Occupazione illegittima e trasferimento di proprietà: conseguenze per il risarcimento del privato

Sintesi: Preso atto dell’assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.,usucapione), non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo ai privati.

Estratto: «3.2. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, reputa il Collegio che, avuto riguardo alla previsione del cennato art. 42 bis, l'esercizio del diritto alla restituzione del bene da un lato non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione; dall'altro, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Usucapione che, avuto riguardo alla data a decorrere della quale l’occupazione in esame è divenuta illegittima (11.8.2009, vale a dire il giorno successivo al decorso del quinquennio dell’occupazione del fondo), non può in alcun modo ritenersi verificata.Pertanto, preso atto dell’assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.,usucapione), è evidente la permanenza della situazione di illiceità in cui versa il Comune di Cisternino.In particolare, non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo ai ricorrenti. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire il lasso temporale che va dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene. Il tutto facendo salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.»

Sintesi: Non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale del bene illegittimamente occupato in capo al privato; ciò salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.

Estratto: «2.2. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, reputa il Collegio che, avuto riguardo alla previsione del cennato art. 42 bis, l'esercizio del diritto alla restituzione del bene da un lato non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione; dall'altro, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Usucapione che, avuto riguardo alla data a decorrere della quale l’occupazione è divenuta illegittima (7.6.2006, vale a dire il giorno successivo al decorso del quinquennio dell’occupazione dell’area), non può in alcun modo ritenersi verificata.Pertanto, preso atto dell’assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.,usucapione), è evidente la permanenza della situazione di illiceità in cui versa il comune di Villa Castelli.In particolare, non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo ai ricorrenti. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento dello stesso, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene; ciò salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.»

Sintesi: In assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001), non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo alla ricorrente. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire il lasso temporale che va dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene.

Estratto: «2.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, reputa il Collegio che, avuto riguardo alla previsione del cennato art. 42 bis, l'esercizio del diritto alla restituzione del bene da un lato non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione; dall'altro, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Usucapione che, avuto riguardo alla data a decorrere della quale l’occupazione in esame è divenuta illegittima (26.6.2007, vale a dire il giorno successivo al decorso del quinquennio dell’occupazione del fondo), non può in alcun modo ritenersi verificata.Pertanto, preso atto dell’assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.), è evidente la permanenza della situazione di illiceità in cui versa ANAS s.p.a, competente alla realizzazione dei lavori e delle opere.In particolare, non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, stante la permanenza del diritto dominicale in capo alla ricorrente. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire il lasso temporale che va dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene. Il tutto facendo salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso della ricorrente), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.»

Sintesi: Deve essere esclusa la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del diritto di proprietà, atteso che, a seguito dell’espunzione dall’ordinamento dell’istituto dell’accessione invertita o occupazione acquisitiva, non si determina alcun acquisto né alcuna estinzione di tale diritto, che resta in capo al proprietario che ha subito l’illegittima occupazione del fondo.

Estratto: «Deve essere esclusa, invece, la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni dei conseguenti alla perdita del diritto di proprietà, atteso che, come sopra esposto, a seguito dell’espunzione dall’ordinamento dell’istituto dell’accessione invertita o occupazione acquisitiva, non si determina alcun acquisto né alcuna estinzione di tale diritto, che resta in capo al proprietario che ha subito l’illegittima occupazione del fondo e la trasformazione dello stesso a seguito della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, che può agire per la restituzione di esso.Ad ogni modo, l’amministrazione potrà acquisire il titolo di proprietà sul fondo, mediante l’adozione del provvedimento di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 380/2001, fatto sempre salvo il ricorso alternativo ai possibili strumenti di natura privatistica, come la stipula di un contratto di acquisto.»

Sintesi: In difetto di utilizzo di strumenti legittimi di acquisizione della proprietà alla mano pubblica (negozi giuridici, procedure espropriative, oggi art. 42-bis T.U. n. 327/2001), la proprietà di un’area ancorché occupata dall’Amministrazione e dalla stessa irreversibilmente trasformata attraverso la realizzazione di un’opera pubblica rimane in capo al privato titolare ab initio del titolo dominicale; il comportamento illecito dell’Amministrazione, determina il diritto dei proprietari ad ottenere il conseguente risarcimento; tale risarcimento non riguarda, però, il danno da perdita della proprietà - tuttora in capo ai privati - bensì il danno derivante dall'occupazione illegittima dei terreni.

