Risarcimento per equivalente o restituzione del bene? La scelta spetta al danneggiato

Estratto: «Il comportamento tenuto dalla Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere, poi, qualificato come "illecito permanente"...
[...omissis...]

Sintesi: Pur restando, in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato, insuscettibile di essere negata in ragione della realizzazione dell’opera, spetta, in ultima analisi, a quest’ultimo la scelta della riparazione maggiormente satisfattiva, in concreto, per il proprio interesse, con la conseguenza che, l’opzione per la tutela risarcitoria per equivalente vincola il giudice a pronunciarsi nei limiti della domanda, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Estratto: «Venendo al merito, il ricorso è fondato.Alla procedura espropriativa controversa, avviata sulla scorta di una dichiarazione di pubblica utilità del 20 maggio 1988, deliberazione n° 1877/1988, non si applica il d.P.R. n° 327/2001, ma la normativa previgente, ed in particolare l’art. 20 della legge sull’edilizia abitativa 22 ottobre 1971, n° 865, recante, al secondo comma, la previsione che “l’occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso”.Al di là delle qualificazioni giuridiche prospettate dalle parti, è incontestata, in fatto, la protrazione dell’occupazione del fondo in questione oltre la scadenza del termine quinquennale di efficacia dell’occupazione legittima, di cui al menzionato art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n° 865, senza che sia stato adottato il decreto di esproprio.A fronte di ciò, parte ricorrente ha optato per la sola tutela risarcitoria per equivalente, non avendo interesse alla restituzione dell’area per l’intervenuta ultimazione delle opere (pag. 3 del ricorso per riassunzione e conclusioni).Ne deriva che, pur restando, in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato, insuscettibile di essere negata in ragione della realizzazione dell’opera, spetta, in ultima analisi, a quest’ultimo la scelta della riparazione maggiormente satisfattiva, in concreto, per il proprio interesse, con la conseguenza che, l’opzione per la tutela risarcitoria per equivalente vincola il giudice a pronunciarsi nei limiti della domanda, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.La domanda, nei termini indicati, dev’essere accolta, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, con la precisazione che, non potendo il trasferimento della proprietà trovare la sua fonte nella condotta illecita della P.A., e stante la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del T.U. n° 327/2001, che preclude l’emanazione di un atto unilaterale di acquisizione sanante, le parti dovranno addivenire ad un accordo di natura transattiva che produca l’effetto traslativo della proprietà dell’area, con contestuale determinazione del danno risarcibile, secondo il criterio introdotto dall’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007 n° 244, applicabile anche ai giudizi pendenti (Cons. Stato, IV, 28 gennaio 2011, n° 676).»

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta illegittima per effetto della mancata conclusione del procedimento, il privato può richiedere il risarcimento per equivalente, in alternativa alla restituzione del bene.

Estratto: «Questo collegio, in continuità con la giurisprudenza di questa Sezione, ritiene che il privato possa chiedere il risarcimento per equivalente, in alternativa alla restituzione del bene (CGARS, 18 febbraio 2009, nn. 49, 51 e 52) «…in presenza di una evidente volontà dell'amministrazione di acquisire l'area, concretizzatasi in atti concludenti quali l'avvio alla procedura espropriativa, l'occupazione del suolo alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché in presenza di altrettante inequivoca volontà dei privati di non volere la restituzione dell'area ma l'equivalente in denaro…» (sentenze 24 novembre 2009, n. 1944, e 28 maggio 2008, n. 973).Quanto alla data del passaggio di proprietà del terreno, questa deve essere ritenuta corrispondere con la data della proposizione della domanda di risarcimento (nel caso di specie, il giorno 13 novembre 2001, data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Civile di Messina conclusosi con la citata sentenza 482/09), ossia quella «…in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione» (CGARS, 18 febbraio 2009, nn. 49, 51 e 52).Pertanto, deve essere accolta la domanda risarcitoria dei ricorrenti.»

Sintesi: Con riferimento all'istituto della acquisizione coattiva sanante, già previsto dall'art. 43 DPR 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa si erano registrati due diversi orientamenti: secondo il primo indirizzo, il privato avrebbe potuto chiedere solo ed unicamente la restituzione del fondo, in assenza del provvedimento acquisitivo, mentre per il secondo orientamento, al privato danneggiato, anche nella vigenza della suddetta norma, non era precluso dal poter chiedere, in alternativa alla restituzione del bene, direttamente il risarcimento per equivalente.

