Non basta l'irreversibile trasformazione del bene per aver diritto al risarcimento danni da occupazione illegittima

Estratto: «Ciò posto, rileva il Collegio come in nessun caso - neppure a fronte della eventuale irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica - è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418).Da qui la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania- Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).Tale passaggio, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio "extra ordinem" dell'acquisizione sanante ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni, del quale la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare ovvero nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all'art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001,o ancora nell’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001.Diversamente, in caso di mancato acquisto dell'area da parte dell'ente pubblico, si è in presenza di un'occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato.Questo è dunque il senso da dare alla domanda degli odierni ricorrenti i quali per un verso hanno richiesto la restituzione delle aree di loro proprietà ; e, per altro verso, hanno adito il Tar al fine di conseguire una pronuncia risarcitoria del danno patito in conseguenza della abusiva occupazione dei suoli.I ricorrenti hanno quindi diritto alla restituzione delle aree occupate,non essendo intervenuto alcun atto che abbia trasferito la proprietà di dette aree al Comune di Melissano.»

Sintesi: In nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante.

Estratto: «3.- Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna del comune di Avella al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del bene e la sua irreversibile trasformazione, occorre rilevare che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, è possibile giungere, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula inammissibilmente l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata. Esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).Tale passaggio, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio extra ordinem dell’acquisizione sanante ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni, del quale la nota sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Diversamente, in caso di mancato acquisto dell’area da parte dell’ente pubblico, si è in presenza di un’occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva la preclusione sostanziale di cui all’art. 936, comma 4 e 5, c.c., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui.»

Sintesi: In nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante.

Estratto: «3.- Il potere giurisdizionale va esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l’espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437).Nel caso di specie, parte ricorrente chiede, oltre al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, anche il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., e non anche la restituzione in forma specifica del bene.Ciò premesso, osserva tuttavia il Collegio che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418).Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).»

Sintesi: Neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «4. Ciò posto ai fini dell’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell’orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una “espropriazione indiretta” o “sostanziale” in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.4.1 Il T.U. n.327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell’art.43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto; il citato art. 43 era stato in definitiva emesso dal Legislatore delegato per consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene fosse stato <modificato per scopi di interesse pubblico> (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). La Corte Costituzionale, però, con sentenza n.293 dell’8 ottobre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cennato art.43: muovendo dalla contrapposizione tra la Corte di Cassazione, che esclude l’ammissibilità dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e il Consiglio di Stato, secondo il quale «la procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore della norma», la Consulta ha affrontato la possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza occupato e modificato per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, anche nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione. Preso atto che la delega riguardava il «riordino» delle norme elencate nell’allegato I alla legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, il «procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865», il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, in ogni caso, si faccia riferimento alla ratio della delega, si tenga conto della possibilità di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato e detta discrezionalità venga esercitata nell’ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi.In definitiva l’istituto previsto e disciplinato dall’art.43 era connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale, specie nel momento in cui si era introdotta la possibilità per l’Amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione; nel regime risultante dalla norma impugnata, inoltre, si era previsto un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa Amministrazione che aveva commesso l'illecito, a dispetto di un giudicato che disponeva il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il Legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto e derogare ad ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega, dovendo piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia e ad espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei.4.2 A seguito dell’eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. “acquisizione sanante” di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, la Sezione (a partire dalle pronunce nn.261 e 262 del 18 gennaio 2011) ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto dall’Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo; si trattava di un’illegittimità a cui non poteva porsi rimedio neppure riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta “espropriazione sostanziale” - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115). Del resto in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - era possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presupponeva in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1.7.2010, n. 1418). Pertanto, ricorrendone i presupposti le Amministrazioni sono state condannate alla restituzione a parte ricorrente degli immobili in ragione dell’accertato utilizzo degli stessi per come materialmente appresi sia pure per fini pubblicistici, atteso l’irrilevanza, nell’ottica di una eventuale traslazione della proprietà della res, che fosse stata realizzata l’opera pubblica nella misura in cui questa aveva modificato la destinazione originaria del cespite e recato un pregiudizio patrimoniale e non a carico di parte ricorrente. Tale statuizione era peraltro compatibile con la restituzione dei cespiti e facoltà dello ius tollendi concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 c.c., comma 1 e art. 937 c.c., laddove il diritto al risarcimento e l’applicabilità dell’art.2058 c.c. sarebbero entrati in discussione ove si fosse rientrati nella materia risarcitoria.»

Sintesi: Neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «4. Ciò posto ai fini dell’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell’orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una “espropriazione indiretta” o “sostanziale” in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.4.1 Il T.U. n.327/2001...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, non avendo l'Amministrazione acquisito il diritto dominicale che permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti.