Estratto: «Si controverte di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un depuratore e di collettori fognari, il cui progetto definitivo, recante dichiarazione di pubblicità utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 03/8/1998.I ricorrenti, quali aventi causa dall’originario ricorrente, chiedono accertarsi l’irreversibile trasformazione dei terreni illegittimamente espropriati e la condanna del Comune per i danni conseguenti alla c.d. accessione invertita ed all’occupazione illegittima.E’ pacifico che entro i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione, non è intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, mentre i lavori sono stati portati a compimento.Da ciò consegue che è fondata la pretesa dei ricorrenti di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno conseguente all’occupazione illegittima dei propri immobili a partire dal momento in cui l’occupazione è divenuta sine titulo.Richiamando un recente precedente giurisprudenziale di questo TAR ( sentenza 20/2013 ): “Va innanzitutto affermato che risulta ormai definitivamente superata quella giurisprudenza secondo cui l'irreversibile trasformazione del fondo conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica ne determinava l'acquisizione in proprietà da parte del soggetto espropriante: fenomeno definito come occupazione appropriativa o acquisitiva. Dopo le ripetute pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ne hanno evidenziato la contrarietà alla Convenzione Europea, in particolare per quanto riguarda l'art. 1 del primo protocollo addizionale, tale ricostruzione non è più proponibile. Nella fattispecie in esame viene quindi in considerazione un’ipotesi di occupazione illegittima di aree di proprietà privata, protratta oltre i termini previsti, con conseguente realizzazione sulle stesse di opere pubbliche al di fuori degli schemi di legittimo esercizio del potere pubblico; in difetto di utilizzo di strumenti legittimi di acquisizione della proprietà alla mano pubblica (negozi giuridici, procedure espropriative, oggi art. 42-bis T.U. n. 327/2001), la proprietà di un’area ancorché occupata dall’Amministrazione e dalla stessa irreversibilmente trasformata attraverso la realizzazione di un’opera pubblica rimane in capo al privato titolare ab initio del titolo dominicale, configurandosi tuttavia, contemporaneamente, un illecito permanente della p.a. che continua ad occupare illegittimamente l’area di proprietà privata...... le domande in questione vanno accolte nel senso che il comportamento illecito dell’Amministrazione resistente, consistente nella sottrazione dei beni alla disponibilità dei legittimi proprietari, determina il diritto di questi ultimi ad ottenere il conseguente risarcimento; tale risarcimento non riguarda, però, il danno da perdita della proprietà - tuttora in capo ai privati - bensì il danno derivante dall'occupazione illegittima dei terreni di cui si controverte, che configura un illecito permanente destinato a perdurare nel tempo (con l'effetto, tra l'altro, di impedire il maturarsi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno) fino a che l'Amministrazione non porrà fine, a mezzo dell'utilizzo di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento, a tale situazione di illegittimità..”Dalla data di scadenza dell’occupazione legittima e fino al momento in cui il Comune di Castel Focognano acquisterà legittimamente la proprietà dell’area il predetto Ente è quindi tenuto - e in tal senso va condannato - a risarcire ai ricorrenti il danno per occupazione illegittima; esso va, quindi, liquidato, non essendo stata data prova di una diversa entità di danno, nella misura dell’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del 3° comma del medesimo art. 42 bis. Le somme così calcolate andranno poi incrementate per rivalutazione monetaria calcolata secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate dalla data di proposizione del ricorso, oltre gli interessi legali compensativi dal deposito della sentenza fino al soddisfo (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 1.6.2011 n. 3331). Nei medesimi termini questa Sezione si è già espressa nelle sentenze 23 ottobre 2012 n. 1707, 15 marzo 2012 n. 531 e 22 dicembre 2011 n. 2013 (in cui si fa riferimento a C.S. IV 29 agosto 2011 n. 4833, che a sua volta richiama sez. IV 28 gennaio 2011 n. 676).Il danno da liquidare consegue all'illegittima sottrazione della disponibilità dei beni nel periodo che va dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima e cioè dal 3.8.2003, tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione fornita dal Comune circa la delibera del Consiglio Comunale che dichiarava la pubblica utilità e che doveva concludersi entro cinque anni con un provvedimento di esproprio mai intervenuto, sino alla data della effettiva restituzione degli stessi.»

Sintesi: In mancanza di atto di acquisizione, mantenendo il privato la proprietà del bene illegittimamente occupato, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «Per ciò che concerne la domanda risarcitoria, la stessa va accolta in parte qua, anche alla luce dei principi ormai consolidatisi in giurisprudenza.In proposito, va ribadito il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione: deve infatti ritenersi ormai superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e alla irreversibile trasformazione del fondo che a essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d'acquisto (C.d.S. sez. IV n. 4590/2011; C.d.S. sez. IV n. 4970/2011; C.d.S. sez. IV n. 3331/11).Il diritto di proprietà, d'altro canto, non può essere fatto oggetto di atti abdicativi, e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata a ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell'opera pubblica, ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall'opera pubblica.Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011).Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.»

Sintesi: Neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «4. Ciò considerato ai fini dell’annullamento del decreto di esproprio oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e di parziale riforma nel quantum dell’atto di acquisizione gravato con motivi aggiunti, occorre poi tener conto dell’orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una “espropriazione indiretta” o “sostanziale” in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.4.1 Il T.U. n.327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell’art.43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto; il citato art. 43 era stato in definitiva emesso dal Legislatore delegato per consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene fosse stato <modificato per scopi di interesse pubblico> (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). Da un lato vi era un’interpretazione garantista, ma minoritaria, che richiedeva una motivazione esauriente delle ragioni della disposta sanatoria che provasse la sua inevitabilità (Cons. Stato, VI, 9.6.2010, n.3655); dall’altro, in maniera prevalente, si ammetteva l’applicabilità dell’istituto anche in presenza di un giudicato che riconosceva al privato il diritto alla restituzione dell’area (ex multis, Cons. Stato, IV, 22.10.2010, n.7619; V, 13.10.2010, n.7472). La Corte Costituzionale, però, con sentenza n.293 dell’8 ottobre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cennato art.43: muovendo dalla contrapposizione tra la Corte di Cassazione, che esclude l’ammissibilità dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e il Consiglio di Stato, secondo il quale «la procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore della norma», la Consulta ha affrontato la possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza occupato e modificato per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, anche nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione. Preso atto che la delega riguardava il «riordino» delle norme elencate nell’allegato I alla legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, il «procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865», il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, in ogni caso, si faccia riferimento alla ratio della delega, si tenga conto della possibilità di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato e detta discrezionalità venga esercitata nell’ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi.In definitiva l’istituto previsto e disciplinato dall’art.43 era connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale, specie nel momento in cui si era introdotta la possibilità per l’Amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione; nel regime risultante dalla norma impugnata, inoltre, si era previsto un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa Amministrazione che aveva commesso l'illecito, a dispetto di un giudicato che disponeva il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il Legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto e derogare ad ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega, dovendo piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia e ad espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei.4.2 A seguito dell’eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. “acquisizione sanante” di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, la Sezione (a partire dalle pronunce nn.261 e 262 del 18 gennaio 2011) ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto dall’Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo; si trattava di un’illegittimità a cui non poteva porsi rimedio neppure riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta “espropriazione sostanziale” - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115). Del resto in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - era possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presupponeva in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1.7.2010, n. 1418). Pertanto, ricorrendone i presupposti le Amministrazioni sono state condannate alla restituzione a parte ricorrente degli immobili in ragione dell’accertato utilizzo degli stessi per come materialmente appresi sia pure per fini pubblicistici, atteso l’irrilevanza, nell’ottica di una eventuale traslazione della proprietà della res, che fosse stata realizzata l’opera pubblica nella misura in cui questa aveva modificato la destinazione originaria del cespite e recato un pregiudizio patrimoniale e non a carico di parte ricorrente. Tale statuizione era peraltro compatibile con la restituzione dei cespiti e facoltà dello ius tollendi concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 c.c., comma 1 e art. 937 c.c., laddove il diritto al risarcimento e l’applicabilità dell’art.2058 c.c. sarebbero entrati in discussione ove si fosse rientrati nella materia risarcitoria.»