Estratto: «3- Nel merito, per le considerazioni che seguono, sussiste -nei termini che seguono- il diritto al risarcimento del danno sotto forma di equivalente monetario, espressamente ed unicamente richiesto dal ricorrente con il ricorso in esame (che ha così optato, sin dall’atto di citazione innanzi il giudice ordinario, in alternativa alla restituzione del bene).3.1-Considerata la natura unicamente risarcitoria (per equivalente) della pretesa qui azionata, occorre dare contezza che con la recente sentenza 8.10.2010, n. 293 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale - Corte costituzionale n. 41 del 13.10.2010), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327/2001. Ritiene opportuno il Collegio evidenziare come, nella vigenza della predetta norma, era stato già oggetto di critica, da parte del giudice d’appello, l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto non ammissibile la domanda volta ad ottenere in sede giudiziale, in luogo della restituzione del bene (che in assenza di un valido provvedimento di esproprio deve ritenersi non essere transitato alla proprietà pubblica anche in presenza di irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell’opera pubblica), il solo risarcimento del danno (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez.V. n.2144/2009; C.G.A., Sez. Giurisdizionale, n.486/2009). Con riferimento all'istituto della acquisizione coattiva sanante, già previsto dall'art. 43 DPR 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa si erano infatti registrati due diversi orientamenti. Secondo il primo indirizzo, atteso il tenore letterale della norma (già) contenuta nell’art.43 cit., il privato avrebbe potuto chiedere solo ed unicamente la restituzione del fondo, potendosi fare luogo al risarcimento per equivalente solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione avesse manifestato l’intento di far ricorso alla normativa di cui all'art. 43 citato, disponendo l'acquisizione del fondo al suo patrimonio indisponibile (comma 1); ovvero nel caso in cui quest’ultima, chiamata in giudizio ai fini restitutori, chiedesse al giudice di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. Per il secondo orientamento, al privato danneggiato, anche nella vigenza della suddetta norma, non era precluso dal poter chiedere, in alternativa alla restituzione del bene, direttamente il risarcimento per equivalente "... in presenza di una evidente volontà dell'amministrazione di acquisire l'area, concretizzatasi in atti concludenti quell'avvio alla procedura espropriativa, l'occupazione del suolo alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché in presenza di altrettante inequivoca volontà dei privati di non volere la restituzione dell'area ma l'equivalente in denaro...". (di recente, ancora T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 23 febbraio 2010 , n.373).»

Sintesi: La Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente), spetta al danneggiato, rientrando nella sua sfera di disponibilità l’utilizzo dei singoli mezzi di tutela previsti dall’ordinamento.

