Ammissibilità dell'impugnazione con ricorso alla Corte di Cassazione: l'art. 360 cod. proc. civ.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

Sintesi: I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo ove non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione in cui si assume essere incorsa la pronunzia di merito.


Estratto: «Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo ove non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione in cui si assume essere incorsa la pronunzia di merito.Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr., in particolare, Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 3803).Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente.Già sotto l'assorbente profilo dei requisiti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va posto in rilievo come essa faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'atto di citazione a comparire avanti il Tribunale di Pistoia, all'originaria domanda ... tesa al ripristino dello stato dei luoghi di un'area adiacente lo svincolo autostradale (OMISSIS), alla fase istruttoria alla C.T.U., all'atto di appello, alla notificazione dell'atto di appello, di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).Come da questa Corte - anche a Sezioni Unite - ripetutamente affermato, l'indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; e) si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).Ne consegue che la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).»

Sintesi: Quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, di quella proposta avverso l'altra o le altre.

Estratto: «Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo previgente alla L. n. 353 del 1990, art. 52, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice del gravame ritenuto che esulasse dall'originaria causa petendi la prospettazione della nullità del preliminare ex art. 1337 c.c. e L. n. 47 del 1985, art. 40, senza tenere conto che si trattava di giudizio iniziato in epoca anteriore al 30.4.1995.Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto proposto soltanto contro una delle due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.Come emerge chiaramente dalla decisione impugnata (cfr. pag. 7 della sentenza), la pronuncia della corte distrettuale si basa su un duplice argomento, ciascuno dei quali idoneo, di per se solo, a sorreggere la decisione: in primo luogo, l'inammissibilità del motivo di appello perché prospettava circostanze di fatto e di diritto che esulavano dalla originaria causa petendi; in secondo luogo, a prescindere dal rilevare che la differenza di altezza dei locali costituiva solo un'ipotesi di parziale difformità, categoria residuale rispetto a quella di lavori in totale difformità ovvero in carenza di concessione, la maggiore altezza dei locali non aveva pregiudicato la fruibilità e commerciabilità dei locali essendo gli stessi idonei ad assolvere la funzione economico sociale auspicata, tant'è che il ricorrente aveva ottenuto ugualmente l'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto.Orbene l'analisi del contenuto del quarto motivo di ricorso rende palese che il M. non ha mosso alcuna censura alla seconda ratio, relativa all'insussistenza del pregiudizio lamentato, la quale è autonomamente idonea a sorreggere la sentenza impugnata.Dalle considerazioni che precedono discende - alla luce del consolidato orientamento di questa corte (cfr. ex pluribus, di recente, Cass. 12 ottobre 2007 n. 21431), condiviso dal collegio, secondo cui, quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, di quella proposta avverso l'altra o le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso, così come proposto, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su questa - che, ove anche il quarto motivo di ricorso (che, così come formulato, censura unicamente la prima ratio) fosse ritenuto meritevole di accoglimento, la decisione impugnata resterebbe sorretta dalla ratio che non ha formato oggetto di censura, donde la carenza di interesse, in capo al ricorrente, a detto motivo di impugnazione nei limiti in cui è stato proposto.»

Sintesi: L'errore di fatto consistente nell'inesatta percezione di circostanze presupposte come base del suo ragionamento e convincimento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del giudizio non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., n. 5, ma deve formare oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

Estratto: «Con il primo motivo il ricorrente denuncia la omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto il profilo della erronea valutazione delle risultanze istruttorie (art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 116 c.p.c.).Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, sotto l'apparente vizio di motivazione, in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Corte di merito, in realtà, prospetta un vizio di natura revocatoria.Lamenta, infatti, due errori, in particolare, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, laddove ha affermato che "risulta invero provato che 150 metri prima del punto in cui il F. ha perso il controllo della propria moto era collocato un segnale di pericolo lavori in corso con limite di velocità 30km/H ... circostanza questa che è di per se stessa tranciante rispetto ad ogni assunto con cui si voglia prospettare una situazione di imprevedibilità del pericolo rappresentato dal ghiaino presente sulla carreggiata".Il secondo errore è individuato nella seguente affermazione: " ... tanto più che egli - residente nel vicino Comune di Cavasso Nuovo - era necessariamente consapevole della situazione dei luoghi e delle caratteristiche della strada, e ben avrebbe dovuto dunque adeguare la propria velocità di guida alla concreta conformazione di essa (tratto in discesa con duplice sequenza di curve) ...".Ora, il ricorrente contesta che la situazione dei luoghi (con riferimento alla ubicazione del cartello "lavori in corso" ed alla direzione di marcia del motociclista) - come si ricava dalle dichiarazioni testimoniali delle quali riporta in ricorso alcuni brani - fosse quella indicata nella sentenza impugnata.Ma, così argomentando, denuncia, in realtà, un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del merito, consistente nell'inesatta percezione di circostanze presupposte come base del suo ragionamento e convincimento, in contrasto, però, con quanto risulta dagli atti del giudizio.Una tale censura non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma deve formare oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (v. anche Cass. 3.8.2007 n. 17057).»