Sintesi: In assenza di atti di acquisizione del bene illegittimamente occupato, il privato, mantenendone la proprietà, non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà o della disponibilità fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «3. Per quanto attiene, invece, alla residua domanda proposta con il ricorso introduttivo, basata sul presupposto dell’intervenuta acquisizione della proprietà dei terreni da parte della P.A. per occupazione appropriativa, osserva il collegio che la stessa è infondata e va respinta.3.1. Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un’opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione.3.2. Deve infatti ritenersi ormai superato l’orientamento che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica ed alla irreversibile trasformazione del fondo che ad essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d’acquisto (TAR Piemonte, sez. I, 30 agosto 2012 n. 985; in senso conforme TAR Bari sez. III n. 2131/08; TAR Bari sez. I n. 3402/2010, confermata da C.d.S. sez. IV n. 4590/2011; C.d.S. sez. IV n. 4970/2011; C.d.S. sez. IV n. 3331/11).3.3. Il diritto di proprietà, d’altro canto, non può essere fatto oggetto di atti abdicativi (TAR Bari sez. III n. 2131/08, par. 6.1.2), e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata ad ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell’opera pubblica, ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall’opera pubblica.3.4. Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile ad un negozio giuridico, o ad un decreto espropriativo adottato all’esito di un rinnovato procedimento di pubblica utilità, ovvero, se del caso, ad un provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011).3.5. Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà o della disponibilità fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.3.6. Ciò posto, va rilevato che nel caso sottoposto all’attenzione del collegio non risulta che gli enti resistenti e la parte ricorrente siano addivenuti alla sottoscrizione di un accordo per la cessione volontaria della proprietà dei terreni in questione, né risulta che la procedura espropriativa sia stata rinnovata e conclusa con un decreto di esproprio, né infine consta che gli enti procedenti abbiano acquisito la proprietà dei fondi con decreto ex art. 43 D.P.R. 327/01 (ora non più applicabile per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010) ovvero ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, introdotto con D.L. 98/2011, sebbene in corso di causa ANAS abbia preannunziato quest’ultima intenzione (senza darvi però corso).3.7. Di conseguenza, e fatta applicazione dei principi esposti al precedente paragrafo, il collegio ritiene infondata e respinge la domanda risarcitoria da “occupazione appropriativa” formulata con il ricorso introduttivo, perdurando il diritto di proprietà che il ricorrente vanta sui fondi occupati per la realizzazione dell’opera pubblica.»

Sintesi: Nulla è dovuto in relazione alla perdita del diritto di proprietà, qualora il proprietario del bene occupato illegittimamente non si sia mai stato spogliato del suo diritto.

Estratto: «3.1. Per quanto riguarda i danni ulteriori, va innanzitutto evidenziato che nulla è dovuto in relazione alla perdita del diritto di proprietà: si è visto difatti che il proprietario non è mai stato spogliato del suo diritto.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima e trasformazione del bene privato, la domanda di quest’ultimo -mirata ad ottenere un risarcimento compensativo per una (inesistente) acquisizione dell’immobile per presunta accessione invertita - non può trovare accoglimento, dovendo ritenersi lo stesso ancora proprietario del bene.

Estratto: «Passando ora al ricorso iscritto al RG 375/08, si è visto in narrativa come in questa sede sia stata azionata una pretesa risarcitoria iniziata nel 2003 avanti al giudice ordinario e poi qui riassunta nel 2008 dopo declinatoria di giurisdizione dell’11.5.08 da parte del Tribunale di Sulmona, pretesa collegata all’asserita espropriazione di fatto dei terreni de quibus a seguito di ultimazione dell’opera pubblica nella fase occupativa d’urgenza, senza che fosse sopraggiunto entro il quinquiennio l’atto espropriativo (gli atti di esproprio, ora annullati, sarebbero poi giunti, in pendenza di giudizio, solo 2007).Da tale ricostruzione emerge che:- nessuna espropriazione di fatto poteva intendersi già consumata con l’ultimazione dell’opera pubblica nella risalente fase occupativa di fine secolo scorso (come invece erroneamente presupposto nel gravame 375/08), e ciò alla luce dei nuovi orientamenti originati nella soggetta materia dalla doverosa conformazione al diritto europeo;-con l’annullamento giudiziario dei citati decreti espropriativi, i terreni de quibus devono ormai intendersi tornati nell’appartenenza dominicale del ricorrente stesso (con diversi presupposti, di partenza ma con concludenze simili a quelle che sarebbero scaturite–secondo altre correnti di pensiero- da una più radicale declaratoria di nullità dei decreti tardivi, ai sensi dell’ art. 21 septies legge 241/90).In buona sostanza, la situazione attuale –aggiornata con gli esiti decisori del ricorso n. 440/07- prevede un ritorno e/o una permanenza del bene occupato (ed illegittimamente trasformato dalla PA) nella proprietà piena del ricorrente, così che la domanda di quest’ultimo -mirata ad ottenere un risarcimento compensativo per una (inesistente) acquisizione dell’immobile per presunta accessione invertita - non può trovare accoglimento.Piuttosto, sino al momento in cui interverrà il passaggio di proprietà delle aree in capo all’Amministrazione, a mezzo del decreto di cui all’art. 42-bis T.U. espropri, ovvero con altro strumento privatistico rimesso alla consensuale libera autonomia delle parti, il danno subito dai privati è tuttora da individuarsi nella permanente occupazione sine titulo dell’area, con conseguente perdita della sua disponibilità.Tuttavia nessuna domanda risarcitoria specificamente riferita ai periodi di abusiva occupazione è stata sollevata dal ricorrente (periodi da individuare con dies a quo dalla fine dell’occupazione legittima e dies ad quem alla futura data di restitutio in integrum ovvero di provvedimento/ negozio acquisitivo), così che nessuna liquidazione può essere disposta in esito al ricorso 375/08, fermo restando che dalla pubblicazione della presente decisione (che annulla i decreti espropriativi nn. 1 e 2 del 2007), decorre un nuovo periodo di prescrizione per formalizzare tale richiesta, in aggiunta ovviamente ai corrispettivi per la traslazione del bene, ove si dovesse arrivare a tale soluzione.Quanto sopra, in linea con il recente arresto di questo tar (15 marzo 2012, n. 168), ove si è puntualizzato che “nel caso in cui l’Amministrazione decidesse di restituire le aree, dunque, non farebbe altro che far cessare (ovviamente ex nunc) la situazione illecita causativa del danno e sarebbe comunque tenuta al risarcimento per il periodo di occupazione sine titulo sino al momento della restituzione del bene. Ove invece l’Amministrazione ritenesse la necessità di continuare ad utilizzare i fondi in questione, dovrebbe legittimamente acquisirli o mediante lo strumento autoritativo richiamato (con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali ad acquisirsi”.»