Estratto: «Dopo l’intervento del nuovo art. 42-bis del t.u. 8 giugno 2001 n. 327 (introdotto dall’art. 34, 1° comma del d.l. 6 luglio 2011 n. 38, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111), l’intera problematica è stata rimeditata dalla Sezione con la sentenza 2 novembre 2011 n. 1913 che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: «l’intervento dell’art. 42 bis del d.P.R. n.327 del 2001 (introdotto dall’art. 34,primo comma del d.l. 6 luglio 2011 n.98 ) e specificamente dell’ottavo comma (“Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato …” ) impongono a questo Collegio di rimeditare le conclusioni raggiunte con la sentenza n.2683 del 2010, atteso che la norma di legge esclude che la proprietà del bene utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica sia stata acquisita,nel passato, con un istituto diversa dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria.L’esercizio del diritto alla restituzione del bene, da un lato, non è subordinato all’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l’emissione del decreto di espropriazione,dall’altro è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale.……Rilevata l’assenza di un qualsivoglia titolo di acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, occorre a questo punto stabilire quale possa essere il destino dell’opera (ormai realizzata) e del suolo ove la stessa insiste.L’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il procedimento espropriativo.A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al c.d. procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.Allo stato, tuttavia, emerge dagli atti come l’amministrazione non abbia fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illiceità evidenziata dai ricorrenti.Deve quindi accogliersi la domanda proposta in via principale dal ricorrente, ordinando al Comune …….la restituzione del bene in questione.Quanto poi ai profili risarcitori, acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l’amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra come nel caso di specie.In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l’area, salva l’acquisizione legittima della stessa nei termini di cui si è detto (ossia contratto o acquisizione sanante ex art. 42-bis).Con riferimento a tale contesto temporale andrà dunque corrisposta una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall’art. 42-bis, comma 3, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione» (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 2 novembre 2011 n. 1913).»

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno nella misura del valore venale del bene, oggetto di occupazione illegittima, può essere accolta solo subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.

Estratto: «Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione, come risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.Nessuna domanda è stata invece avanzata ai fini della reintegra nel possesso del fondo, previa sua eventuale riduzione in pristino. Né, d'altro canto, risulta che l'Amministrazione intimata, pur non avendo fatto ricorso ad alcuno strumento giuridico idoneo a farle acquisire la proprietà del fondo, abbia mai manifestato, anche fuori dal processo, la propria volontà di restituire al legittimo titolare l'immobile occupato.La rinuncia alla azione restitutoria, in ogni caso, non può in alcun modo determinare un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale pretende che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290).Il potere giurisdizionale va quindi esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437).Orbene, sulla scorta delle considerazioni anzidette, osserva il Tribunale che al risarcimento del danno nella misura del valore venale del bene, oggetto della domanda, deve necessariamente corrispondere la definitiva cessione del fondo in favore dell'autorità espropriante.Ne consegue che la domanda medesima può essere accolta solo subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.Pertanto, va dichiarato il dovere dell'Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con i ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima (come meglio appresso sarà precisato); del resto, se la Pubblica amministrazione non ha esercitato il potere acquisitivo del bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico, potere un tempo disciplinato dall’art. 43 del testo unico delle espropriazioni ed oggi, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di tale disciplina, dall’art. 42 bis dello stesso testo unico, la produzione dell’effetto traslativo in favore del soggetto pubblico espropriante non può prescindere dal concorso della volontà dell'espropriato.In questo senso, per vero, depone univocamente nella specie la condotta tenuta da entrambe le parti: da un lato, la parte privata - come detto - ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla proprietà omettendo di chiedere la restitutio in integrum; per altro verso, appare evidente la volontà dell'Amministrazione non solo di conservare il possesso, ma anche di acquisire la proprietà dell'opera pubblica realizzata con l'irreversibile trasformazione dell'immobile de quo.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta illegittima, spetta alla P.A. regolarizzare la situazione proprietaria attraverso la costituzione del titolo idoneo alla volturazione, la quale dovrà essere contestuale o fare immediatamente seguito alla corresponsione del risarcimento del danno dovuto al proprietario ricorrente per la perdita della proprietà, pena il configurarsi di un danno erariale ancor più rilevante di quello derivato dalla non tempestiva conclusione del procedimento ablatorio nei termini di legge.

Estratto: «Ciò detto, appare chiaro come questo Tribunale non possa sostituirsi all’ente espropriante nella scelta del mezzo di acquisto della proprietà maggiormente confacente alla situazione (contratto o emissione del decreto ex art. 42 bis del DPR 327/01), da utilizzarsi a fronte della corresponsione del corrispettivo dovuto al proprietario per la perdita della proprietà. Spetterà, quindi, al Comune regolarizzare la situazione proprietaria attraverso la costituzione del titolo idoneo alla volturazione, la quale dovrà essere contestuale o fare immediatamente seguito alla corresponsione del risarcimento del danno dovuto al ricorrente per la perdita della proprietà, pena, anche in questo caso, il configurarsi di un danno erariale ancor più rilevante di quello derivato dalla non tempestiva conclusione del procedimento ablatorio nei termini di legge.»

Sintesi: Acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, per non avere l'Amministrazione acquisito il diritto dominicale che permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti.

Estratto: «Quanto poi ai profili risarcitori, acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l’amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra come nel caso di specie.In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l’area, salva l’acquisizione legittima della stessa nei termini di cui si è detto (ossia contratto o acquisizione sanante ex art. 42-bis).Con riferimento a tale contesto temporale andrà dunque corrisposta una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall’art. 42-bis, comma 3, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione.»