Sintesi: In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si ha una violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (error in procedendo), in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale.

Estratto: «Vanno anzitutto ribaditi i seguenti principi di diritto: -A) "In sede di legittimita’ occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa...
[...omissis...]

Sintesi: E’ inammissibile il ricorso nel quale non venga individuata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo, al riguardo, sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione; in tale evenienza infatti la Corte di Cassazione non è posta in condizioni di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata.

Estratto: «Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica doglianza di violazione di legge, senza precisare quale sia il preteso incremento del valore del bene espropriato illegittimamente attribuito in dipendenza di opere ed impianti non incidenti sull'utilizzabilità agraria del fondo, di cui non vi è cenno in sentenza. Al riguardo si osserva, in sede dogmatica, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi che lo sostengono, con carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.Il predetto principio comporta, in particolare, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga individuata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito: non essendo, al riguardo, sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, che non pone la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. sez. 3^, 6 Aprile 2006 n. 8106; Cass. sez. 3^, 15 Febbraio 2003, n. 2312).In altri termini, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276).»

Sintesi: L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, al pari dell'omessa pronuncia su una domanda, eccezione od istanza ritualmente formulata nel giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che non può essere fatto valere ex art. 360 c.p.c., n. 3, con la denuncia della violazione di una o più norme di diritto sostanziale, presupponendo essa che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni sollevate e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto, bensì attraverso la specifica deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Estratto: «Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 e 1172 c.c., e dell'art. 690 c.p.c., (nel testo vigente all'epoca dei fatti), avendo omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di "non proponibilità di azione congiunta di nuova opera e danno temuto; intervenuta decadenza dal termine annuale disciplinato dagli artt. 1171 e 1172 c.c.; non concedibilità della tutela immediata per ultimazione dei lavori".Il motivo è inammissibile.L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, al pari dell'omessa pronuncia su una domanda, eccezione od istanza ritualmente formulata nel giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che non può essere fatto valere ex art. 360 c.p.c., n. 3, con la denuncia della violazione di una o più norme di diritto sostanziale, presupponendo essa che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni sollevate e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto, bensì attraverso la specifica deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, (cfr.: Cass. Civ., sez. 3^, sent. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. Civ., sez. 1^, sent. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. Civ., sez. 2^, sent. 7 luglio 2004, n. 12475).»

Sintesi: L'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, o la pronuncia ex officio su una domanda non introdotta dalla parte, integra una violazione dell'art. 112 c.p.c, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e non viceversa come vizio di motivazione o violazione di norme di diritto.

Estratto: «Si osserva, infatti, alla luce di una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, o - come si assume si sia verificato nella specie - la pronuncia ex officio su una domanda non introdotta dalla parte integra una violazione dell'art. 112 c.p.c, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2493; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21034; Cass. 12 luglio 2007, n. 15882).»

Sintesi: L'omesso esame di una domanda ovvero la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è denunziabile solamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Estratto: «Risponde invero a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che l'error in procedendo ex art. 112 c.p.c. risulta integrato in caso di omesso esame di una domanda ovvero di pronuncia su domanda non proposta (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049).Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 11/6/2008, n. 15462; Cass., 19/3/2007, n. 6361; Cass., 17/1/2007, n. 978; Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15781). Del pari, risponde a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che l'omesso esame di una domanda ovvero la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è denunziabile solamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369;Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701). In particolare, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 si coglie laddove nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attività di esame del giudice asseritamente difettante non concerne direttamente la domanda o l'eccezione bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione, e quindi su uno dei fatti cd. principali della controversia (v. Cass., 30/5/2008, n. 14468; Cass., 14/3/2006, n. 5444).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE

Sintesi: Ai fini della rimessione della causa alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., non è sufficiente la mera prospettazione d'una questione di giurisdizione, se questa appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti di fatto tipici di tale eccezione.