Sintesi: La cognizione della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla perdita della proprietà, per equivalente monetario presuppone il trasferimento del bene, non ricollegabile alla mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica.

Estratto: «3. Nel merito, per quanto esposto è dunque indubbio il comportamento illecito dell’amministrazione che, a seguito della scadenza dei termini di occupazione d’urgenza e stante il mancato perfezionamento del procedimento di esproprio (poiché, per quanto detto, il decreto del 18/1/2005 è da ritenersi “inutiliter datum”), detiene sine titulo il terreno di parte ricorrente sul quale ha proceduto a realizzare l’opera pubblica, così com’è indubbia l’esistenza di un ingiusto pregiudizio in capo al privato che ha perso la disponibilità del terreno.Dovendosi escludere che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all’Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, e ciò sia nel caso di occupazione del terreno ab origine sine titulo sia nel caso di un'occupazione iniziata in forza di un provvedimento legittimo poi scaduto (cfr. sentenze CEDU nei casi Scordino/Italia, Belvedere Alberghiera c/Italia, Prena c/Italia), il comportamento della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito permanente, dal quale consegue l’obbligo di far cessare la illegittima compromissione del diritto di proprietà mediante la restituzione del bene alla ricorrente, dato che questa non ha perduto la proprietà del bene ed ha titolo a riaverlo.Questo esclude la cognizione della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla perdita della proprietà, per equivalente monetario.»

Sintesi: Neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «4. Ciò considerato ai fini dell’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell’orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una “espropriazione indiretta” o “sostanziale” in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.4.1 Il T.U. n.327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell’art.43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto; il citato art. 43 era stato in definitiva emesso dal Legislatore delegato per consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene fosse stato <modificato per scopi di interesse pubblico> (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). Da un lato vi era un’interpretazione garantista, ma minoritaria, che richiedeva una motivazione esauriente delle ragioni della disposta sanatoria che provasse la sua inevitabilità (Cons. Stato, VI, 9.6.2010, n.3655); dall’altro, in maniera prevalente, si ammetteva l’applicabilità dell’istituto anche in presenza di un giudicato che riconosceva al privato il diritto alla restituzione dell’area (ex multis, Cons. Stato, IV, 22.10.2010, n.7619; V, 13.10.2010, n.7472). La Corte Costituzionale, però, con sentenza n.293 dell’8 ottobre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cennato art.43: muovendo dalla contrapposizione tra la Corte di Cassazione, che esclude l’ammissibilità dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e il Consiglio di Stato, secondo il quale «la procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore della norma», la Consulta ha affrontato la possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza occupato e modificato per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, anche nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione. Preso atto che la delega riguardava il «riordino» delle norme elencate nell’allegato I alla legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, il «procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865», il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, in ogni caso, si faccia riferimento alla ratio della delega, si tenga conto della possibilità di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato e detta discrezionalità venga esercitata nell’ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi. In definitiva l’istituto previsto e disciplinato dall’art.43 era connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale, specie nel momento in cui si era introdotta la possibilità per l’Amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione; nel regime risultante dalla norma impugnata, inoltre, si era previsto un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa Amministrazione che aveva commesso l'illecito, a dispetto di un giudicato che disponeva il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il Legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto e derogare ad ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega, dovendo piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia e ad espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei.4.2 A seguito dell’eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. “acquisizione sanante” di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, la Sezione (a partire dalle pronunce nn.261 e 262 del 18 gennaio 2011) ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto dall’Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo; si trattava di un’illegittimità a cui non poteva porsi rimedio neppure riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta “espropriazione sostanziale” - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115). Del resto in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica - era possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presupponeva in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1.7.2010, n. 1418). Pertanto, ricorrendone i presupposti le Amministrazioni sono state condannate alla restituzione a parte ricorrente degli immobili in ragione dell’accertato utilizzo degli stessi per come materialmente appresi sia pure per fini pubblicistici, atteso l’irrilevanza, nell’ottica di una eventuale traslazione della proprietà della res, che fosse stata realizzata l’opera pubblica nella misura in cui questa aveva modificato la destinazione originaria del cespite e recato un pregiudizio patrimoniale e non a carico di parte ricorrente. Tale statuizione era peraltro compatibile con la restituzione dei cespiti e facoltà dello ius tollendi concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 c.c., comma 1 e art. 937 c.c., laddove il diritto al risarcimento e l’applicabilità dell’art.2058 c.c. sarebbero entrati in discussione ove si fosse rientrati nella materia risarcitoria.»

