L'impugnazione del classamento dell'immobile e la Commissione di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE

Sintesi: La questione del corretto classamento dell'immobile non deve essere affrontata d'ufficio dal giudice, essendo necessaria sul punto una specifica contestazione del contribuente.


Estratto: «3.- Con il quarto motivo la società, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di legge, assume che l'unità immobiliare non poteva ritenersi gravata da imposta, essendo classificata nella categoria E/9, espressamente esentata dall'imposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e che la relativa problematica "doveva essere affrontata d'ufficio". 3.1. Il quarto motivo è inammissibile.A parte che il mezzo - come appare dal quesito di diritto - sembra rivolto contro l'operato dell'Amministrazione comunale, più che contro la sentenza di secondo grado, va comunque osservato che la questione - coinvolgente un accertamento di fatto (quello relativo alla attribuzione della categoria catastale) non risultante dalla sentenza, nella quale si assume che gli immobili, nell'anno di imposta, non erano iscritti in catasto - è del tutto nuova, risultando dalla pronuncia impugnata che la società, contestando in via subordinata il calcolo della base imponibile, aveva invece invocato l'applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, (il quale presuppone che l'immobile, non censito, sia classificabile in categoria D).Ciò posto, deve escludersi che la questione del classamcnto dovesse essere affrontata d'ufficio dal giudice tributario, risolvendosi nella contestazione di un presupposto dell'imposta, rimessa al potere dispositivo del contribuente.La (diversa) questione relativa alle modalità di applicazione del comma 4, una volta esclusa l'esistenza di immobili similari, non risulta ritualmente introdotta ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ..»

Sintesi: È inammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento con cui si fa valere l'illegittimità dell'atto di attribuzione della rendita non tempestivamente impugnato.

Estratto: «- che, con il secondo e terzo motivo, l'Agenzia censura la decisione impugnata, sotto differenti profili di violazione di legge, per non aver rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto teso a far valer l'illegittimità di atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto di ricorso, non autonomamente impugnati nei termini di legge.- Che i due motivi sono manifestamente fondati;- che infatti, dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che, a fondamento della decisione, il giudice tributario pone la circostanza che l'atto di attribuzione della rendita e l'avviso di liquidazione, incontrovertitamente non impugnati, sarebbero stati notificati oltre i due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e che, inoltre, l'Ufficio sarebbe decaduto dalla potestà impositiva avendo notificato l'avviso di liquidazione oltre il termine di prescrizione triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76;- che, avendo, d'altro canto, il ricorso ad oggetto la conseguente cartella di pagamento, il giudice tributario ha palesemente errato, in ciò incorrendo nelle denunciate violazioni di legge, nel ritenere che in sede di impugnativa della cartella di pagamento abbiano rilievo ragioni di illegittimità dell'avviso di liquidazione a suo tempo non impugnato;»

Sintesi: Le questioni di merito e di valutazione dell'atto di classamento, nonché della rendita catastale devono essere fatte valere con l'impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato necessariamente nel solo Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Estratto: «Hanno rilevato, altresì, che la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2 il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle - risultanti dallo stesso tenore letterale della norma - instaurate dai privati possessori nei confronti dell'amministrazione finanziaria che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate da quest'ultima e necessarie al fine della imposizione di tributi (Cass. sez. un. 16429/2007; 13691/2006).Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 2 demanda, infatti, "all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali" le procedure di classificazione catastale degli immobili nonché l'adozione dei relativi provvedimenti; la relativa procedura ha inizio con la prescritta dichiarazione redatta dal proprietario per ogni unità immobiliare (artt. 3 e 6); "l'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun Comune o porzione di Comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi nonché la consistenza" (art. 12 come sostituito dal D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 2). Ed infine (art. 23) "La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte" (cfr: per l'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4; per l'INVIM, il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19; per l'imposizione dei redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22; per l'ICI, il D.L. n. 504 del 1992, art. 5).Per cui questa Corte ha ripetutamente affermato: a) che le questioni di merito e di valutazione dell'atto di classamento, nonché della rendita catastale devono essere fatte valere con l'impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato necessariamente nel (solo) Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio; b) che detti provvedimenti, una volta divenuti definitivi (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincolano non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita; la quale,infine, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; c) che conseguentemente il comune in questo giudizio, devoluto dal menzionato art. D.Lgs. n. 546 del 1992 alla giurisdizione delle Commissioni tributarie non solo non può essere parte,ma non può intervenire neppure adesivamente poiché nel processo tributario, non è ammissibile l'intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza; e perché il successivo art. 14 consentendo all'interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l'intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l'impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio (Cass. sez. un. 9203/2007; 24064/2006; 18271/2004).La tutela di detti soggetti, diversi da quelli considerati dall'art. 2 e le relative azioni,esulanti dell'ambito della controversia tipicamente tributaria di cui si è detto restano soggette alle ordinarie regole di ripartizione della giurisdizione: che appartiene pertanto al giudice ordinario tutte le volte in cui la contestazione coinvolga sostanzialmente la titolarità del diritto dominicale, come esemplificativamente avviene allorché abbia per oggetto astenie la delimitazione dei confini di una unità immobiliare oggetto del classamento rispetto ad un'altra. Laddove rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ove si impugnino le operazioni di classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell'amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e segg.: come è avvenuto nella fattispecie in cui il comune di Somma Lombarda è insorto per dedurre le asserite illegittimità anche sotto diversi profili di eccesso di potere, dei provvedimenti di classamento nel gruppo (OMISSIS), sottocategoria (OMISSIS), aventi particolari destinazioni pubbliche, degli immobili appartenenti alle società intimate da parte dell'UTE, che avevano finito per renderli esenti dall'ICI; e perciò pregiudicato il suo diritto ad imporre il pagamento del tributo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992.»