Estratto: «Ritenuto che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella richiamata relazione;che appare peraltro opportuno rilevare che la mancata formulazione del quesito di diritto non rende scrutinabile neanche il primo motivo, con il quale viene denunciata la violazione delle norme sulla giurisdizione, il che fa venire meno la necessità di trasmettere il ricorso alle Sezioni Unite;che, peraltro, ai fini della rimessione della causa alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., non è sufficiente la mera prospettazione d'una questione di giurisdizione, se questa appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti di fatto tipici di tale eccezione (Cass. n. 12561 del 2004; Cass. n. 3185 del 1977), quale è quella in esame;che è, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all'osservanza di norme che prescrivano distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo anche a tale materia applicabile il principio secondo il quale, nei rapporti tra privati, non si pone una questione di giurisdizione, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all'esercizio del potere della P.A., che, invece, in tali controversie non è parte in causa;che non rileva a tal fine l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l'eventuale illegittimità della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla; mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è al riguardo configurabile allorché la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della seconda (e pluribus, Cass., S.U., n. 9555 del 2002; Cass., S.U., n. 7871 del 2001);che, in ogni caso, la detta questione è preclusa per essersi sul punto formato il giudicato interno, come ritenuto dalle stesse SS.UU. con la sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883, per la quale il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, come nella specie, dacchè il potere di controllo sulle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto incompatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost., in particolare con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, laddove la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto siasi formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello;»

Sintesi: Sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di assazione sono giudice anche del fatto onde, in tal caso, può e deve il Collegio procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti.

Estratto: «Anzi tutto, va evidenziata l'irrilevanza delle censure concernenti pretesi vizi di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alle questioni di giurisdizione, posto che, su tali questioni, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto onde, in tal caso, può e deve il Collegio procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dal 4 le deduzioni delle parti; pertanto, ove queste ultimi prospettino, quale motivo di ricorso per cassazione, una questione riguardante la giurisdizione, tale prospettazione non può aver luogo se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano tale presupposto del processo, mentre la censura d'omesso od insufficiente esame, da parte del giudice a quo, d'eccezioni, circostanze o difese, innanzi ad esso dedotte dalle parti in quanto ritenute influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietà della motivazione al riguardo, è del tutto inconferente e se ne deve dichiarare l'inammissibilità (e pluribus, Cass. SS. UU. 20.11.07 n. 24009, 11.7.06 n. 15661, 10.1.03 n. 261, 21.1.02 n. 638).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

Sintesi: Il vizio di error in procedendo impone al giudice di legittimità una cognizione non circoscritta all'esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, bensi estesa all'esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la denuncia sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal c.p.c..

Sintesi: Lo scrutinio del vizio di error in procedendo può avere ingresso soltanto qualora il ricorrente abbia prospettato il vizio del procedimento ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. ed abbia confezionato il motivo in conformità al principio di specificità della deduzione.

Estratto: «5. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.Si censura l'affermata inammissibilità del richiamo operato dalle attuali ricorrenti incidentali all'art. 1067 cod. civ. - reputato dalla Corte territoriale come "presunta violazione (che) è stata prospettata per la prima volta nel giudizio d'appello" - trattandosi invece solo di emendatio libelli, in quanto "mera illustrazione dell'originaria domanda con nuovi argomenti o di una diversa qualificazione dei fatti che rispecchiava fedelmente il contenuto della pretesa originariamente avanzata" in primo grado, posto che si verteva in materia di diritto di proprietà e cioè di diritti c.d."autodeterminati".Peraltro, la stessa motivazione adottata dalla Corte territoriale risulterebbe contraddittoria, giacché, dapprima, si preoccupa di argomentare "in merito al censurato aggravamento della servitù così entrando nel merito della domanda", per poi dichiararla inammissibile per tardività.5.1. - Il motivo è inammissibile.Con esso si fa valere un error in procedendo e cioè quel vizio che impone a questo giudice di legittimità - secondo l'orientamento ribadito dalle Sezioni Unite civili a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale (sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012) - una cognizione non circoscritta all'esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, bensi estesa all'esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la denuncia sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.Sicchè, lo scrutinio di una siffatta censura può avere ingresso in questa sede solo in quanto il deducente abbia prospettato il vizio del procedimento ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, ed abbia confezionato il motivo in conformità al principio di specificità della deduzione (in tal senso, la citata Cass., sez. un., n. 8077 del 2012).Ciò che, nella specie, le ricorrenti incidentali hanno, invece, mancato di fare, evocando parametri normativi erronei e lasciando del tutto imprecisati i termini esatti sia della domanda proposta in primo grado, che di quella ritenuta inammissibile dal giudice d'appello perché nuova.»