Sintesi: L’Amministrazione non può risarcire i danni asseritamente subiti dal privato per effetto della perdita del diritto dominicale, qualora non sia intervenuto il trasferimento della proprietà del bene illegittimamente occupato, ancorché irreversibilmente trasformato.

Estratto: «Si può prescindere dall’esaminare le ulteriori eccezioni sviluppate dall’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.La ricorrente chiede che sia accertata l’accessione invertita delle aree illegittimamente occupate dal Comune e, conseguentemente, pronunciata sentenza di condanna al risarcimento dei danni connessi alla perdita della proprietà.Le domande non possono essere accolte.Il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.4.2005 n. 2 e sez. IV, 21.5.2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà “non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:- per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;- per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ... in quanto principi generali del diritto comunitario»;- per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla ‘espropriazione indiretta’, secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006).Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”Orbene, l’istituto, di matrice giurisprudenziale, della c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva o usurpativa) è stato espunto dall’ordinamento giuridico per effetto dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha imposto un adeguamento della disciplina in materia con l’introduzione, da ultimo, dell’art. 42 bis del T.U. degli espropri, applicabile anche “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla P.A.Ne consegue che la società ricorrente è da ritenersi tutt’ora proprietaria dei terreni occupati e detenuti sine titulo dal Comune, il quale potrà essere chiamato a restituirli ed a risarcire i danni derivanti dall’occupazione illegittima. Tuttavia questo Giudice non può ordinare al Comune la restituzione dei beni in favore della I.T.A.S. mancando una specifica domanda in tal senso. Né può condannare l’amministrazione a risarcire i danni asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto della perdita del diritto dominicale, in quanto, come evidenziato, tale circostanza non si è mai verificata.Giova peraltro sottolineare che il Comune, anche al fine di evitare un successivo contenzioso, dovrà valutare l’opportunità di avviare, sussistendone i presupposti di legge, il procedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, finalizzato all'adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto; in questa ipotesi dovrà riconoscere alla ricorrente, oltre al danno da mancato godimento del bene (non richiesto in questa sede), anche il danno da perdita definitiva della proprietà, da liquidarsi nel rispetto dei criteri indicati dal citato articolo.»

Sintesi: La domanda risarcitoria per equivalente avente ad oggetto il ristoro della perdita del diritto di proprietà, non può trovare accoglimento qualora non sia intervenuto il trasferimento del bene illegittimamente occupato, mancando, in tale ipotesi, il fatto illegittimo costitutivo della perdita del diritto reale.

Estratto: «E’ pacifico, in punto di fatto, che la procedura espropriativa è divenuta illegittima per mancato intervento nel termine del decreto di esproprio e che il fondo della ricorrente è stato trasformato con la realizzazione dell’opera pubblica programmata.La domanda risarcitoria per la perdita del diritto di proprietà, tuttavia, deve essere rigettata per le ragioni di cui appresso.Come è stato bene osservato “la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4970) ha più volte chiarito che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell'interpretazione, precedentemente seguita, che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e all'irreversibile trasformazione del suolo effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato. Partendo dall'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza 30 maggio 2000, ric. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera)…. La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è, dunque, in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. Nella fattispecie, l'Amministrazione non ha esercitato il potere acquisitivo, a sanatoria dell'illecita occupazione del terreno, conferitole dalla legge, dapprima dall'art. 43 del TU delle espropriazioni e successivamente, in seguito all'accertata illegittimità costituzionale della norma recata da tale diposizione, dal vigente art. 42 bis del medesimo testo unico” (T.A.R. Calabria, Sez. II, 20.11.2012, n. 1125).Ne deriva che la ricorrente è tuttora legittima proprietaria del fondo occupato dalla PA su cui è stata realizzata l'opera pubblica, non essendosi mai perfezionata la costituzione del diritto di proprietà pubblica sul bene immobile.La domanda risarcitoria per equivalente spiegata nel presente giudizio ed avente ad oggetto il ristoro della perdita del diritto di proprietà, pertanto, non può trovare accoglimento, poiché, per l’appunto, manca il fatto illegittimo costitutivo della perdita del diritto reale.Ciò non toglie che l’Amministrazione espropriante ha per certo l’obbligo di fare venire meno la situazione d’illegittimità creata in danno della ricorrente e tale obbligo astrattamente può essere realizzato o mediante la restituzione dell’immobile previa sua restituzione in pristino (con abbattimento delle opere realizzate) o mediante la sua apprensione legittima, apprensione che può avvenire “facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, qualora ve ne siano i presupposti, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.) ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all'art. 42 bis dello stesso testo, come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111” (T.A.R. Calabria, Sez. II, 20.11.2012, n. 1125; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4970).La scelta discrezionale in ordine allo strumento concreto da adottare per rimediare al fatto illecito compiuto è sicuramente rimessa all’Amministrazione espropriante, la quale, tuttavia, non potrà non tenere in considerazione, nella ponderazione dei vari interessi in gioco, della drasticità della scelta di abbattimento dell’opera pubblica realizzata e che risulta utilizzata, con conseguente potenziale sacrificio dello svolgimento dei servizi pubblici che con essa vengono garantiti.E’ anche ovvio che, laddove l’Amministrazione espropriante dovesse scegliere la strada dell’espropriazione postuma semplificata di cui all’art. 42 bis, dovranno essere adottati i criteri indennitari ivi espressamente previsti.Resta solo da precisare che se il quomodo del ripristino della legalità è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione espropriante, l’an è certo e cogente, con la conseguenza che, in difetto di spontanea attivazione di quest’ultima, alla parte danneggiata spetteranno gli ordinari rimedi consentiti dall’ordinamento in caso di inerzia della P.A. e sui funzionari graveranno le conseguenti responsabilità contabili per gli aggravi della esposizione patrimoniale dell’Amministrazione.Nei sensi sopra precisati, dunque, la domanda risarcitoria per equivalente per la perdita del diritto di proprietà deve essere rigettata.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, qualora manchi un atto di acquisizione da parte dell’Amministrazione, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «3. Superate le questioni pregiudiziali può ora passarsi a esaminare il merito del ricorso il quale è comunque fondato solo parzialmente.3.1. Secondo la meno recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le ultime di quell’orientamento: Sez. Un. Civili, 23 maggio 2008 , n. 13358) "si ha occupazione acquisitiva o appropriativa quando il fondo occupato nell'ambito di una procedura espropriativa ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un'opera di pubblica utilità senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasformazione del fondo - con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene e della sua destinazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico."Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che lo ha ritenuto non aderente alla Convenzione europea (sent. 30 maggio 2000, rich. n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, rich. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera) in quanto un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell'acquisto di un diritto, per cui l'accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto sul fatto; ne consegue che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce di per se impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata.Successivamente l'articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 ha stabilito al primo comma che : "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni."Tale articolo è stato poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 e successivamente è entrato in vigore l'art. 34, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha colmato il vuoto normativo formatosi a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, inserendo nel testo unico sugli espropri l'art. 42 bis il quale ha previsto al comma 1 che, in caso di occupazione senza titolo del bene privato per scopi di pubblica utilità, l'Amministrazione "valutati gli interessi in conflitto" può disporre, con formale provvedimento, l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale, e al comma 8 che le sue disposizioni "trovano altresì applicazione ai fatti anteriori".Quanto all’orientamento giurisprudenziale formatosi di recente sul punto, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione: deve infatti ritenersi ormai superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e alla irreversibile trasformazione del fondo che a essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d'acquisto (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08; TAR Puglia-Bari sez. I n. 3402/2010, confermata da C.d.S. sez. IV n. 4590/2011; C.d.S. sez. IV n. 4970/2011; C.d.S. sez. IV n. 3331/11).Il diritto di proprietà, d'altro canto, non può essere fatto oggetto di atti abdicativi (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08, par. 6.1.2), e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata a ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell'opera pubblica, ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall'opera pubblica.Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011).Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.(TAR Puglia-Bari sez. II n. 2131/08).3.2.Tanto sopra premesso va rilevato che nel caso sottoposto alla attenzione del Collegio non risulta che fra l’amministrazione comunale e il ricorrente si sia addivenuti alla sottoscrizione di un accordo per la cessione volontaria della proprietà del fondo, né risulta che vi sia stato un atto di acquisizione del fondo. Di conseguenza, perdurando il diritto di proprietà del ricorrente sul terreno indicato in ricorso, deve respingersi la domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, tesa ad ottenere il risarcimento del danno determinato dalla perdita della proprietà del fondo, fermo restando il potere dell'Amministrazione di attivare la procedura prevista dal citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, la domanda risarcitoria per equivalente può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.

