La stipula dell'atto d'acquisto della proprietà illegittimamente occupata dalla P.A.

Sintesi: In mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, la sua protrazione nel possesso dei beni del privato deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, che abilita senz’altro il ricorrente alla richiesta restitutoria e/o risarcitoria.

Estratto: «Tanto premesso, rileva il Collegio che le intese preliminari per un accordo sulla cessione bonaria delle aree non si sono mai tradotte in un atto avente forma scritta ad substantiam, e per tali ragioni esse, ai fini in esame, devono ritenersi tamquam non essent.Ne consegue che, in mancanza di un valido atto di acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, la sua protrazione nel possesso dei beni del ricorrente deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, che abilita senz’altro il ricorrente alla richiesta restitutoria e/o risarcitoria.Nel caso di specie, prende atto il Collegio della rinuncia alla retrocessione dei beni da parte del ricorrente, e della proposizione della sola domanda risarcitoria.Per quel che attiene alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio - ribadendo il precedente orientamento di questa Sezione (cfr. TAR Lecce, n. 1913/11 cit.) - che, acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene. Ciò salva la possibilità per l'amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01, sanando con effetti ex nunc una pregressa situazione di illecito aquiliano.Ciò impone quindi l'individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.In relazione al termine iniziale, esso va identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, vale a dire dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Nel caso di specie, ricorre tale ultima opzione, posto che il bene è stato appreso in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, essendo l’occupazione divenuta illegittima soltanto dopo decorso il quinquennio dall’occupazione (art. 20 l. n. 865/71), e pertanto a far data dal 10.7.2002, data di cessazione della relativa efficacia.Accertato il momento iniziale a far data dal quale dovrà ritenersi sussistente l’obbligo risarcitorio (10.7.2002), e venendo ora a quello finale, quest’ultimo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l'area, salva l'acquisizione legittima della stessa con valido contratto, ovvero per effetto di provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del citato art. 42 bis. Con riferimento a tale contesto temporale andrà dunque corrisposta una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall'art. 42 bis, comma 3, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione, Valore da calcolarsi sulla base del criterio sancito dall’art. 19 L.R. n. 3/05.Trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo. Da tale importo andrà detratto quello già ricevuto dal ricorrente a titolo di acconto, e pari ad € 18.507,67.»

Sintesi: In ipotesi di domanda risarcitoria per equivalente se le parti non raggiungono un accordo, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo, potrà essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

Estratto: «Pertanto, nel termine di 6 mesi dalla data di deposito della presente sentenza, l'Università degli Studi di Messina dovrà proporre ai ricorrenti una somma determinata secondo i seguenti criteri:1. per quanto riguarda il risarcimento dei danni connessi alla perdita di proprietà, fatto verificatosi il 13 novembre 2001...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.