Sintesi: Neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «5. Ciò posto ai fini dell’annullamento degli atti oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell’orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una “espropriazione indiretta” o “sostanziale” in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.5.1 Il T.U. n.327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell’art.43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto; il citato art. 43 era stato in definitiva emesso dal Legislatore delegato per consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene fosse stato <modificato per scopi di interesse pubblico> (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). La Corte Costituzionale, però, con sentenza n.293 dell’8 ottobre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cennato art.43: muovendo dalla contrapposizione tra la Corte di Cassazione, che esclude l’ammissibilità dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e il Consiglio di Stato, secondo il quale «la procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore della norma», la Consulta ha affrontato la possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza occupato e modificato per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, anche nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione. Preso atto che la delega riguardava il «riordino» delle norme elencate nell’allegato I alla legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, il «procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865», il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, in ogni caso, si faccia riferimento alla ratio della delega, si tenga conto della possibilità di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato e detta discrezionalità venga esercitata nell’ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi.In definitiva l’istituto previsto e disciplinato dall’art.43 era connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale, specie nel momento in cui si era introdotta la possibilità per l’Amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione; nel regime risultante dalla norma impugnata, inoltre, si era previsto un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa Amministrazione che aveva commesso l'illecito, a dispetto di un giudicato che disponeva il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il Legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto e derogare ad ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega, dovendo piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia e ad espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei.5.2 A seguito dell’eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. “acquisizione sanante” di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, la Sezione (a partire dalle pronunce nn.261 e 262 del 18 gennaio 2011) ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto dall’Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo; si trattava di un’illegittimità a cui non poteva porsi rimedio neppure riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta “espropriazione sostanziale” - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115). Del resto in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - era possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presupponeva in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1.7.2010, n. 1418). Pertanto, ricorrendone i presupposti le Amministrazioni sono state condannate alla restituzione a parte ricorrente degli immobili in ragione dell’accertato utilizzo degli stessi per come materialmente appresi sia pure per fini pubblicistici, atteso l’irrilevanza, nell’ottica di una eventuale traslazione della proprietà della res, che fosse stata realizzata l’opera pubblica nella misura in cui questa aveva modificato la destinazione originaria del cespite e recato un pregiudizio patrimoniale e non a carico di parte ricorrente. Tale statuizione era peraltro compatibile con la restituzione dei cespiti e facoltà dello ius tollendi concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 c.c., comma 1 e art. 937 c.c., laddove il diritto al risarcimento e l’applicabilità dell’art.2058 c.c. sarebbero entrati in discussione ove si fosse rientrati nella materia risarcitoria.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima il danno da perdita della proprietà - pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato - non può essere risarcito in mancanza di trasferimento del bene, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato; diversamente opinando, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione.

Estratto: «Si è però già chiarito supra che il danno da perdita della proprietà - pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato - non può essere risarcito, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, onde, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione.Il risarcimento del danno deve allora coprire il solo valore d’uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione (corrispondente alla scadenza del termine massimo di occupazione legittima) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (così Cons. di St. n. 4833/2011 cit.), cioè al momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l’adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.E tale valore d’uso, corrispondente al danno sofferto dai ricorrenti per l’illecita, prolungata occupazione del terreno di loro proprietà, può ragionevolmente quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l’art. 42-bis comma 3 D.P.R. 8.6.2001, n. 327, con decorrenza dal 28.7.1995, giorno successivo al termine finale dell’occupazione legittima.Nel caso di specie, risulta che l’occupazione d’urgenza, inizialmente disposta con decreto sindacale 16.6.1988, n. 947 per la durata di cinque anni dal 27.7.1988 (data di immissione in possesso) - e dunque fino al 27.7.1993 - è stata prorogata di due anni dall’art. 22 della legge 20.5.1991, n. 158, fino al termine ultimo del 27.7.1995 (cfr. l’allegato A alla deliberazione del commissario straordinario 26.4.1994, n. 287, doc. 15 delle produzioni 1.7.2010 di parte ricorrente).Il danno per l’illecita utilizzazione senza titolo del bene in questione ammonta dunque ad una somma annua corrispondente al cinque per cento di € 29.778,40 (cioè € 1.488,92), con decorrenza dal 28.7.1995.Ovviamente tale somma, costituendo la sorte capitale di un debito di valore (Cass., I, 4.2.2010, n. 2602), dovrà essere rivalutata all’attualità secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre sulle somme anno per anno rivalutate dovranno altresì corrispondersi gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.»

Sintesi: Superata l’ipotesi restitutoria del bene illegittimamente occupato, in quanto mai ventilata da nessuna delle parti in causa, la questione controversa risulta essere rappresentata dal trasferimento della proprietà all’ente espropriante, a fronte della corresponsione di un adeguato risarcimento del danno subito per effetto di ciò (e dell’illegittima occupazione) da parte del proprietario.