Estratto: «II. Occorre innanzitutto premettere che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione...
[...omissis...]

Sintesi: In assenza di un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 il privato, mantenendo la proprietà del bene, non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011).Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.(TAR Puglia-Bari sez. II n. 2131/08).»

Sintesi: Il danno da perdita della proprietà - pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato - non può essere risarcito, qualora il diritto dominicale permanga in capo al privato non legittimamente espropriato, onde, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione.

Estratto: «Assume dunque rilevanza la domanda subordinata, con la quale i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il comune di Chiavari al risarcimento del danno causato dall’indisponibilità dei terreni dal momento della cessazione dell’occupazione d’urgenza sino alla restituzione degli stessi, per un importo da determinarsi in corso di causa ma comunque non inferiore rispetto alla somma che sarebbe stata da riconoscere ai ricorrenti annualmente a titolo di indennità di occupazione, da calcolarsi sulla base dell’indennità di espropriazione virtuale.Giova innanzitutto chiarire, in merito all’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, che sussiste certamente una colpa grave dell’amministrazione comunale, che ha agito in palese violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo di espropriazione mediante l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 L. n. 241/1990), sia questo il decreto di esproprio o un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.Per quanto riguarda la quantificazione del danno, con ordinanza 23.11.2011, n. 1607 la Sezione, al fine di determinare il valore venale dell’area illecitamente occupata, ha disposto apposita verificazione, dando incarico all’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Genova, affinché quantificasse la somma corrispondente al valore venale dei terreni in questione alla data del 22.1.2001, sulla base dei criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione (possibilità legali di edificazione ex art. 32 comma 1 D.P.R. n. 327/2001).Con relazione peritale depositata in data 2.5.2012 il verificatore ha rassegnato le proprie conclusioni, nel senso che ai terreni in questione era da riconoscersi attitudine edificatoria, e che il più probabile valore di mercato alla data del 22.1.2001 è da determinarsi, in relazione alla quota di spettanza della parte ricorrente (1/10), in € 135.343.00 (centotrentacinquemilatrecentoquarantatre).Si tratta di conclusioni che il collegio condivide pienamente e fa proprie.In particolare, non può seriamente porsi in dubbio l’attitudine edificatoria dei terreni in questione, posto che, alla data di riferimento della stima (22.1.2001), i terreni erano inclusi, ai sensi del P.R.G. approvato con D.P.G.R. 7.4.1977, n. 825, in zona n. 3, regolamentata per mezzo di un piano particolareggiato unico (cfr. doc. 20 delle produzioni 16.9.2011 di parte ricorrente), cioè a mezzo di una prescrizione che costituisce espressione di pianificazione conformativa di tutti i suoli compresi nella zona e finalizzata – per l’appunto - all'ordinato sviluppo dell'attività costruttiva, anche e soprattutto di iniziativa privata.Né rileva la destinazione a sottozona G4 – aree per spazi comunali attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, per il duplice motivo che tale destinazione è stata definitivamente impressa con la variante generale al P.R.G. approvata (con D.P.G.R. 3.5.2002, n. 68) successivamente alla data di riferimento della stima, e – soprattutto – che essa ha recepito e confermato i contenuti di una precedente variante parziale (cfr. il decreto del Presidente della Provincia di Genova 6.3.2000, n. 15624/968, doc. 6 delle produzioni 30.9.2010 di parte comunale), che, essendo finalizzata proprio alla imposizione del vincolo preordinato all’esproprio in connessione alla realizzazione dell'opera pubblica prevista (cfr. la deliberazione C.C. 14.6.2000, n. 27, doc. 7 delle produzioni 30.9.2010 di parte comunale), non può essere considerata - ex art. 32 comma 1 D.P.R. n. 327/2001 - tra i vincoli incidenti sulle caratteristiche del bene ai fini della determinazione del suo valore.Del resto, che alla data di avvio del procedimento espropriativo (poi abortito nei confronti dei ricorrenti) i terreni in questione avessero attitudine edificatoria è confermato dalla circostanza che anche la Provincia di Genova ha determinato l’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell’art. 5-bis comma 1 della legge 8.8.1992, n. 359 (di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333), nella media del valore venale e del reddito dominicale, con la deduzione del 40% per il caso di rifiuto della cessione volontaria (cfr. il provvedimento della Provincia di Genova 24.10.2001, n. 4657- doc. 10 delle produzioni 30.9.2010 di parte ricorrente), cioè secondo le modalità relative alle aree edificabili.Ciò posto, si è già detto supra che il danno da perdita della proprietà - pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato - non può essere risarcito, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, onde, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione.Il risarcimento del danno deve allora coprire il solo valore d’uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione (corrispondente alla scadenza del termine massimo di occupazione legittima) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (così Cons. di St. n. 4833/2011 cit.), cioè al momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l’adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.E tale valore d’uso, corrispondente al danno sofferto dai ricorrenti per l’illecita, prolungata occupazione dei terreni di loro proprietà, può ragionevolmente quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l’art. 42-bis comma 3 D.P.R. 8.6.2001, n. 327, con decorrenza dal 23.1.2006, giorno successivo al termine finale dell’occupazione legittima.»