Sintesi: In caso di impugnazione dell'accatastamento, l'indicazione di altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche e tuttavia collocate in diversa classe o categoria, pur non costituendo condizione di ammissibilità dell'azione, può costituire l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene.

Estratto: «Occorre premettere che, nel caso di specie, si tratta di attribuzione della rendita catastale ad immobili per cui non è prevista la "stima diretta" ma di accatastamento d'immobile avvenuto a seguito di DOCFA e, quindi, su sollecitazione dello stesso contribuente.Questa Corte, con sentenza 12068 del 2004, ha sottolineato che sussiste l'obbligo di motivazione anche per un avviso di classamento di un fabbricato, ma tale obbligo deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi, tanto più quando tale attività amministrativa è stata sollecitata dallo stesso contribuente.Resta naturalmente fermo il principio secondo cui non è sufficiente un atto valido per costituire il diritto della amministrazione, ma in caso di impugnazione da parte del contribuente, è necessario un giudizio di merito in cui il giudice valuta elementi e prove hinc ed inde dedotti, nel quadro degli oneri gravanti in proposito sulla Amministrazione, attore in senso sostanziale.Nella specie, le Commissioni tributarie, giudici del merito, hanno concordemente rilevato, con motivazione sufficiente e priva di errori di diritto, che al fabbricato era stata attribuita la classe e la conseguente rendita a seguito di visita diretta con sopralluogo nel rispetto delle norme che regolano le operazioni di accertamento e da tali operazioni era stato rilevato che le caratteristiche dell'immobile, materiali impiegati, rifiniture e dotazioni impiantistiche, erano di livello superiore agli standard tipologici e costruttivi delle abitazioni economico popolari. Tale ultimo requisito, peraltro, non è stato mai contestato dal contribuente che ha sempre e solo insistito sul fatto che, pur essendo stata acclarata dall'Ufficio una minore consistenza, non fosse stata conseguentemente ridotta anche la classe, obliterando il fatto che la superficie è solo uno degli elementi cui si deve fare riferimento per il classamento, essendo invece rilevanti, se non addirittura prevalenti, la natura e le caratteristiche dell'immobile.Nè, infine, risulta, come rilevato in controricorso, che il contribuente abbia indicato altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche e tuttavia collocate in diversa classe o categoria, come dispone il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 in caso di impugnazione dell'accatastamento, che, pur non costituendo condizione di ammissibilità dell'azione, può costituire l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene (cfr., ex multis, Cass. civ. sent n. 4238 dei 2003).»

Sintesi: Il contribuente può impugnare il provvedimento di attribuzione della categoria e della classe catastale ad un immobile anche senza dedurre la disparità di trattamento tra la sua unità immobiliare e le altre collocate nella stessa zona censuaria che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa destinazione ordinaria di cui all'art. 75 D.P.R. 1142/1949, norma da disapplicare in quanto non autorizzata da alcuna legge e in contrasto con il diritto inviolabile di difesa.