Estratto: «3.4-Il Collegio ritiene di poter prendere le mosse da tale argomentazione, pur non potendo condividere del tutto le prospettate conclusioni in ordine alla ipotizzata applicazione, alle questioni come quelle qui in esame, dell’art.940 c.c. secondo cui "Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera" . Ed invero, malgrado l’approfondita ricostruzione dell’istituto della “specificazione”, rimane dubbia la sua applicazione alla proprietà immobiliare e la riconduzione del suolo sine titulo occupato e “irreversibilmente trasformato” alla nozione di “materia”, di cui alla stessa norma.3.5-Ciò posto, ad avviso della Sezione l’espunzione dall’ordinamento dell’art.43 cit. –mercé la richiamata pronunzia della Cirte Costituzionale n.293/2010- non revoca in dubbio le conclusioni cui era già pervenuta la giurisprudenza amministrativa in ordine alla possibilità di adire direttamente la tutela risarcitoria per equivalente, quale alternativa al risarcimento del danno in forma specifica.3.6-Sono ancora condivisibili le linee argomentative tratteggiate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al rapporto tra i suddetti mezzi di tutela risarcitoria. Con la decisione n.268/2009 cit. il consesso di appello siciliano della Giustizia Amministrava, ha affrontato analiticamente la questione in esame attraverso una sua analisi sistematica in relazione a) ai principi generali civilistici in materia di risarcimento del danno incidente sul diritto di proprietà del privato; b) alla disciplina specifica sulle conseguenze derivanti dalla utilizzazione senza titolo di un immobile privato, per scopi di interesse pubblico, accompagnata dalla realizzazione di un’opera pubblica (di cui al già ricordato articolo 43 del testo unico dell’espropriazione); c) alla giurisprudenza civile formatasi in materia di strumenti di tutela del proprietario nelle ipotesi della cosiddetta occupazione “usurpativa”: aspetti tutti da mettere in stretta correlazione alla disciplina dei modi di acquisto, trasferimento e rinuncia dei diritti di proprietà.3.7-Ad avviso del giudice d’appello, “In linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili dalla lettura sistematica degli articoli 2043, 2058 e 2933 del codice civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire, alternativamente, tramite la corresponsione dell’equivalente monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma specifica, attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa inservibile per l’uso. La regola della alternatività non impedisce, ovviamente, la complementarità delle due tutele in particolari casi, considerando che il risarcimento per equivalente va comunque riconosciuto per quelle componenti del pregiudizio economico non riparabili in forma specifica, quali l’indisponibilità del bene nel periodo precedente la perdita della proprietà”. Osserva sempre il C.G.A. che il rapporto tra le due forme di risarcimento è regolato dall’art.2058 c.c. ai sensi del quale si esclude il risarcimento in forma specifica solo qualora ciò sia considerato “eccessivamente oneroso” per il debitore o risulti contrastante con l’economia nazionale: …restrizioni (che) operano “unidirezionalmente”, nel senso che circoscrivono lo spazio applicativo della tutela in forma specifica, ma non delimitano mai l’operatività del diritto al risarcimento per equivalente. (…) Al di fuori di questi limiti espliciti, la previsione dell’alternatività delle due forme di tutela comporta, evidentemente, l’attribuzione al danneggiato del diritto di optare per la modalità risarcitoria ritenuta più idonea a proteggere i propri interessi. Né il giudice, né tanto meno l’autore dell’illecito possono contrastare tale scelta, al di fuori dei confini indicati dall’articolo 2058 del codice civile.Il percorso argomentativo fin qui delineato richiama altresì agli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione che è giunta da tempo a riconoscere il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato, rientrando nella sua sfera di disponibilità l’utilizzo dei singoli mezzi di tutela previsti dall’ordinamento. Con l’ulteriore corollario, evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, che la suddetta regola dell’alternatività non preclude al danneggiante, fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, di apprestare rimedio e risarcire spontaneamente il danno, secondo i principi generali in tema di obbligazione, anche in una forma diversa da quella scelta dal creditore, ed il cui ingiustificato rifiuto a ricevere detta prestazione –ove determinante un aggravamento del danno- comporterebbe all’evidenza una proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. (Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2004, n. 9709).»

Sintesi: Secondo la Corte di Cassazione la regola dell'alternatività della tutela risarcitoria e restitutoria non preclude al danneggiante, fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, di apprestare rimedio e risarcire spontaneamente il danno, secondo i principi generali in tema di obbligazione, anche in una forma diversa da quella scelta dal creditore, ed il cui ingiustificato rifiuto a ricevere detta prestazione –ove determinante un aggravamento del danno- comporterebbe all’evidenza una proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ

Estratto: «3.4-Il Collegio ritiene di poter prendere le mosse da tale argomentazione, pur non potendo condividere del tutto le prospettate conclusioni in ordine alla ipotizzata applicazione, alle questioni come quelle qui in esame, dell’art.940 c.c. secondo cui "Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2006, n. 191 ha chiarito che “nel caso dell'occupazione appropriativa, perfezionandosi con l'irreversibile trasformazione del fondo la traslazione in capo all'amministrazione del diritto di proprietà, il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per equivalente, laddove, nel caso dell'occupazione usurpativa (rectius: nelle ipotesi - in relazione a taluna delle quali non v'è unanimità di consensi - ad essa riconducibili) il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente”.