Sintesi: Deve escludersi la possibilità di una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «Occorre muovere dal mancato perfezionamento della procedura espropriativa nel termine prorogato e dall’irreversibile trasformazione dei beni occupati, denunciata sin dal momento introduttivo del giudizio.Orbene, osserva il collegio che l’ordinamento sovranazionale che lo Stato ha recepito, anche a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica astrattamente riconducibile al compendio demaniale necessario e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, esclude la possibilità di una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5189).Né la realizzazione dell’opera pubblica può costituire impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente appresa e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione del terreno (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844).Donde la necessità in ogni caso di un passaggio intermedio finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5830; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011 n. 43).Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito dall’art. 42-bis del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 (rubricato: “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”), introdotto dall’art. 34 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,»

Sintesi: A fronte di occupazione senza titolo, la domanda di risarcimento per equivalente dev’essere accolta, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, con la precisazione che, non potendo il trasferimento della proprietà trovare la sua fonte nella condotta illecita della P.A., ed in mancanza della riedizione del procedimento espropriativo, ove l’amministrazione non abbia adottato l’atto di cui all’art. 42-bis del T.U. dell’espropriazione di pubblica utilità, le parti dovranno addivenire ad un accordo di natura transattiva che produca l’effetto traslativo della proprietà dell’area.

Estratto: «Al di là delle qualificazioni giuridiche prospettate dalle parti, è incontestata, in fatto, la protrazione dell’occupazione del fondo in questione oltre la scadenza del termine quinquennale di efficacia dell’occupazione legittima, di cui al menzionato art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n° 865, senza che sia stato adottato il decreto di esproprio.
[...omissis...]

Sintesi: A fronte della domanda risarcitoria per equivalente da parte del privato e della manifestata contrarietà con l’interesse pubblico della restituzione ai legittimi titolari dei beni occupati da parte dell'Amministrazione, deve ritenersi, pur nell’impossibilità di pervenire ad una condanna meramente risarcitoria a carico della PA che illecitamente occupa gli immobili, che la domanda medesima possa essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.

Estratto: «Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione, come risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.Nessuna domanda è stata invece avanzata ai fini della reintegra nel possesso del fondo, previa sua eventuale riduzione in pristino.La Pubblica amministrazione, d’altra parte, pur avendo fatto ricorso ad uno strumento giuridico inidoneo a farle acquisire la proprietà del fondo, per radicale nullità dell’atto di acquisizione adottato, ha inequivocabilmente manifestato la contrarietà con l’interesse pubblico della restituzione ai legittimi titolari dei beni occupati.Ne consegue che, pur nell’impossibilità di pervenire ad una condanna meramente risarcitoria a carico della PA che illecitamente occupa gli immobili, deve ritenersi che la domanda medesima può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.Pertanto, deve essere dichiarato il dovere dell'Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con i ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà dei suoli occupati, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima; si è in presenza, infatti, di una occupazione “sine titulo”, in relazione alla quale sussistono tutti gli elementi per configurare la responsabilità da fatto illecito.Il danno ingiusto consiste nella privazione del possesso dei beni oggetto del diritto di proprietà, in difetto di un valido provvedimento ablatorio.L’occupazione dei beni “sine titulo”, da parte del Comune, dimostra lo svolgimento di un’azione amministrativa connotata da rilevanti margini di negligenza, ravvisandosi, quindi, la sussistenza di una condotta non solo oggettivamente illecita, ma anche colposa.Evidente è, infine, il nesso eziologico tra l’attività illecita posta in essere dal Comune ed il danno patito dai privati per effetto della sottrazione dei beni.»

