La domanda di restituzione di un bene e quella risarcitoria hanno una diversa causa petendi

Sintesi: Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l'attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e quindi si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

Sintesi: Il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'"eadem res" dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, rispetto al risarcimento per equivalente, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed inte... _OMISSIS_ ... cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale.

Estratto: «Il Collegio deve anzitutto respingere il terzo pregiudiziale motivo,con cui l'impresa De Sanctis,deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., insiste nel sostenere che, una volta proposta dai proprietari domanda di risarcimento del danno in forma specifica (esecuzione di determinati lavori) gli stessi non potevano mutarla nel corso del giudizio di primo grado in richiesta di risarcimento del danno per equivalente; con la conseguenza che i giudici di merito non potevano accogliere tale diversa domanda. In quanto la sentenza impugnata si è puntualmente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, per la quale: 1) il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l'attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e... _OMISSIS_ ...ggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore; 2) per converso il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'"eadem res" dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale.Sicchè costituisce una semplice "emendatio libelli" la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica (Cass. 12964/2005; 866/2007; 1700/2009): c... _OMISSIS_ ... avvenuto nel caso concreto, in cui la stessa impresa ha riferito che i proprietari nella citazione introduttiva del giudizio avevano chiesto la loro condanna e quella del Consorzio "all'esecuzione delle necessarie opere di contenimento al fine di evitare frane nel fondo dei convenuti", per poi richiedere in sede di precisazione delle conclusioni perciò senza incorrere in alcuna modifica della originaria richiesta risarcitoria di cui è rimasto immutato tanto il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa ("causa petendi"), quanto l'originario "petitum".»

Sintesi: La domanda diretta alla restituzione di un bene illegittimamente occupato dall'Amministrazione e quella risarcitoria avanzata in relazione ad una ipotizzata “accessione invertita”, hanno causa petendi (e, per l'effetto, il petitum sostanziale), decisamente diversa.

Estratto: «3.- Tanto premesso, osserva il Collegio come sia... _OMISSIS_ ...condivisione la preliminare censura degli appellanti che ha evidenziato l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ravvisato la violazione del principio processuale del ne bis in idem ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.3.1 -Non par dubbio che nel presente giudizio la pretesa principale fatta valere dagli originari ricorrenti sia quella alla restituzione di un bene illegittimamente occupato dalla Amministrazione (come sancito con la citata sentenza dell'Adunanza plenaria n. 3 del 2000) mai oggetto di decreto di esproprio (ovvero di altro atto di trasferimento capace di estinguere il diritto dominicale degli appellanti, quale la cessione bonaria ovvero il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001).Si tratta pertanto di una tipica azione reipersecutoria, portata alla cognizione del giudice amministrativo, che ne conosce in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, ... _OMISSIS_ ...g), del Codice del processo amministrativo, in quanto strettamente connessa ad una procedura espropriativa; i fatti generatori dell'obbligazione restitutoria dedotta in questa sede scaturiscono pur sempre da atti amministrativi (e cioè gli atti, dichiarati illegittimi, recanti l'approvazione del progetto dell'opera pubblica contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità e l'autorizzazione prefettizia all'occupazione d'urgenza), che integrano comportamenti ricollegabili all'esercizio del potere espropriativo, dei quali il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della richiamata disposizione processuale.3.2- Quanto al giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del Tar Toscana n. 5056 del 2003, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3727 del 2009, a formare oggetto di giudizio era esclusivamente la domanda risarcitoria avanzata dalle odierne parti appellanti in relazione ad una ipotizzata “acce... _OMISSIS_ ...21;, e cioè in base a quella fattispecie, di conio giurisprudenziale, di acquisizione in via di fatto di beni di proprietà privata da parte della pubblica amministrazione mercé la loro irreversibile trasformazione e destinazione effettiva a finalità di interesse pubblico.3.3- Risulta pertanto evidente la diversità di petitum sostanziale (e cioè della pretesa in concreto fatta valere, in relazione alla causa petendi) azionato nei distinti giudizi; in questa sede la domanda è essenzialmente restitutoria, dato che gli appellanti intendono in prima battuta rientrare in possesso del loro bene, mai legittimamente espropriato dalla Amministrazione, e solo in via subordinata ne chiedono il “risarcimento del danno”, alla stregua di compenso per la perdita del bene ove la restituzione non fosse più possibile. Con tale ultima espressione essi infatti intendono rivendicare il diritto ad ottenere il controvalore dell'immobile (... _OMISSIS_ ...esa, d'altra parte, la domanda non incontra il divieto di bis in idem), e ciò per il caso ch'essi non riescano ad ottenerne la restituzione in natura.Nel distinto ricorso definito con le richiamate sentenza di rigetto, invece, la causa petendi (e, per l'effetto, il petitum sostanziale) era significativamente diversa, posto che gli stessi ricorrenti, stante la trasformazione del loro terreno, davano per verificata una ipotesi di “accessione invertita” (secondo la richiamata costruzione giurisprudenziale definita all'epoca ma ormai superata, come subito si dirà, dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva) e chiedevano il risarcimento dei danni consequenziali quale unico rimedio riparatorio accessibile nella fattispecie data (in base alla ormai risalente elaborazione della Corte di cassazione – inaugurata dalla storica sentenza 26 febbraio 1983 n.1464 – l'Amministrazione diveniva proprietaria del bene privato attraverso l'occu... _OMISSIS_ ...tesso, la sua irreversibile trasformazione e la destinazione a finalità pubblicistiche, a prescindere dall'adozione o meno di atti espropriativi legittimi).Ritiene il Collegio che anche ove volesse ritenersi che, con la proposizione dell'azione risarcitoria, gli odierni appellanti abbiano inteso implicitamente rinunciare, stante l'alternatività dei rimedi, all'azione restitutoria, nondimeno non par dubbio che a tale rinuncia, formulata all'interno di un contesto normativo e giurisprudenziale ben diverso da quello vigente all'epoca della proposizione del ricorso di primo grado, non potrebbe in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di una piena tutela del diritto di proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà espressa ed inequivoca del proprietario interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290 e... _OMISSIS_ ...1 n.676).3.4- Proprio tale ultima considerazione, in ordine al carattere necessitato, nel previgente sistema, della tutela riparatoria per equivalente, quante volte si fosse verificata la irreversibile trasformazione dei terreni e la loro destinazione alle finalità di pubblico interesse sottese alla iniziativa espropriativa, induce vieppiù a ritenere erronea l'affermazione del Giudice di primo grado riguardo agli effetti estensivi del giudicato di rigetto formatosi sulla domanda risarcitoria, che giungerebbe al risultato estremo di inibire la tutela restitutoria in quanto domanda deducibile (ed in concreto mai dedotta) nel giudizio ad oggetto risarcitorio.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.