Estratto: «3. Quanto al merito, la domanda di restituzione dei beni occupati è infondata.La richiamata sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2006, n. 191 ha infatti chiarito che “nel caso dell'occupazione appropriativa, perfezionandosi con l'irreversibile trasformazione del fondo la traslazione in capo all'amministrazione del diritto di proprietà, il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per equivalente, laddove, nel caso dell'occupazione usurpativa (rectius: nelle ipotesi - in relazione a taluna delle quali non v'è unanimità di consensi - ad essa riconducibili) il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente”.Il che è di per sé sufficiente per il rigetto della domanda.Può ulteriormente osservarsi che, pur a prescindere dalla recente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U Espropriazioni (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293), il sistema introdotto dal DPR n. 327/2001 -secondo cui il passaggio di proprietà consegue ad un atto di acquisizione da parte dell'autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico- non è applicabile ai casi in cui l’effetto acquisitivo si sia verificato per accessione invertita in epoca precedente all'entrata in vigore della citata disposizione (cfr. Cass., SS.UU., 21 aprile 2006 n. 9339; 4 maggio 2006, n. 10222). La norma non può pertanto riguardare fattispecie, come quella in esame, in cui l’acquisizione si sia già interamente realizzata all’entrata in vigore del T.U. (l’efficacia quinquennale della dichiarazione di p.u. di cui alla deliberazione consiliare 24 giugno 1995 n. 40 si è esaurita infatti nel 2000): cfr. in termini TAR Lazio, Roma, II, 23 settembre 2005, n. 7356).D’altra parte l'art. 43 cit. non si applica - come disposto dall'art. 57 del medesimo t.u. - ai progetti la cui pubblica utilità sia stata dichiarata prima del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del t.u.), cosicché non è invocabile nella fattispecie la giurisprudenza, richiamata da parte ricorrente, che ha desunto dalla possibilità di acquisizione sanante introdotta dal T.U. il venir meno dell’istituto dell’occupazione acquisitiva. Ne consegue che la pubblica amministrazione, pur in assenza di emanazione del predetto provvedimento ex art. 43, acquisisce ugualmente la proprietà del bene qualora si sia verificata la sua irreversibile trasformazione, secondo i principi stabiliti dall'istituto dell'occupazione appropriativa. Resta pertanto in tali casi esclusa la tutela risarcitoria in forma specifica (restituzione del fondo) essendo ammessa solo quella per equivalente (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 9 febbraio 2007, n. 404; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2006, n. 1968. Sul punto di recente Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20158: l'istituto dell'occupazione appropriativa (ovverosia di quello alla base del quale esiste una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, realizzata dalla P.A. per fini d'interesse generale e perciò non suscettibile di restituzione al privato con il bene in essa irreversibilmente incorporato) si colloca ormai in un contesto di regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, che lo rendono compatibile con la normativa convenzionale, nell'interpretazione datane dalla Corte dei diritti, atteso che il consolidamento della giurisprudenza in tema di occupazione c.d. usurpativa consente al privato di ottenere piena tutela fino alla restitutio in integrum o, qualora non ritenga di avere a ciò interesse, fino al risarcimento integrale del danno).»

Sintesi: La “opzione difensiva” della parte ricorrente – che vede la sostituzione di una domanda “restitutoria” con una “risarcitoria” a seguito dell’irreversibile trasformazione impressa al bene oggetto di occupazione - deve ritenersi ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza.