Sintesi: In assenza di un titolo di acquisto da parte della P.A., il privato, che mantiene la proprietà del bene illegittimamente occupato, non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà o della disponibilità fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «E’ ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un’opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione: deve infatti ritenersi ormai superato l’orientamento che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica ed alla irreversibile trasformazione del fondo che ad essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d’acquisto (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08; TAR Puglia-Bari sez. I n. 3402/2010, confermata da C.d.S. sez. IV n. 4590/2011; C.d.S. sez. IV n. 4970/2011; C.d.S. sez. IV n. 3331/11).Il diritto di proprietà, d’altro canto, non può essere fatto oggetto di atti abdicativi (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08, par. 6.1.2), e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata ad ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell’opera pubblica , ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall’opera pubblica.Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile ad un negozio giuridico, ad decreto espropriativo adottato all’esito di un rinnovato procedimento di pubblica utilità ovvero, se del caso, ad un provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011). Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà o della disponibilità fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.(TAR Puglia-Bari sez. II n. 2131/08).»

Sintesi: La domanda diretta a chiedere la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, come risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno occupato illegittimamente, può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.

Estratto: «Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, le ricorrenti si sono limitate a chiedere la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, come risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno.La domanda medesima può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione.Deve essere pertanto dichiarato il dovere dell'Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con le ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà del suolo occupato accompagnato dal corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.Relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno, il Collegio ritiene di dover provvedere ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., non risultando al riguardo alcuna espressa opposizione delle parti.Sotto tale ultimo profilo, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 T.U.E.Dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell'immobile, non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l'istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo de quo.Tale valore di mercato dovrà essere aumentato del 10 % a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, secondo il criterio recato dall’art. 42 bis del TU sulle espropriazioni per la determinazione dell’indennizzo dovuto in caso di acquisizione coattiva del bene da parte della P.A., criterio applicabile, per analogia, alla fattispecie risarcitoria.»

Sintesi: La mancanza di atto di trasferimento del bene illegittimamente occupato esclude la cognizione della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla perdita della proprietà, per equivalente monetario.

Estratto: «2. Nel merito, è indubbio il comportamento illecito dell’amministrazione che, a seguito della scadenza dei termini di occupazione d’urgenza e stante il mancato perfezionamento del procedimento di esproprio, detiene sine titulo il terreno di parte ricorrente sul quale ha proceduto a realizzare l’opera pubblica, così com’è indubbia l’esistenza di un ingiusto pregiudizio in capo al privato che ha perso la disponibilità del terreno.Dovendosi escludere che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all’Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, e ciò sia nel caso di occupazione del terreno ab origine sine titulo sia nel caso di un'occupazione iniziata in forza di un provvedimento legittimo poi scaduto (cfr. sentenze CEDU nei casi Scordino/Italia, Belvedere Alberghiera c/Italia, Prena c/Italia), il comportamento della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito permanente, dal quale consegue l’obbligo di far cessare la illegittima compromissione del diritto di proprietà mediante la restituzione del bene alla ricorrente, dato che questa non ha perduto la proprietà del bene ed ha titolo a riaverlo.Questo esclude la cognizione della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla perdita della proprietà, per equivalente monetario.»

Sintesi: Intervenuta l'irreversibile trasformazione delle aree private per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, l’integrale pagamento del danno si configura come corrispettivo di un contratto di acquisto del bene cui le parti sono tenute ad addivenire.

Estratto: «Come noto, peraltro, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 43 sopra citato per cui l’amministrazione non può oggi adottare un nuovo provvedimento emendato dal predetto vizio procedimentale.Risulta tuttavia in punto di fatto:che in data 28 aprile 1997 il Comune di Muravera si è immesso nel possesso dei terreni di proprietà del ricorrente, occupandoli in via d’urgenza in vista della loro definitiva espropriazione per i lavori di ristrutturazione del compendio ittico Colostrai-Feraxi;che nel termine indicato per il completamento della procedura ablativa non è stato adottato il previsto decreto di esproprio;che le opere per le quali è stata avviata la procedura espropriativa sono state interamente realizzate secondo il progetto previsto e oggetto di approvazione consiliare.L’area di proprietà del sig. Coppee, dunque, risulta allo stato completamente trasformata per effetto della realizzazione delle opere per le quali era stato avviato il procedimento espropriativo.L’anzidetta vicenda, ad avviso del Collegio, esclusa la possibilità di una restituzione delle aree attesi i prevalenti interessi pubblici alla conservazione di quanto realizzato, comporta inevitabilmente che le parti, e in particolare il Comune di Muravera, si facciano parte diligente al fine di una tempestiva definizione del procedimento, e dovranno il più sollecitamente possibile, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, addivenire alla stipula di un contratto di acquisto del bene di fatto già appreso e trasformato dal Comune, configurandosi l’integrale pagamento del danno agli aventi titolo quale corrispettivo dell’acquisto stesso, e con le spese per la stipula del contratto anzidetto integralmente a carico del Comune medesimo.In relazione a quanto sopra, pertanto, vanno precisati i criteri di quantificazione del danno che dovrà essere corrisposto dall’ente comunale, tenendo conto che quanto alle modalità di determinazione del quantum del risarcimento, come anche recentemente precisato dal Consiglio di Stato, trova applicazione, la nuova disciplina dell’art. 42 bis del TU delle Espropriazioni introdotta dal comma 1 dell’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111.Tale danno, in concreto, riguarda le seguenti voci e andrà determinato secondo i seguenti criteri:danno patrimoniale pari al valore di mercato del bene del bene alla data di adozione del provvedimento di acquisto ex art. 42 bis del TU delle Espropriazioni introdotta dal comma 1 dell’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111;danno non patrimoniale forfettariamente liquidato, ai sensi dell’art. 42 bis citato, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;danno per illegittima occupazione dell’area di proprietà dei ricorrenti, dal 28 aprile 1997, nella misura del 5% del valore annuo dei terreni, calcolato sul valore del bene rivalutato anno per anno da tale data.Dall’importo che risulterà dovuto al ricorrente dovranno naturalmente essere sottratte le somme eventualmente già corrisposte in forza del provvedimento ex art. 43 oggetto di annullamento, maggiorate degli interessi dalla data di erogazione.Le somme dovute a titolo risarcitorio come sopra quantificate dovranno poi essere maggiorate degli interessi legali fino al saldo.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.