Estratto: «Ciò premesso in rito, nel merito il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui tende ad accertare e dichiarare l’illegittimità sopravvenuta dell’occupazione.Risulta incontestato, infatti, che la procedura espropriativa non sia stata conclusa nei termini all’uopo fissati e che l’opera pubblica sia stata, quantomeno con riferimento al progettato tracciato stradale, realizzata occupando anche terreni di proprietà del ricorrente.In linea di principio si renderebbe, quindi, necessario rimettere all’ente espropriante, a fronte della sopra descritta situazione, l’individuazione della soluzione maggiormente rispondente all’interesse pubblico tra l’acquisizione della proprietà interessata al demanio stradale, ovvero la restituzione della stessa in disponibilità dell’originario proprietario, previo ripristino e a fronte del risarcimento del danno connesso all’occupazione delle aree.Nel caso di specie, però, si può desumere, anche dal comportamento processuale dell’Amministrazione, che l’ipotesi della restituzione del terreno al proprietario sia senz’altro da escludersi con riferimento a quella superficie che risulta a tutti gli effetti occupata dal tracciato stradale e dai suoi accessori, esclusa, peraltro, la superficie occupata dal sottopasso realizzato nell’esclusivo interesse del ricorrente per facilitare il collegamento delle due parti in cui il compendio dello stesso è stato diviso.Superata, quindi, l’ipotesi restitutoria, nemmeno mai ventilata da nessuna delle parti in causa, la questione controversa risulta essere rappresentata dal trasferimento della proprietà all’ente espropriante, a fronte della corresponsione di un adeguato risarcimento del danno subito per effetto di ciò (e dell’illegittima occupazione) da parte del proprietario.Per quanto attiene al primo profilo, nella recente pronuncia del 2 settembre 2011, n. 4970, il Consiglio di Stato, ha affermato che: “L’Amministrazione che ha illegittimamente occupato un bene privato, trasformandolo mediante la realizzazione dell’opera pubblica, può apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.) ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42 bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111.”Si rende, quindi, necessario rimettere all’ANAS s.p.a. ogni valutazione in ordine alla scelta dello strumento attraverso cui addivenire all’acquisizione delle aree illegittimamente occupate, fissando, a tale fine, un termine di sei mesi, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, entro cui l’Amministrazione dovrà procedere alla formulazione di una proposta finalizzata alla stipulazione di un contratto per la cessione del diritto di proprietà ed il contestuale soddisfacimento delle pretese risarcitorie in via transattiva, ovvero all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001.»

Sintesi: L’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone il passaggio di proprietà dei beni dal privato all’Ente espropriante, passaggio che l’irreversibile trasformazione dei beni medesimi non può ex se concretizzare, occorrendo, invece, allo stato della vigente legislazione, la concorde volontà delle parti espressa con gli ordinari strumenti civilistici di acquisto della proprietà immobiliare ovvero mediante gli istituti amministrativi dell’accordo disciplinato dall’art. 11 della legge n. 241/1990 o della speciale figura della cessione volontaria prevista dall’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazione.

Estratto: «5) Nel merito, il ricorso, nella parte in cui sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, è fondato e va accolto nei sensi che di seguito si espongono.Va premesso in fatto che è pacifico in giudizio che al decreto Prefettizio di occupazione temporanea e d’urgenza dei fondi per la realizzazione dell’opera pubblica non è seguita...
[...omissis...]

Sintesi: Riguardo alla tesi che condiziona l’ammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente al preventivo formale negozio traslativo, emergono alcune criticità, trattandosi di una limitazione al diritto di risarcimento del danno da fatto illecito non prevista dalla legge, che si risolve nell’affermazione di un obbligo a contrattare non desumibile da alcuna fonte legale o pattizia. Non pare altresì scorgersi una sicura coincidenza con il contenuto della domanda attorea, limitato al risarcimento del danno per equivalente, e non già anche alla conclusione di un accordo ad effetti reali.

