Una soluzione negoziale-transattiva come alternativa alla restituzione dell'area

Sintesi: In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, qualora il proprietario non abbia chiesto la restituzione del terreno occupato, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di risarcire il proprietario dei danni subiti, oltre che di procedere secondo le forme di legge all’acquisizione in proprietà della strada.

Estratto: «Precisato tale aspetto, va evidenziato che erano nella specie decorsi i termini per la conclusione dei lavori e per altro verso che parte ricorrente non vuole la restituzione dei terreni, adibiti a strada pubblica (che debbono allo stato ritenersi ancora di sua proprietà), ma esclusivamente il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima trasformazione di tali fondi. Tale richiesta, inoltre, risulta proposta nel rispetto dei termini di prescrizione, in quanto - trattandosi, come già detto, di un illecito permanente - non è mai iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 del codice civile, in base alla legislazione all’epoca vigente (che oggi, come è noto, è stata superata dall’art. 30 del codice del processo amministrativo). Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.Quanto all’elemento oggettivo dell’illiceità della condotta dell’Amministrazione, lo stesso, come poc’anzi evidenziato, deve ritenersi insito nello stesso fatto materiale del protrarsi dello spossessamento e dei lavori in assenza di un valido titolo legittimante, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, viene certamente in rilievo la colpa della P.A, procedente, intesa come colpa dell’apparato, concretantesi, in punto di fatto, nella negligente gestione della procedura d’occupazione temporanea e d’urgenza, prorogata per un tempo eccedente quello massimo espressamente consentito dalla legge.Da tali considerazioni discende, non avendo parte ricorrente chiesto la restituzione dei beni in questione, l’obbligo per l’Amministrazione resistente di risarcire il proprietario dei danni subiti, oltre che di procedere secondo le forme di legge all’acquisizione in proprietà della strada.In applicazione dell’art. 34, n. 4 del codice del processo amministrativo, va, pertanto, disposto che il Comune debba proporre al ricorrente, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma a titolo di risarcimento dei danni causati pari al valore dei terreni in questione con riferimento alla data di scadenza della occupazione legittima. In particolare, dovrà farsi riferimento alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo d’illegittima occupazione e per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, risulta necessario fare riferimento al valore locativo di mercato del bene occupato alla data di cessazione dell’occupazione legittima, di anno in anno rivalutato sino al deposito della presente sentenza, atteso che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione del danno avviene con la sentenza che condanna al suo risarcimento.Inoltre, sulla somma progressivamente rivalutata (ovvero, “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli indici ISTAT) andranno corrisposti anche gli interessi, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza; interessi aventi natura compensativa del nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo (Cass. I, 31.3.2008, n. 8378; TAR Lazio II bis, 18.1.2008, 363, Cass. I, 5.5.2005, n. 9361).Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571).Sulla somma spettante a titolo di risarcimento danni, costituente la sorte capitale di un debito di valore, vanno, altresì, corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate fino alla data di deposito della sentenza e soltanto gli interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo. Va risarcito dal Comune anche il mancato guadagno determinato dai mancati frutti del terreno.»

Sintesi: A seguito di domanda risarcitoria per equivalente, non ricollegandosi ad essa un effetto traslativo della proprietà, rientra nel dovere istituzionale dell’Amministrazione, in possesso delle opere e delle aree illegittimamente trasformate, di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intende restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva.