Sintesi: L'omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non a norma del n. 5.

Estratto: «. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d'appello, si sostiene, benché investito con il gravame proposto dagli appellanti della questione relativa all'insussistenza, eccepita da questi ultimi, del diritto di veduta vantato dalle P., ha omesso di svolgere qualsiasi accertamento e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della controversia in ordine all'esistenza del diritto delle attrici. Tale accertamento sarebbe stato di per sé sufficiente a determinare l'illegittimità della costruzione S. - D. C. almeno per tutta la parte costruita in aderenza e a chiusura della terrazza. Il giudice del gravame, invece, ha ignorato del tutto il motivo, senza farsi carico né di confutare le censure, né di farle proprie.1.1. - Il motivo è inammissibile per due ragioni concorrenti.1.1.1. - La prima consiste in ciò, che solo la parte impugnante ha interesse alla pronuncia su tutti i motivi d'appello, mentre per il divieto della reformatio in peius (operante anche nel processo civile: v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14063/06) la parte appellata, che non abbia proposto impugnazione incidentale, non ha un interesse pari e contrario alla decisione su ciascun motivo.Nè ha pregio alcuno il ragionamento di tipo eventuale svolto dalle ricorrenti, secondo cui una diversa impostazione del percorso motivazionale, incentrato sull'esistenza del diritto di venduta esistente a vantaggio del fondo di loro proprietà, avrebbe potuto far emergere l'illegittimità dell'intera opera realizzata dai S. - D.C., atteso che le sentenze si impugnano per quanto hanno deciso, non per quello che avrebbero potuto statuire.1.1.2. - In secondo luogo, l'omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. nn. 26598/09, 12952/07, 1701/06, 27387/05 e 12475/04), lì dove, nella specie, le ricorrenti hanno invece censurato la sentenza in parte qua ai sensi del n. 5 art. ult. Cit..»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE

Sintesi: Essendo norme integrative del codice civile, le NTA costituisce vera e propria fonte di diritto in materia, per cui il controllo dell'esatta applicazione ed interpretazione di esso spetta alla Suprema Corte sotto il profilo dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Estratto: «4. - Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ. in relazione agli artt. 6 e 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco.Posto che quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che la costruzione in questione è stata edificata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 6 N.T.A. per i "bassi fabbricati", che essa potrebbe essere demolita senza pregiudizio della permanenza della restante parte di edificio e che il citato art. 6, "nel determinare le misure che deve avere un immobile definito basso fabbricato ed adibito ad autorimessa e locale accessorio, non stabilisce che detto locale deve avere struttura autonoma", sarebbe errata la decisione assunta dalla Corte territoriale che ha sostenuto che la porzione di immobile adibita ad autorimessa e locale accessorio non costituirebbe "basso fabbricato" soltanto "perché è unita (seppur con struttura autonoma come definita dal c.t.u.) al fabbricato principale", là dove la norma dell'art. 6 del P.R.G.C., imporrebbe unicamente, ai fini della deroga alla normativa sulle distanze, di rispettare i parametri da esso dettati per i locali adibiti ad autorimessa o locali accessori.A chiusura del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:"Un fabbricato, qualora rispetti tutti i criteri previsti dal piano regolatore per essere in tal modo definito (altezza, vincoli, ecc.), deve necessariamente essere un fabbricato singolo o può fare parte di un fabbricato più ampio e, nel caso specifico, la parte di fabbricato edificata ed adibita dai ricorrenti ad autorimessa e ripostiglio rientra nelle previsioni dell'art. 6 del P.R.G. del Comune di Grignasco che prevede la possibilità di edificarlo in deroga alle distanze previste dall'art. 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco, in conformità ai dettami previsti dal codice civile in materia di distanze?".4.1. - Il motivo è fondato.L'art. 6 N.T.A. del Comune di Grignasco (che essendo norma integrativa del codice civile costituisce vera e propria fonte di diritto in materia, per cui il controllo dell'esatta applicazione ed interpretazione di esso spetta alla Suprema Corte sotto il profilo dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; in tal senso già Cass., 6 dicembre 1984, n. 6410) così recita, nella parte che interessa in questa sede: "Distanza dai confini: è definita dalla distanza misurata a raggio tra ogni punto della Superficie coperta (Se) ed il confine; tale parametro non si applica ai casi di bassi fabbricati con altezza lorda comprensiva di tutte le strutture del fabbricato non superiore a metri 2,95 e con altezza netta interna non superiore a metri 2,50 destinati ad autorimessa o locali accessori ed espressamente vincolati a tale uso nella concessione edilizia; per detti bassi fabbricati si farà comunque riferimento alla normativa del vigente codice civile". Quanto alla "Superficie coperta di un edificio", richiamata dalla disposizione in esame, essa è così definita dallo stesso art. 6: "è l'area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti; si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronde, pensiline, balconi e simili) aventi aggetto non superiore a mi 1,50".La Corte territoriale ha ritenuto che l'autorimessa costruita dai ricorrenti - dalle dimensioni rispettose di quelle indicate dal citato art. 6 - non potesse qualificarsi come "basso fabbricato" perché facente corpo unico con il piano cantinato, così da doversi ritenere che la costruzione "è stata voluta e realizzata come un'unica cosa e non come due entità collegate". In definitiva, per il giudice di appello ciò che rileva al riguardo, per escludere la sussistenza di un "basso fabbricato", è la "unità strutturale della costruzione" (anche per l'appoggio comune delle solette), che, nella specie, non potrebbe essere messa in discussione neppure dalla circostanza che l'eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe comunque determinato il crollo dell'edificio principale.Invero, in disparte il fatto che il concetto di unità strutturale assunto dal giudice del merito per escludere l'applicabilità della deroga regolamentare appare claudicante là dove, invece di dar rilievo eminente agli elementi obiettivi che esso di per sé dovrebbe evocare (così da non potersi sminuire la circostanza che l'eventuale demolizione dell'autorimessa non comporterebbe un pregiudizio per la staticità dell'edificio principale), utilizza più che altro quelli correlati alla volontà delle parti (unicità del progetto ed intenzione dei costruttori di non considerare le costruzioni tra loro autonome), detto concetto non trova richiamo alcuno nella norma dell'art. 6 N.T.A., la quale si limita ad indicare, oltre alle dimensioni del "basso fabbricato", la sua destinazione (autorimessa o locali accessori), siccome "espressamente" vincolata a tale uso "nella concessione edilizia".Il fatto che l'art. 6 N.T.A. non faccia cenno ad una unitarietà tra costruzione principale e costruzione accessoria (quale da ritenersi il "basso fabbricato") non può, dunque, risultare irrilevante e ciò tanto più là dove il collegamento tra le due unità è, come sopra detto, lungi da implicarne reciproca ed assoluta dipendenza.Nè con questo si verrebbe ad aggirare la normativa sulle distanze, consentendo all'unico corpo di fabbrica di estendersi, in forza della deroga concessa alla parte accessoria, sino al confine del fondo finitimo, giacché lo scopo sarebbe ugualmente eluso ove il "basso fabbricato" fosse eretto con una separazione minima dal corpo principale.Ciò che, dunque, rileva è che la costruzione accessoria (autorimessa o locale) sia effettivamente vincolata in base alla concessione edilizia e che rispetti le dimensioni dettate dall'art. 6 citato, ben potendo unirsi alla costruzione "principale".Siffatta conclusione trova, anzi, deciso conforto nella nozione di "Superficie coperta dell'edificio", considerata dallo stesso art. 6 N.T.A. quale parametro per la misurazione della distanza dal confine.Se, infatti, detto parametro è dato da(l)"l'area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti" (al netto di quelle con aggetto aperto non superiore a mi 1,50) ed esso "non si applica ai casi di bassi fabbricati" (come recita la norma in esame), è agevole desumere che questi ultimi integrano, di regola, l'area perimetrale suddetta, in quanto parte dei "vari piani emergenti dal terreno" dello stesso edificio al quale accedono.Quanto, poi, al richiamo, operato dai controricorrenti P. e N., del precedente costituito da Cass., 6 maggio 1987, n. 4208, siccome ritenuto "su identica questione", è agevole rilevare (la sentenza è cosi massimata: "L'art. 5 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del comune di Rio Pusteria, approvato dalla giunta provinciale con Delb. 24 maggio 1971, n. 1497, laddove definisce come costruzioni accessorie - per le quali ammette deroga alle distanze dai confini del lotto - quelle di minore grandezza ed altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall'edificio primario, con esclusione di uso di abitazione e limitate al solo piano terreno, va interpretato logicamente, al di là della sua equivoca formulazione letterale, nel senso che non possono ricomprendersi nel novero delle costruzioni accessorie quelle strutturalmente unite agli edifici principali, si da costituire con essi un unico corpo di fabbrica"), che esso attiene a norma regolamentare del tutto diversa da quella qui scrutinata e, dunque, suscettibile di una lettura esegetica non spendibile nella presente fattispecie.»