Estratto: «Così stabiliti i criteri per la determinazione del danno (ai fini dell’applicazione dell’art 34 c.4 c.p.a.) rimane da esaminare la delicata questione circa la possibilità di giungere ad una condanna puramente risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione, indipendentemente dall’avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore, non essendo l’occupazione sine titulo, anche se accompagnata dalla irreversibile trasformazione del fondo, fatto materiale idoneo a determinare l’effetto traslativo, esito non consentito dall’art 1 del Protocollo Addizionale CEDU - come costantemente interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - la cui efficacia acquisisce forza di “norma costituzionale interposta” ex art 117 c. 1 Cost. (Corte Costituzionale 11 marzo 2011 n.80, id. 24 ottobre 2007 n.348 e 349) o, secondo altra tesi, formatasi a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), di diritto comunitario (Consiglio di Stato sez IV 2 marzo 2010 n.1220, T.A.R. Lazio Roma sez II bis 18 maggio 2010 n.11984).La giurisprudenza non ha fornito letture ermeneutiche univoche.Infatti secondo una prima tesi, in sintesi, la domanda di risarcimento in forma generica implicherebbe una forma di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, con effetto altresì traslativo in favore dell’ente pubblico che ha illecitamente occupato l’area (Consiglio di Stato sez IV 30 novembre 2010, n.8363, id. sez IV 27 novembre 2008 n.5854, Consiglio di Giustizia Amministrativa 25 maggio 2009, n.486, Cassazione Sez.Un. 19 dicembre 2007, n.26732).Altra tesi invece, muovendo dall’esigenza di conformità alla disciplina CEDU, incompatibile con qualsivoglia forma di espropriazione indiretta - situazione che si verificherebbe oltre che nell’ipotesi di occupazione acquisitiva, anche nel caso di mera rinuncia - non ha condiviso il suesposto opinamento, ritenendo indispensabile al fine del prodursi dell’effetto traslativo, il ricorso da parte della PA all’apposito rimedio eccezionale di cui all’art. 43 del t. u. in materia espropriativa, di cui al d.p.r.. n. 327 del 2001. (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 giugno 2009, n. 3074, Consiglio di Stato sez IV 28 gennaio 2011, n.676, T.A.R. Emilia-Romagna Parma 12 luglio 2011, n.245).Va infine rammentato, per completezza, che giurisprudenza di questo Tribunale, muovendo dal mantenimento in capo al soggetto danneggiato dall’occupazione sine titulo del diritto di proprietà sino all’emanazione del provvedimento di cui all’art 43 t.u., ha ritenuto non risarcibile il danno consistente nel valore venale del bene appreso dall’Amministrazione, potendo il danneggiato comunque agire per la restituzione (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 settembre 2008 , n.2176, id. sez I 9 settembre 2009, n.2065).In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (Corte Cost. sent. 8 ottobre 2010 n.293) la necessità del preventivo trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione è stata invero intesa come manifestazione di volontà inequivoca del proprietario interessato, da effettuarsi esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici della compravendita immobiliare ovvero dell’accordo ex art 11 l.241/90 e s.m. o ancora nella cessione volontaria di cui all’art 45 del d.p.r. 327/2001 (T.A.R. Lazio Roma sez II quater 14 aprile 2011 n.3260, Consiglio di Stato sez IV 28 gennaio 2011, n.676) quale vera e propria condizione legale della domanda risarcitoria per equivalente.La tesi della rinuncia abdicativa, invero in passato sostenuta anche da questo Tribunale (sez III 2 dicembre 2010, n.4057 pur senza approfondimenti sullo specifico punto) presta il fianco a diverse obiezioni, che il Collegio reputa non superabili, anche sotto il profilo strettamente civilistico, in disparte i descritti decisivi punti di contrasto con la disciplina CEDU.In primo luogo, ai sensi dell’art 1350 c.c. gli atti negoziali ad effetti reali su beni immobili debbono avere, a pena di nullità, forma scritta; il comma 1, 5) vi ricomprende gli atti unilaterali di rinunzia, il che esclude tout court la configurabilità di una rinuncia abdicativa per fatti concludenti (Cassazione civ. sez II 10 giugno 2003, n.9262) in linea di principio possibile, per i negozi a forma libera, purché sussistano comportamenti univoci (ex multis Cassazione civ. sez I 4 maggio 2009, n.10218).In secondo luogo, la rinuncia abdicativa, oltre all’effetto liberatorio dell’originario proprietario, non ha di norma effetto traslativo salvo i casi in cui tale effetto sia espressamente previsto (art 1070 c.c. in tema di abbandono c.d. liberatorio del fondo servente, art 1104 c.c. sulla rinuncia della quota di comproprietà nella comunione dei beni); ma anche volendosi ammettere la produzione di effetto traslativo, in ipotesi applicando l’art 827 c.c. in tema di proprietà statale dei beni immobili vacanti, non è dato comprendere come l’asserito trasferimento possa avvenire in favore dell’Amministrazione che illecitamente occupa il bene.Infine, la tesi della rinuncia abdicativa tacita pare porsi ancor più in contrasto con lo stesso principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art 112 c.p.c. (T.A.R. Lazio Roma sez II quater 14 aprile 2011 n., 3260) limitandosi l’attore ad avanzare una domanda di risarcimento del danno per equivalente. Senza poi dimenticare le conseguenti questioni in tema di trascrizione di tale asserita vicenda traslativa, in relazione al noto principio di tipicità della trascrizione che ex art 2643 c.c. caratterizza il nostro ordinamento (Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 1997, n. 11180, id III 12 dicembre 2003, n.19058)Quanto invece alla descritta tesi che condiziona l’ammissibilità della domanda (alla stregua di vera e propria atipica condicio iuris o presupposto processuale) al preventivo formale negozio traslativo, anche in questo caso, invero, sono emerse alcune criticità, trattandosi di una limitazione al diritto di risarcimento del danno da fatto illecito non prevista dalla legge, che si risolve nell’affermazione di un obbligo a contrattare non desumibile da alcuna fonte legale o pattizia, senza contare che (anche in questo caso) non pare scorgersi una sicura coincidenza con il contenuto della domanda attorea, limitato al risarcimento del danno per equivalente, e non già anche alla conclusione di un accordo ad effetti reali.Mette conto poi evidenziare che in ipotesi di inerzia dell’Amministrazione (o dello stesso proprietario) nella conclusione del contratto/accordo in questione, non sarebbe possibile neppur in sede di ottemperanza dar corso all’ordine rivolto alle parti in merito alla conclusione del contratto, dovendosi il G.A. limitare alla valutazione di tale condotta soltanto ai fini dell’eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall’ulteriore protrarsi dell’illegittima occupazione (T.A.R. Lazio Roma sez II quater 14 aprile 2011 n., 3260).Quanto infine alla tesi che nega radicalmente il rimedio risarcitorio per equivalente per il danno consistente nella perdita del valore del bene illecitamente occupato, pur condivisibile nelle premesse e nella centralità della tutela restitutoria - quantomeno in riferimento al periodo in cui era vigente l’istituto della c.d. acquisizione coattiva sanante di cui all’art 43 d.p.r. 327/2001 - pecca, a giudizio del Collegio, nella radicale negazione del fondamentale diritto di scelta ex art 2058 c.c. spettante al danneggiato, tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente (Consiglio di Stato sez V 7 aprile 2009 n.2144, id. sez IV 13 gennaio 2010, n.92, T.A.R. Puglia Bari sez III 2 dicembre 2010, n.4057) sempre che la restitutio in integrum possa qualificarsi come rimedio risarcitorio.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato; ne consegue che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà. Il risarcimento del danno deve allora operare in relazione all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.

