Infatti, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare la statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere di allegare non solo l’avvenuta deduzione della questione stessa dinanzi al giudice di merito, ma, anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedentemente svoltosi tanto abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. 21.2.2006, n. 3664; 24.8.2006, n. 18420 ed altre).»

Sintesi: Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve necessariamente essere desumibile dal contesto dell'atto, id est dalla sola lettura di esso ed escluso l'esame d'ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti nonché delle decisioni adottate dai giudici del merito e delle ragioni di esse, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia del giudice a quo.

Sintesi: In ipotesi di lacuna espositiva del ricorso per cassazione è inidoneo ad integrare i requisiti tanto della sufficiente esposizione del fatto quanto, soprattutto, della specificità dei motivi, il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio.

Estratto: «Se è ben vero, infatti, per giurisprudenza da tempo consolidata, non esser necessario né che l'esposizione dei fatti di causa - richiesta, a pena d'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, dal disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 - costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorso, né che si sviluppi in una narrativa analitica e particolareggiata, non è, tuttavia, men vero che, stante il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve necessariamente essere desumibile dal contesto dell'atto, se non altro nel suo complesso quale formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, id est dalla sola lettura di esso ed escluso l'esame d'ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti nonché delle decisioni adottate dai giudici del merito e delle ragioni di esse, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia del giudice a quo, non potendosi al riguardo distinguere tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente, la cui integrazione aliunde non è consentita neppure ove, come nella specie, l'atto cui vien fatto rinvio sia la stessa sentenza impugnata (recentemente, e pluribus, Cass. SS.UU. 18.5.06 n. 11653, Cass. 31.1.07 n. 2097, 16.9.04 n. 18648, 29.7.04 n. 14474, 21.7.04 n. 13550, 19.4.04 n. 7392, 3.2.04 n. 1959).Di tale consolidato orientamento costituisce particolare ulteriore applicazione la ritenuta inidoneità ad integrare i requisiti tanto della sufficiente esposizione del fatto quanto, soprattutto, della specificità dei motivi il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (e pluribus Cass. 6.6.03 n. 9060, 1.10.02 n. 14075, 10.4.01 n. 5816, 13.11.00 n. 14699, 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629).»

Sintesi: Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una chiara indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di legittimità di valutare immediatamente l'ammissibilità della doglianza.

Estratto: «2. - Il secondo mezzo è rubricato "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5)". Sul punto relativo all'obbligo di sdemanializzazione, la sentenza sarebbe incongrua, illogica, incompleta e contraddittoria, in quanto non motiverebbe quale forma di sdemanializzazione, nella specie, occorreva, ovverosia se era sufficiente quella tacita o fosse necessaria quella espressa. Secondo il ricorrente, non potrebbe ritenersi espressione della volontà di conservare la destinazione pubblica del bene l'essersi la P.A. limitata a richiedere la sola indennità di abusiva occupazione;inoltre, il possesso ad usucapionem non potrebbe ritenersi interrotto da semplici diffide.2.1. - Il motivo è inammissibile, perché - essendo il ricorso soggetto, ratione temporis, alla nuova disciplina dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - il mezzo non contiene un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto per i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e tale da circoscrivere puntualmente i limiti del vizio denunciato.Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 3, 18 luglio 2007, n. 16002; Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897), infatti, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una chiara indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di legittimità di valutare immediatamente l'ammissibilità della doglianza.»

Sintesi: Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte.

Estratto: «Risponde invero a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che l'error in procedendo ex art. 112 c.p.c. risulta integrato in caso di omesso esame di una domanda ovvero di pronuncia su domanda non proposta (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049).
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.