Estratto: «1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, senza indicare quali, oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che, anzicchè vagliare gli elementi portati o meno a raffronto dal contribuente, doveva invece delibare la sussistenza dei presupposti della variazione del classamento, che era stato effettuato in modo corretto nel 1992, allorquando lo stesso ufficio, dopo verifiche e una perizia, si era accorto che la volumetria delle varie unità immobiliari interessate, poste in quei fabbricati, era stata indicata erroneamente in misura maggiore di quella effettiva, portando il classamento da (OMISSIS).Il motivo è fondato.Va premesso che in passato la giurisprudenza era orientata nel senso che il reclamo avverso il provvedimento di attribuzione della categoria e della classe ad un immobile "non può essere esaminato", a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 75 se non reca l'indicazione delle unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse, benché abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Incorre pertanto in inammissibilità, che va rilevata dai giudici di merito, il ricorso che prospetti rilievi generici senza proporre in comparazione altre unità immobiliari (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8990 del 20/06/2002, n. 4085 del 03/04/1992).Tuttavia tale indirizzo ormai risulta superato, dal momento che si ritiene, e secondo il collegio a ragion veduta, che in tema di classamento ed accertamento catastale, la disposizione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 75 che fa obbligo al contribuente che impugni l'accatastamento del proprio fabbricato di indicare le altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche, e tuttavia collocate in una diversa classe o categoria, va letta in sintonia con i principi in materia di diritto di difesa in giudizio, sicché non può essere considerata norma in grado di derogare alle comuni regole in tema di inammissibilità dell'azione, e di contenuto e ripartizione dell'onere della prova. Ciò comporta che il contribuente può impugnare il classamento anche senza dedurre la detta disparità di trattamento, la quale, pur rappresentando una circostanza indubbiamente rilevante, non rappresenta per l'interessato l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene (V. pure Cass. Sentenze 22557 del 08/09/2008, n. 12446 del 2004).Invero, poiché i dati catastali costituiscono la base per il relativo sistema impositivo, il privato, proprietario dell'immobile, può ricorrere al giudice per chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, anche in caso di revisione ordinaria del classamento, trovando tale diritto fondamento nell'art. 53 Cost. (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4223 del 2004, n. 5624 del 2003).Inoltre va osservato che il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 introduce una norma che va considerata illegittima per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa, con la conseguenza della sua disapplicabilità, da parte del giudice, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E (V. pure Sez. U, Sentenza n. 824 del 27/01/1994).Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

Sintesi: L’art. 131 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che testualmente ammette, contro le decisioni della Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica, soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, è stata adottata in un assetto normativo che assegnava al Consiglio di Stato funzioni di giudice amministrativo di unico grado; mutato tale assetto, è del tutto logico ritenere che il richiamo al Consiglio di Stato debba intendersi come riferito al giudice amministrativo, nella sua configurazione concretamente vigente.

Sintesi: Come i provvedimenti delle Commissioni regionali di vigilanza di decisione dei ricorsi sono impugnabili direttamente ai Tribunali amministrativi regionali, altrettanto è a dirsi per i provvedimenti della Commissione centrale.

Estratto: «In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, formulata dalla Cooperativa S.A. sul riflesso che l’art. 131 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, testualmente ammette contro le decisioni della Commissione di vigilanza soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.L’eccezione è palesemente infondata.Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, la disposizione in discorso è stata adottata in un assetto normativo che assegnava al Consiglio di Stato funzioni di giudice amministrativo di unico grado. Mutato tale assetto, è del tutto logico ritenere che il richiamo al Consiglio di Stato debba intendersi come riferito al giudice amministrativo, nella sua configurazione concretamente vigente. Pertanto, come i provvedimenti delle Commissioni regionali di vigilanza di decisione dei ricorsi sono impugnabili direttamente ai Tribunali amministrativi regionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2007, n. 4290), altrettanto è a dirsi per i provvedimenti della Commissione centrale.In contrario non può essere invocato un puro obiter dictum delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, contenuto in una sentenza che attiene in realtà al ben diverso problema della natura giurisdizionale o amministrativa delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza dal citato art. 131, con le conseguenze che se ne devono trarre circa l’ammissibilità e i limiti di conflitti di giurisdizione (29 novembre 1988, n. 6474).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.