Sintesi: Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata.

Sintesi: Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata.

Sintesi: Il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. In tale ambito non rientra il vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa.

Estratto: «3.1. Secondo la ricorrente vi sarebbe erronea applicazione della norma detta, in quanto il TSAP non avrebbe rilevato che il terreno integrante il mappale in questione non costituirebbe bene demaniale, per la considerazione che esso è posto ad un livello superiore rispetto sia allo sbocco del lago che del livello della media del 75% delle piene ordinarie del lago medesimo. Sennonché nella fattispecie tale censura non può essere fatta valere a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come violazione o falsa applicazione dell'art. 943 c.c..3.2. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata.In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata.Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa.Sotto questo profilo - quindi - il motivo è infondato.»

Sintesi: Tra il vizio di falsa applicazione della legge e il vizio relativo all'incongruità della motivazione non vi possono essere giustapposizioni, poiché il primo si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico e il secondo comporta, invece, un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.

Estratto: «2. Occorre preliminarmente rilevare che in tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10225 dei 07/05/2007). Del pari è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Corte cass. Sez. 1. Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).Consegue la inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale la società contribuente sotto l'apparente deduzione del vizio motivazionale, peraltro riferito incompatibilmente a tutti indistintamente i parametri indicati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), censura invece la errata interpretazione di norme di diritto (vizio di violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 dedotto con il secondo motivo) impugnando la statuizione con la quale il Giudice territoriale ha risolto la questione controversa concernente la decadenza dalla pretesa tributaria, affermando la tempestività della notifica della cartella di pagamento eseguita in data 18.3.2005 in relazione agli avvisi di accertamento notificati in data 5 e 13 dicembre 2002.»

Sintesi: Le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Estratto: «Occorre innanzi tutto precisare che la titolazione del motivo è da ritenere erronea, come pure l'affermazione che il regolamento condominiale in oggetto sia "una integrazione del codice civile" (v. pag. 7 del ricorso).Il regolamento di condominio che abbia natura (o meglio origine) contrattuale (o esterna) come nella specie ha ritenuto la Corte d'appello, con accertamento non oggetto di censura - è in ogni caso atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio. A conferma di ciò può osservarsi che - come si ritiene in dottrina - il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, ex art. 1138 C.C., comma 2, ma non predisporlo a propria cura; che nel caso di sua adozione giudiziale l'efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condomini dissenzienti è mediata dall'art. 2909 c.c. (cfr. Cass. n. 1218/93); e che l'estensione dell'efficacia di esso anche a coloro i quali non presero parte alla sua formazione è attuata propter rem, lì dove, per contro, il dovere di osservanza di un atto (eteronomo e dunque) propriamente normativo prescinde, per il grado di generalità ed astrattezza che lo assiste, da una necessaria ambulatorietà passiva. Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).Deve ulteriormente rilevarsi, quindi, che il motivo in esame deve essere (ri)qualificato e (ri)guardato soltanto sotto l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti in cui ne offre spunto.»

Sintesi: In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Estratto: «Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 non avendo riconosciuto il diritto alla riduzione dell'imposta, sul rilievo che la riduzione fosse subordinata all'invio di un'ulteriore dichiarazione circa gli alloggi assegnati.La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - quale quella prospettata dalla ricorrente - è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

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