Estratto: «Ciò detto, non potendosi, all’evidenza, fare applicazione di una norma ormai espunta dall’ordinamento, il Collegio ritiene, in primo luogo, di richiamare brevemente gli orientamenti giurisprudenziali seguiti alla declaratoria di incostituzionalità dell’art.43 citato.Con sentenza di questa Sezione n. 290/2011 del 10/02/2011, seguita da altre pronunce sulla stessa linea interpretativa, si è precisato che il danno arrecato alla sfera giuridica degli interessi dei soggetti incisi da una procedura espropriativa illegittima non può ritenersi causato dalla perdita del diritto di proprietà, che non può avvenire in assenza di un atto autoritativo della PA., né per una vicenda acquisitiva, per accessione invertita ( posto che il passaggio di proprietà non può conseguire da un mero fatto illecito ascrivibile alla P.A. in danno del proprietario privato, come ripetutamente affermato dalla Corte dei diritti dell’uomo) e neppure per effetto del decreto di acquisizione sanante, previsto dall’art. 43 del T.U. n. 327/2001; norma dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, con sentenza della Corte Cost. 8 ottobre 2010, n. 293.Con la citata sentenza di questa Sezione n. 290/2011 del 10/02/2011, si è ritenuto che i privati rimangano legittimi proprietari dell'area e quindi il risarcimento chiesto per la perdita della relativa proprietà sia senza presupposto, in fatto ed in diritto .La Sezione ha infatti ritenuto non applicabile, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, la ricostruzione operata dalla giurisprudenza relativamente alla volontà della parte ricorrente - implicitamente manifestata - di dismettere la proprietà dei beni, oggetto dell’illegittima procedura ablatoria, e dell’implicita intenzione da parte della PA evocata in giudizio di acquisire la proprietà del bene stesso, ai fini della configurazione di un’ipotesi di trasferimento della proprietà del bene privato, per volontà delle parti; perché tale ricostruzione presupporrebbe la vigenza della norma (art. 43 cit., oggi incostituzionale) che consentiva la “formalizzazione” dell’accordo implicito di trasferimento, desumibile dai comportamenti processuali delle parti, mediante l’adozione di un provvedimento sanante, che valesse come titolo formale al trasferimento, elemento indispensabile in materia di circolazione dei beni immobili, anche al fine di dare certezza alla situazione proprietaria, consentendo le relative forme di pubblicità dei titoli.A tal fine, si è ricordato l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676) secondo il quale alla rinuncia alla restituzione dell’area irreversibilmente trasformata non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato.Essendo impraticabile la soluzione del trasferimento della proprietà in conseguenza dell’opzione esercitata dal privato di richiedere in giudizio il risarcimento per equivalente, piuttosto che la restituzione del bene, questa Sezione ha concluso che non solo la proprietà dell’area illegittimamente trasformata dalla realizzazione dell’opera pubblica rimane nella sfera giuridica del privato, ma che questi diviene proprietario, secondo la regola dell’accessione ex art. 934 c.c., di quanto realizzato sul suolo di sua proprietà, salvo l’obbligo di corrispondere all’autore dell’opera realizzata il valore dei materiali, quando la separazione non sia chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non possa farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita.Non di meno, ove i ricorrenti abbiano chiesto solamente il risarcimento e non la restituzione, la Sezione ha ritenuto che rientri nel dovere istituzionale dell’Amministrazione – in possesso delle aree- di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intenda restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva.Con più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, si è ritenuto che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001 (per effetto della sent. della Corte cost. 8 ottobre 2010 n. 293), a fronte del vuoto normativo così creatosi, deve ritenersi che: a) se il privato espropriato chiede unicamente il risarcimento del danno per equivalente, preso atto dell’irreversibile trasformazione dell’immobile, con tale richiesta rinuncia alla restitutio in integrum ; b) venuto meno l’art. 43 del T.U. espropriazioni, la richiesta del solo risarcimento per equivalente non sortisce effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato, occorrendo piuttosto un accordo transattivo tra le parti; c) se invece il privato espropriato insiste per la tutela restitutoria, la stessa va disposta, a meno che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2933, comma 2, o 2058 c.c. (VI, sent. N. 3561/2011 del 13 giugno 2011).Con precedente decisione, si era ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale nr. 293 dell’8 ottobre 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del più volte citato art. 43 del d.P.R. nr. 327 del 2001, non elimina il dovere di ristorare i proprietari espropriati del pregiudizio cagionato dall’occupazione sine titulo: tanto più in un caso in cui , in giudizio, i ricorrenti, chiedendo unicamente il risarcimento per equivalente, hanno preso atto dell’irreversibile trasformazione dell’immobile e di fatto rinunciato alla restitutio in integrum .A tale rinuncia tuttavia, formulata all’interno di un contesto normativo ben diverso da quello oggi conseguente alla caducazione del ricordato art. 43, non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato. Pertanto, l’Amministrazione deve addivenire a un accordo transattivo con i privati che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima; infatti , una volta venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l’effetto traslativo, è chiaro che la produzione di quest’ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell’espropriato (Consiglio di Stato, IV, n. 676/2011 del 28/01/2011).Sulla stessa linea interpretativa, e nel senso che l’Amm.ne è tenuta ad addivenire ad accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, accompagnato dal pagamento del corrispettivo per la cessione della proprietà, da concordarsi tra le parti, e dal risarcimento del danno da occupazione illegittima, si era anche espresso recentemente questo TAR Sicilia, Sez.II di Catania, con sentenza n.893/2011 del 13.4.2011.»