Estratto: «3. Il Collegio deve, quindi, pronunciarsi sulle modalità cui dovrà attenersi l’amministrazione per la quantificazione del danno risarcibile, fermo rimanendo che, perpetuandosi l’illegittima detenzione fino al momento dell’acquisizione della proprietà, fino a quel momento permarrà anche l’obbligo di tenere indenne il privato dalla conseguenze illegittime del fare amministrativo.Acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. A tal proposito, deve evidenziarsi come la già citata interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha eliminato ogni possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e quello autoritativo del provvedimento espropriativo. Ciò è avvenuto dichiarando l’illegittimità, per contrasto con il principio di legalità, delle ricostruzioni che miravano ad individuare fatti o comportamenti (e quindi l’avvenuto completamento dell’opera pubblica o la richiesta del solo risarcimento come momento abdicativo implicito della proprietà) idonei a sostituire i sistemi legali di acquisto della proprietà.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, il trasferimento dell’area occupata dall’espropriato all’espropriante avverrà quale condizione ed effetto del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Estratto: «8. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ed in parte accolto, per l’effetto ordinandosi ai Comuni di Fossato di Vico e di Gualdo Tadino di proporre all’azienda ricorrente il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, da determinarsi secondo i criteri esposti in precedenza; per quanto riguarda il Comune di Fossato di Vico, il trasferimento dell’area occupata dall’espropriato all’espropriante avverrà quale condizione ed effetto del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.»

Sintesi: Venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l'effetto traslativo, la produzione di quest'ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell'espropriato con la conseguenza che l'Amministrazione deve addivenire ad un accordo transattivo con la parte ricorrente che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile accompagnata dal risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Estratto: «Peraltro, la liquidazione degli indennizzi così calcolati non può che essere subordinata alla contestuale regolarizzazione della situazione proprietaria.Se, infatti, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/01 non può certo ritenersi venuto meno «... il dovere di ristorare i proprietari espropriati del pregiudizio cagionato dall'occupazione sine titulo...» (Cons. Stato, 28 gennaio 2011 n. 676), d’altro lato anche laddove, come nel caso di specie, sia stato chiesto unicamente il risarcimento per equivalente, all'implicita rinuncia alla restituzione, come autorevolmente stabilito dal Consiglio di Stato, non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 290).Ne discende che, venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l'effetto traslativo, la produzione di quest'ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell'espropriato (Cons. Stato, 28 gennaio 2011 n. 676), con la conseguenza che l'Amministrazione dovrà, quindi addivenire ad un accordo transattivo con la parte ricorrente che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile accompagnata dal risarcimento del danno da occupazione illegittima (quantificato come meglio sopra specificato).»

Sintesi: A seguito dell'accoglimento della domanda risarcitoria conseguente ad occupazione di bene irreversibilmente trasformato, l'Amministrazione deve porre in essere gli adempimenti necessari per far cessare il perdurante status di proprietari rivestito dai privati, addivenendo a un accordo transattivo con questi che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Estratto: «Ritiene il Collegio che come già recentemente chiarito con le precedenti sentenze n. 248/2011, n.249/2011, n.250/2011 e n.251/2011 l’occupazione illegittima del bene privato deve essere risarcita e, qualora dall’avvenuto completamento dell’opera pubblica derivi la impossibilità della restituzione del bene...
[...omissis...]

Sintesi: Accoglibile è la domanda risarcitoria per equivalente, con la precisazione che, non potendo il trasferimento della proprietà trovare la sua fonte nella condotta illecita della P.A., e stante la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001, che preclude l’emanazione di un atto unilaterale di acquisizione sanante, le parti dovranno addivenire ad un accordo di natura transattiva che produca l’effetto traslativo della proprietà dell’area, con contestuale determinazione del danno risarcibile.

Estratto: «Venendo al merito, il ricorso è fondato.Alla procedura espropriativa controversa, avviata sulla scorta di una dichiarazione di pubblica utilità del 20 maggio 1988, deliberazione n° 1877/1988, non si applica il d.P.R. n° 327/2001, ma la normativa previgente, ed in particolare l’art. 20 della legge sull’edilizia abitativa 22 ottobre 1971...
[...omissis...]

Sintesi: In ipotesi di irreversibile trasformazione del bene l'accoglimento della domanda risarcitoria postula un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante.

