L'impugnazione degli atti normativi di: polizia mortuaria, regolamento edilizio, impianti pubblicitari, scavi e demanio marittimo

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Sintesi: È ammissibile l'impugnazione immediata di una norma del regolamento di polizia mortuaria che trasformi le concessioni cimiteriali perpetue in titoli temporanei.


Estratto: «Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale.E’ pacifico in giurisprudenza il principio generale secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente e autonomamente impugnate...
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GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO EDILIZIO

Sintesi: In caso di norme edilizie regolamentari contenenti previsioni astratte che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica degli amministrati, ma disciplinanti l'azione che la P.A. dovrà avere in futuro (come le modalità di computo delle altezze), la concreta lesione deriva dall'adozione dell'atto applicativo, per cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnata a seguito del provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto.

Estratto: «8.- Con il settimo motivo di appello principale è stato asserito, quanto ai motivi aggiunti, che l’impugnato parere della C.E. era atto edoprocedimentale neppure comunicato ai controinteressati e che ogni impugnativa dell’art. 24, comma 10, del R.E. comunale era tardiva.8.1.- Dette censure sono insuscettibili di condivisione sia perché è stata tempestivamente impugnata la concessione edilizia conclusiva del procedimento e sia perché in caso di norme edilizie regolamentari, contenenti, come nel caso di specie previsioni astratte, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica degli amministrati, ma disciplinanti l'azione che l'Amministrazione dovrà avere in futuro, la concreta lesione deriva dall'adozione dell'atto applicativo, per cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnata a seguito del provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto.»

Sintesi: Possono essere qualificate come norme meramente regolamentari soltanto quelle disposizioni che non risultano direttamente attinenti alla conformazione dell’assetto urbanistico del territorio comunale, come per es. quelle disposizioni, contenute nel Regolamento Edilizio, relative al procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, alle modalità di costruzione, diverse dagli indici di volumetria e superficie o dai limiti di altezza e distanze degli edifici, volte a disciplinare l’igiene, la stabilità, il decoro e l’estetica dei fabbricati, e che perciò non sono immediatamente lesive del diritto di costruire, ma ledono tale diritto soltanto nel momento dell’adozione del relativo atto applicativo.

Estratto: «Comunque, va messo in rilievo che non solo per le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree)...
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GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

Sintesi: E' immediatamente lesivo e quindi impugnabile il Piano generale degli impianti pubblicitari che comporta la generalizzata decadenza delle autorizzazioni già in passato attribuite e la concessione degli spazi comunali degli impianti pubblicitari in base a procedura di evidenza pubblica.

Estratto: «Con il primo motivo di impugnazione contenuto nel ricorso n. 1457/2011 - che ragioni logiche impongono di esaminare in via prioritaria - le appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile per difetto di interesse il ricorso da esse collettivamente proposto avverso il Piano generale...
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Sintesi: Le deliberazioni recanti nuove regole per il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie su suolo pubblico (prevedendo, in particolare, una serie di prescrizioni per la presentazione della domanda di rinnovo, la preclusione del rinnovo sia precluso a coloro che hanno istallato impianti abusivi, la nullità dei rinnovi concessi sulla base di elementi o dichiarazioni falsi o non veritieri e i criteri di individuazione degli impianti pubblicitari da considerare abusivi) costituiscono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni di natura normativa e programmatica, destinate a regolare la futura attività di rilascio delle autorizzazioni all’istallazione degli impianti pubblicitari; esse, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all'impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione.

Estratto: «Per costante giurisprudenza, presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale è l'interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 comma 1, cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell'istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile (così Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 931/2011).Orbene, nel caso di specie, il Comune ha adottato atti a carattere generale, palesemente privi di immediata ed attuale lesività. Infatti, con determina prot. n. 1 del 02.02.2010 (atto sub a)), l’Amministrazione ha dettato nuove regole per il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie su suolo pubblico, prevedendo, in particolare, una serie di prescrizioni per la presentazione della domanda di rinnovo (indicazione del numero di autorizzazione, della tipologia dell’impianto, allegazione della fotografia dello stato dei luoghi, dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e dei canoni, e di non aver istallato impianti pubblicitari abusivi), prevedendo altresì che il rinnovo fosse precluso a coloro che avevano istallato impianti abusivi e la nullità dei rinnovi concessi sulla base di elementi o dichiarazioni falsi o non veritieri; e, con successiva determina prot. n. 2 del 03.03.2010 (atto sub b)), ha stabilito criteri di individuazione degli impianti pubblicitari da considerare abusivi, prevedendone la rimozione (in particolare, si prevedeva che fossero da considerare abusivi non solo gli impianti istallati senza autorizzazione, ma anche quelli istallati in maniera difforme rispetto all’autorizzazione, e quelli istallati conformemente all’autorizzazione, ove l’impresa non avesse provveduto al pagamento, nei termini, dei canoni).Si tratta di atti a contenuto generale, recanti prescrizioni di natura normativa e programmatica, destinate a regolare la futura attività di rilascio delle autorizzazioni all’istallazione degli impianti pubblicitari; esse, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all'impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione: ne discende che è inammissibile per carenza di interesse il gravame proposto avverso atti non immediatamente lesivi, che tali diverranno solo in fase di concreta attuazione da parte dell'Amministrazione comunale.»