Sintesi: In ipotesi in cui il proprietario del terreno illegittimamente occupato e trasformato abbiano chiesto solamente il risarcimento e non la restituzione del bene, rientra nel dovere istituzionale dell’Amministrazione, in possesso delle opere e delle aree de quibus, di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intende restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva (ed in tempi brevi per non esporsi ad ulteriori obbligazioni risarcitorie), tenuto conto che il protrarsi della vicenda potrebbe dar luogo a responsabilità di vario ordine a carico dei funzionari responsabili.

Estratto: «IV. Venendo alla richiesta di risarcimento del danno per equivalente, il Collegio intende riaffermare i principi posti con la citata sentenza n. 290/2011 del 10/02/2011, relativa alla medesima procedura espropriativa.E’ indubbio che la sfera giuridica degli interessi dei ricorrenti è stata negativamente incisa dall'illegittima azione della P.A.
[...omissis...]

Sintesi: A seguito di domanda risarcitoria per equivalente, non ricollegandosi ad essa alcun effetto traslativo della proprietà, rientra nel dovere istituzionale dell’Amministrazione, in possesso delle opere e delle aree illegittimamente trasformate, di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intende restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva, tenuto conto che il protrarsi della vicenda potrebbe dar luogo a responsabilità di vario ordine a carico dei funzionari responsabili.

Estratto: «In tale prospettiva, ritiene, altresì, il Collegio che non sia applicabile, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, la ricostruzione operata dalla giurisprudenza relativamente alla volontà della parte ricorrente - implicitamente manifestata - di dismettere la proprietà dei beni, oggetto dell’illegittima procedura ablatoria, e dell’implicita intenzione da parte della PA evocata in giudizio di acquisire la proprietà del bene stesso, ai fini della configurazione di un’ipotesi di trasferimento della proprietà del bene privato, per volontà delle parti; perché tale ricostruzione presupporrebbe la vigenza della norma (art. 43 cit., oggi incostituzionale) che consentiva la “formalizzazione” dell’accordo implicito di trasferimento, desumibile dai comportamenti processuali delle parti, mediante l’adozione di un provvedimento sanante, che valesse come titolo formale al trasferimento, elemento indispensabile in materia di circolazione dei beni immobili, anche al fine di dare certezza alla situazione proprietaria, consentendo le relative forme di pubblicità dei titoli.Come di recente precisato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676) alla rinuncia alla restituzione dell’area irreversibilmente trasformata non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato.Essendo impraticabile la soluzione del trasferimento della proprietà in conseguenza dell’opzione esercitata dal privato di richiedere in giudizio il risarcimento per equivalente, piuttosto che la restituzione del bene, deve desumersi che non solo la proprietà dell’area illegittimamente trasformata dalla realizzazione dell’opera pubblica sia rimasta nella sfera giuridica del privato, ma che questi è divenuto proprietario, secondo la regola dell’accessione ex art. 934 c.c., di quanto realizzato sul suolo di sua proprietà, salvo l’obbligo di corrispondere all’autore dell’opera realizzata il valore dei materiali, quando la separazione non sia chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non possa farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita.Non di meno, va osservato come nel caso in esame la ricorrente abbia chiesto solamente il risarcimento e non la restituzione, sicché rientra nel dovere istituzionale dell’Amministrazione, attualmente in possesso delle opere e delle aree de quibus, di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intende restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva (ed in tempi brevi per non esporsi ad ulteriori obbligazioni risarcitorie), tenuto conto che il protrarsi della vicenda potrebbe dar luogo a responsabilità di vario ordine a carico dei funzionari responsabili.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.