Estratto: «Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna del comune di Scalea al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del bene e la sua irreversibile trasformazione, indirettamente sofferto anche nelle aree limitrofe di proprietà dei ricorrenti, comprensivo delle opere demolite per far luogo all’opera pubblica costruita, occorre rilevare che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, è possibile giungere, nonostante l'espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, ad una condanna risarcitoria a carico dell'amministrazione, previo accertamento dell’ablazione del suolo per effetto dell’irreversibile trasformazione dello stesso, poiché una tale pronuncia postula inammissibilmente l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata. Esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).Tale passaggio, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio extra ordinem dell'acquisizione sanante ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni, del quale la nota sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare ovvero nell'istituto amministrativo dell'accordo, disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241/1990 o nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all'art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001.E però, mentre i modi contrattuali di acquisto della proprietà e l'accordo ex legge n. 241/1990 presuppongono, per la loro conclusione, sempre e comunque l'espressione di un libero consenso tra le parti, la cessione volontaria art. 45 del T.U. costituisce, per il proprietario del fondo, un vero e proprio diritto potestativo, che può essere fatto valere "sino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio".Diversamente, in caso di mancato acquisto dell'area da parte dell'ente pubblico, si è in presenza di un'occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva, ove ritenuta applicabile, la preclusione sostanziale di cui all'art. 936, comma 4 e 5, c.c., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui. Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell'amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale dei beni incisi, oltre interessi e rivalutazione, come risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.Nessuna domanda è stata invece avanzata ai fini della reintegra nel possesso del fondo, previa sua eventuale riduzione in pristino.Il potere giurisdizionale va quindi esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437).Orbene, sulla scorta delle considerazioni anzidette e ribadita l'inutilizzabilità dell'art. 43 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, dichiarato incostituzionale nelle more del giudizio, osserva il Tribunale che al risarcimento del danno nella misura del valore venale del bene, oggetto della domanda, deve necessariamente corrispondere la definitiva cessione del fondo in favore dell'autorità espropriante, nella specie, mai avvenuta.Ne consegue che la domanda medesima, allo stato, non può essere accolta.»

Sintesi: In nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata.

Estratto: «Rileva il Collegio come in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418).Da qui la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).Tale passaggio, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio “extra ordinem” dell’acquisizione sanante ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni, del quale la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare ovvero nell’istituto amministrativo dell’accordo, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 241/1990 o nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all’art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001.Diversamente, in caso di mancato acquisto dell’area da parte dell’ente pubblico, si è in presenza di un’occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva la preclusione sostanziale di cui all’art. 936, comma 4 e 5, c.c., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui.»

Sintesi: In nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata.

Estratto: «Rileva il Collegio come in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La domanda risarcitoria per equivalente può trovare accoglimento in presenza di una evidente volontà dell'Amministrazione di acquisire l'area, concretizzatasi in atti concludenti, quali l'avvio della procedura espropriativa, l'occupazione del suolo e la realizzazione dell'opera pubblica, ancorché non sia stato adottato il provvedimento espropriativo, nonché in presenza di altrettanta inequivoca volontà dei privati di non volere la restituzione dell'area, ma l'equivalente in denaro; la prestazione risarcitoria rimane subordinata alla definizione formale tra le parti dell’atto traslativo del diritto domenicale.

Estratto: «Nel merito il ricorso appare fondato.Osserva il Collegio che, ancorché la trasformazione irreversibile delle aree occupate non comporta di per sé la perdita della proprietà tuttavia parte ricorrente manifesta la volontà di dismettere la proprietà in favore dell'Amministrazione, optando per il conseguimento del risarcimento per equivalente, nella misura del valore venale delle aree.La domanda risarcitoria può trovare accoglimento, in presenza di una evidente volontà dell'Amministrazione di acquisire l'area, concretizzatasi in atti concludenti, quali l'avvio della procedura espropriativa, l'occupazione del suolo e la realizzazione dell'opera pubblica, ancorché non sia stato adottato il provvedimento espropriativo, nonché in presenza di altrettanta inequivoca volontà dei privati di non volere la restituzione dell'area, ma l'equivalente in denaro, e perciò in presenza di una sostanziale volontà di cessione, espressa mediante l'esercizio della azione risarcitoria, in luogo di quella restitutoria (cfr. TAR CT II, 3.4.2008, n. 614).Appare opportuno poi specificare che la prestazione risarcitoria rimane subordinata alla definizione formale tra le parti dell’atto traslativo del diritto domenicale, in modo da rendere la situazione di diritto coerente con la situazione di fatto ormai consolidata.»

Sintesi: Va affermato il necessario collegamento tra il diritto al risarcimento integrale del danno subito e la perdita del diritto di proprietà del bene stesso, non potendo certo il privato ottenere un ristoro per equivalente superiore al danno medesimo. Il conseguimento del risarcimento deve essere accompagnato dal formale trasferimento della titolarità della proprietà in capo all’Amministrazione, in applicazione del principio che vieta l'arricchimento senza causa, derivandone altrimenti l’illegittima locupletazione del privato, che rimarrebbe titolare della proprietà, pur dopo averne conseguito il valore.