Sintesi: Laddove la disposizione regolamentare risulti immediatamente precettiva e direttamente lesiva, è onere del soggetto interessato impugnare tale disposizione, nell’ordinario termine di decadenza, senza attendere l’adozione di un atto applicativo: pertanto, il soggetto operante nella settore della cartellonistica stradale può immediatamente impugnare la norma locale che vieta in modo assoluto l'installazione di paline pubblicitarie sul suolo pubblico del territorio comunale.

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che - sebbene di regola non sia ammissibile l’impugnazione di una disposizione regolamentare, se non in occasione dell’adozione di un atto applicativo della stessa - tuttavia, laddove la disposizione regolamentare risulti immediatamente precettiva e direttamente lesiva, è onere del soggetto interessato impugnare tale disposizione, nell’ordinario termine di decadenza, senza attendere l’adozione di un atto applicativo (ex multis, T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 565, relativa all’impugnazione di un regolamento comunale in materia di pubblicità stradale recante il divieto di installare paline pubblicitarie alle fermate degli autobus). Risulta, quindi, evidente l’attualità dell’interesse ad impugnare la delibera in epigrafe indicata, posto che la stessa introduce il divieto assoluto di installare paline pubblicitarie sul suolo pubblico del territorio comunale e, quindi, risulta immediatamente lesiva per i soggetti che, come la società ricorrente, operano nel settore della cartellonistica stradale;»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO SCAVI

Sintesi: Non è immediatamente lesiva la disposizione del regolamento comunale per gli scavi che preveda a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione l'obbligo di corrispondere una determinata somma, in quanto essa definisce, in linea generale e astratta, i presupposti e i contenuti delle future ed eventuali obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione per effettuare escavazioni nelle strade comunali: pertanto essa non deve essere autonomamente impugnata, ma deve essere impugnata unitamente all'atto che ne fa applicazione.

Estratto: «Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, infatti, le disposizioni regolamentari impugnate dall’ENEL non possono considerarsi immediatamente lesive. Esse, senza creare obblighi o mutamenti giuridici direttamente riferiti alla sfera patrimoniale di soggetti determinati, definiscono, in linea generale e astratta, i presupposti e i contenuti delle future ed eventuali obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione per effettuare escavazioni nelle strade comunali.Le contestate disposizioni non modificano rapporti giuridici preesistenti, né incidono, con immediatezza, sulle posizioni giuridiche di vantaggio dei soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento dell’attività, né creano obblighi in capo a soggetti individuati. Gli obblighi patrimoniali in questione sorgono solo per effetto del singolo provvedimento adottato dall’amministrazione.La circostanza che le disposizioni impugnate definiscano in modo puntuale e dettagliato la misura e i presupposti degli obblighi pecuniari correlati all’autorizzazione allo scavo non comporta affatto l’immediata lesività dell’atto regolamentare in esame. Infatti, l’obbligo di pagamento diventa attuale solo nel momento in cui si verifica la fattispecie indicata dalla norma, costituita dall’accoglimento della richiesta dell’interessato. In tal caso, il provvedimento autorizzatorio contiene anche una statuizione diretta a definire, autoritativamente, la misura della somma imposta dall’amministrazione.Non è condivisibile, al riguardo, l’affermazione del TAR, secondo cui le disposizioni regolamentari censurate “non necessitano neppure di un vero e proprio provvedimento di attuazione, dal momento che il regolamento prevede il pagamento anticipato delle varie somme”.Infatti, secondo il regolamento, il pagamento di dette somme è considerato come “condizione” per il rilascio del provvedimento autorizzatorio. È evidente, quindi, l’esistenza di uno stretto collegamento tra il rilascio del provvedimento e l’imposizione dell’obbligo pecuniario concreto, a carico del richiedente. Detto obbligo non deriva dal regolamento, ma sorge solo in seguito all’adozione di uno specifico atto applicativo del comune che concretizza la previsione astratta del regolamento. Ed è appena il caso di osservare che le somme versate anticipatamente dovranno essere restituite all’interessato, qualora la richiesta autorizzazione dovesse essere respinta, all’esito del suo esame.Pertanto, il ricorso contro le disposizioni regolamentari, proposto congiuntamente all’impugnazione dei due atti applicativi contestati in primo grado, deve considerarsi tempestivo.Ne deriva che, conformemente alla domanda proposta dall’ENEL dinanzi al TAR, la riscontrata illegittimità della disciplina regolamentare non può comportare la mera disapplicazione dell’atto normativo, ma deve determinare l’annullamento delle impugnate disposizioni.Resta quindi assorbito l’ulteriore motivo di appello, con cui l’ENEL sostiene che, al momento della notificazione del ricorso di primo grado, aveva ottenuto la piena conoscenza delle norme regolamentari da meno di sessanta giorni. A tale scopo, l’appellante ricostruisce analiticamente le vicende fattuali che hanno accompagnato l’emanazione del regolamento, criticando le conclusioni a cui è pervenuto il TAR. La società interessata deduce, che l’incontro tra i funzionari comunali e un dipendente dell’ENEL, avvenuto il 3 ottobre 2001, non fosse idoneo a determinare la prova certa della piena conoscenza del provvedimento impugnato. Ora, gli argomenti sviluppati dall’appellante risultano astrattamente condivisibili, ma la ricevibilità del ricorso contro gli atti regolamentari contestati deriva dalla considerazione decisiva che le disposizioni sono state impugnate congiuntamente agli atti applicativi.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO USO DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: E' inammissibile il ricorso avverso una norma regolamentare che preclude l'affidamento di un bene pubblico se non viene impugnata la norma del medesimo regolamento che riserva a terzi, in caso di assegnazione, i beni stessi.