Estratto: «D.2. – Ciò premesso, vanno ora stabilite le condizioni, in presenza delle quali alla domanda di risarcimento del danno per equivalente – qual è, nel caso di specie, quella proposta dai ricorrenti - possa riconoscersi l’effetto dell’abdicazione al diritto di proprietà sul bene irreversibilmente trasformato.A tal proposito giova ricordare che, durante la vigenza dell’art. 43 cit., si è ritenuto che la proposizione della domanda espressa di risarcimento del danno subito, in luogo di quella restitutoria, non portasse con sé l’implicita rinuncia al diritto di proprietà del bene illegittimamente occupato, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica (in tal senso, Consiglio di Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2; Consiglio di Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1° luglio 2010; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 29 aprile 2010, n. 6065; T.A.R. Campania, Napoli, V, 1° settembre 2009, n. 4865; T.A.R. Campania, Napoli, V, 27 maggio 2008, n. 5083; T.A.R. Puglia, Bari, III, 14 luglio 2008, n. 1751 e 22 settembre 2008, n. 2176; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 giugno 2008, n. 601; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 28 maggio 2008, n. 583; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 12 maggio 2008, n. 894 e 18 novembre 2008, n. 2098); con la conseguente necessità che l’amministrazione facesse ricorso all’apposito rimedio di cui al citato art. 43.Secondo una diversa interpretazione, al momento della proposizione della domanda risarcitoria per equivalente si sarebbe verificato anche l’effetto abdicativo del diritto di proprietà in favore dell’amministrazione (cfr. C.G.A., 10 novembre 2010, n. 1410; 18 febbraio 2009, nn. 49, 51 e 52; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 23 febbraio 2010, n. 373), alla cui data, pertanto, andrebbe determinato il valore venale del bene ai fini della quantificazione del danno.Tale tesi, formatasi nel vigore dell’art. 43 cit., prevedeva, comunque, in base a detta norma, l’adozione dell'atto formale di trasferimento, con trascrizione del decreto nei registri immobiliari.Oggi, pur essendo venuto meno l’istituto della c.d. acquisizione sanante, ritiene il Collegio di mantenere fermo il proprio precedente orientamento, secondo il quale il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla P.A. non è effetto della rinuncia al diritto di proprietà esplicitamente o implicitamente connessa alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, sospensivamente condizionata all’accoglimento dell’azione proposta dinanzi al giudice, bensì, dell’apposito accordo di cessione conseguente al riconoscimento giudiziale della sussistenza di un danno ingiusto risarcibile (ipotesi, peraltro, già applicabile in alternativa all’istituto dell’acquisizione sanante, prima della dichiarazione di incostituzionalità di quest’ultimo).Si può, dunque, concludere affermando il necessario collegamento tra il diritto al risarcimento del danno subito e la perdita del diritto di proprietà del bene stesso, non potendo certo il privato ottenere un ristoro per equivalente superiore al danno medesimo. Evidenziandosi come il conseguimento del risarcimento debba essere accompagnato dal formale trasferimento della titolarità della proprietà in capo all’Amministrazione, in applicazione del principio che vieta l'arricchimento senza causa, derivandone altrimenti l’illegittima locupletazione del privato, che rimarrebbe titolare della proprietà, pur dopo averne conseguito il valore (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 2 dicembre 2010, n. 14232; 17 dicembre 2010, n. 14322).»

Sintesi: Le domande dei privati volte al risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell'opera pubblica sui terreni di loro proprietà in assenza di cessione spontanea, sono da ritenersi inammissibili, in quanto la proprietà in capo alla pubblica amministrazione si produce solo a seguito di formale acquisizione dei terreni stessi al patrimonio pubblico.

Estratto: «Così come, analogamente, non può accedersi alla tesi secondo cui la domanda restitutoria possa cedere a quella (subordinata) risarcitoria, e quest'ultima possa trovare accoglimento in presenza di una evidente volontà, concretizzatasi attraverso atti e fatti concludenti (quali l'originario avvio della procedura espropriativa, l'occupazione del suolo, la realizzazione dell'opera pubblica e la domanda riconvenzionale, prevista dall’art. 43 del DPR n. 327/01, della PA convenuta diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo), dell'Amministrazione di acquisire l'area, nonché in presenza di altrettanta inequivoca volontà del privato - espressa mediante l'esercizio della azione risarcitoria - di ritenere satisfattivo l'equivalente in denaro, e perciò in presenza di una sostanziale volontà di cessione del bene.Non può accedersi perché le domande dei privati volte al risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell'opera pubblica sui terreni di loro proprietà in assenza di cessione spontanea sono da ritenersi inammissibili, in quanto la proprietà in capo alla pubblica amministrazione (che costituirebbe unico fondamento della pretesa risarcitoria commisurata al valore venale del bene per il danno subito dal privato per la perdita della proprietà) si produce solo a seguito di formale acquisizione dei terreni stessi al patrimonio pubblico, acquisizione che non può certamente perfezionarsi mediante fatti concludenti sia per la necessità della forma scritta ad substantiam, sia perché la volontà dell’Amministrazione si manifesta soltanto attraverso atti formali, e sia perché un atto formale è necessario ai fini della trascrizione della proprietà del bene nei pubblici registri.In mancanza, dunque, di un apposito atto negoziale la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari i quali, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, possono agire per la restituzione del bene.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.