Estratto: «Consideratoche se la ratio dell’art. 4, XI comma del regolamento per la circolazione acquea è quello di tutelare la proprietà privata assicurando un’adeguata protezione agli immobili da possibili intrusioni, allora la disposizione ivi contenuta – che consente l’occupazione dello spazio acqueo prospiciente a finestre sprovviste di inferriate subordinatamente al consenso del proprietario - confligge inevitabilmente con la predetta ratio, atteso che la tutela si fornisce non già condizionando l’ormeggio del natante agli umori del proprietario della finestra, ma vietando sic et simpliciter qualsiasi utilizzo dello spazio ad essa antistante (per es., la ratio dell’autorizzazione al passo carraio è di consentire all’avente diritto l’accesso al sito retrostante: sicché è fatto divieto a tutti – opportunamente sanzionato -, anche al proprietario del sito, di utilizzare il passo per per posteggiare un autoveicolo): il richiamato art. 4, XI comma è, dunque, illegittimo perché, lungi dal garantire l’antintrusione, rende il proprietario della finestra al “pianoterra” priva di protezione ed affacciata sull’acqua soltanto arbitro della concessione dell’ormeggio sottostante: il che contrasta palesemente con la normativa in materia di concessione di spazi demaniali;che, tuttavia, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di interesse in quanto il ricorrente ha omesso di impugnare il successivo art. 4 bis, I comma, lett. b) del medesimo regolamento che prevede che, su domanda, le concessioni permanenti per l’occupazione di spazi acquei sono assegnate al “l’avente titolo, in caso di spazi antistanti….unità immobiliari situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di protezione”: sicché, anche qualora si espungesse dall’ordinamento l’art. 4, XI comma del regolamento, la revoca della concessione all’odierno ricorrente ed il successivo rilascio della concessione al controinteressato troverebbero comunque giustificazione e fondamento nella richiamata norma regolamentare di cui all’art. 4 bis, I comma, lett. b);che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;»

Sintesi: Non è immediatamente impugnabile il regolamento contenente disposizioni generali applicabili ai amministrativi riguardanti il demanio marittimo.

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di un’attuale interesse a ricorrere, in quanto:- secondo una consolidata giurisprudenza, non sono autonomamente impugnabili, per carenza dell’attualità della lesione, gli atti aventi contenuto regolamentare (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1542, relativa all’atto di un Comune recante un regolamento generale sull’uso e l’occupazione di beni demaniali);- l’impugnato decreto dirigenziale non risulta immediatamente lesivo per il Comune di Serrara Fontana, perché contiene disposizioni generali applicabili ai «procedimenti amministrativi riguardanti i porti ed approdi di competenza della Regione Campania» (art. 2, comma 1) e rappresenta «provvedimento di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo non portuale di loro competenza» (art. 2, comma 2), sicché un’eventuale lesione potrebbe derivare solo dalla concreta applicazione delle disposizioni censurate dall’Amministrazione ricorrente - costituite dell’art. 3, comma 2, ove si prevede che “in sede di comparazione delle domande concorrenti, tra i criteri preferenziali, vi è quello dell’esercizio diretto della concessione” e dall’art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede solo che “l’aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell’esercizio dell’attività, sia di ordine generale (come elencati all’articolo 38 d.lgs. 163/2006 e all’articolo 26 l.r. 3/2007), sia di ordine speciale … (come elencati agli articoli da 39 a 42 d.lgs. 163/2006 e all’articolo 26 l.r. 3/2007)” - nell’ambito del procedimento conseguente alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale relativa al porto di Sant’Angelo, di cui alle note del Comune di Serrara Fontana n. 2914 del 22 marzo 2010 e n. 10185 del 9 novembre 2010;»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

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