Estratto: «1. In via preliminare va precisato che, già a partire dall’anno 2006, parte ricorrente ha specificato il petitum del ricorso (che comprendeva già in origine anche la domanda risarcitoria, pur formulata in via subordinata e condizionata) chiedendo esplicitamente la condanna del Comune al risarcimento danni per equivalente monetario, articolato nelle seguenti voci: a) danno subito per effetto della perdita del fondo, da quantificare nella misura pari al valore di mercato del bene alla data della domanda giudiziale, ovvero a quella di irreversibile trasformazione, dalla quale decorreranno anche gli interessi; b) mancati guadagni per la pregressa occupazione, costituiti dagli interessi sulla somma rivalutata liquidata per la perdita, da devalutare anno per anno a decorrere dalla immissione in possesso fino alla domanda risarcitoria; c) applicazione sulle predette voci di rivalutazione monetaria ed interessi legali.Tale “opzione difensiva” della parte ricorrente – che vede la sostituzione di una domanda “restitutoria” con una “risarcitoria” a seguito dell’irreversibile trasformazione impressa al bene oggetto di occupazione - deve ritenersi ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza (si richiamano in proposito le conclusioni in tema di alternatività fra i due rimedi, e di implicita abdicazione al diritto di proprietà, raggiunte nelle sentenze Tar Catania, II, n. 973/2008, n. 1696/08, n. 1697/08, e nella sentenza C.G.A. n. 486 del 25.05.2009; v. inoltre Tar Bologna, 1065/2009). Anche la Suprema Corte di cassazione ha avallato la predetta ricostruzione precisando che “la perdita della proprietà da parte del privato non è conseguenza dell'accessione invertita, ma, in modo speculare, è l'opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un'implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, senza che da ciò consegua, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'ente pubblico (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814, confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni unite 13 novembre 2000 n. 1172).” (Cass., I, 9173/2005).Va, intanto, ricordato in punto di fatto che: a) l’immobile in esame è stato oggetto di occupazione d’urgenza decretata nell’anno 1991, poi dichiarata illegittima con sentenza di questo Tar n. 1086/2000; b) la deliberazione del Consiglio comunale di Patti n. 78/1989 che disponeva l’assegnazione del terreno alla Cooperativa Edilizia Trinacria è stata annullata con D.P.R.S. n. 425/2002; c) l’immobile, continua ad essere di fatto occupato dagli edifici eretti ed assegnati alla Coop. Trinacria e quindi sottratto alla disponibilità dell’avente diritto, tanto che costui ha ormai rinunciato all’azione restitutoria chiedendo soltanto il risarcimento dei danni patiti.L’occupazione così determinatasi risulta comunque collegata – pur in maniera “mediata” – con l’esercizio del pubblico potere espresso dal Comune attraverso atti amministrativi illegittimi (non inesistenti), sicché si radica in materia la giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 come interpretato da Corte cost. 191/2006 (per una fattispecie analoga si veda Cass. SS.UU., 1787/2010).In conclusione, il Collegio può legittimamente procedere all’esame della domanda risarcitoria come formulata nella memoria difensiva del 27 febbraio 2008 e dichiararla accoglibile per quanto si dirà appresso.»

Sintesi: Spetta pur sempre al danneggiato (pur se in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato resta la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato) la scelta dell'opzione maggiormente satisfattiva, in concreto, per il proprio interesse.

Estratto: «Appare evidente che se dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 discende la piena riespansione del principio, di matrice CEDU, comunitario e costituzionale, per il quale la restituzione dell'area occupata sine titulo non può essere impedita se non per autonoma scelta del privato che rinunci alla restituzione, nella fattispecie la ricorrente ha previamente e in via principale limitato la sua domanda al risarcimento dei danni dovuti a seguito della occupazione sine titulo disposta dalla P.A. in suo danno, con la rivalutazione ed interessi, ritenendo l’ipotesi restitutoria come del tutto residuale.Del resto, deve riconoscersi che spetta pur sempre al danneggiato (pur se in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato resta la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato) la scelta dell'opzione maggiormente satisfattiva, in concreto, per il proprio interesse.2.2 - In tal senso quindi può esaminarsi e accogliersi la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra Casavola.»

Sintesi: Seppure, in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato resta la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato, spetta, in ultima analisi, a quest’ultimo la scelta dell’opzione maggiormente satisfattiva.

Estratto: «Nel merito, la sentenza n° 342/2009 aveva disposto in alternativa o il risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale del fondo, oltre rivalutazione e interessi legali, ed il contestuale trasferimento della proprietà al Comune sulla base di accordo, o la restituzione del fondo e il risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo, salvo l’eventuale esercizio del potere di cui all’art. 43 del d.P.R. n° 327/2001.Rispetto al giudicato, nella perdurante inerzia amministrativa a fronte di tutte le possibilità esecutive offerte, è sopravvenuta la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del d.P.R. n° 327/2001, con sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2010, pubblicata in data 08 ottobre 2010, che pur non incidendo su situazioni esaurite, tuttavia, ad ogni evidenza, preclude l’adozione dell’atto di acquisizione sanante non emesso prima che la norma attributiva del relativo potere fosse espunta dall’ordinamento.Ne discende la piena riespansione del principio, di matrice CEDU, comunitaria e costituzionale, per il quale la restituzione dell’area occupata sine titulo non può essere impedita, se non per autonoma scelta del privato che rinunci alla restituzione.In sede di ricorso per ottemperanza, il ricorrente ha specificato l’originaria domanda risarcitoria, limitandola al solo “pagamento del risarcimento del danno dovuto con la rivalutazione e gli interessi di legge”, id est al solo risarcimento per equivalente monetario.Conseguentemente, seppure in adesione alla consolidata giurisprudenza CEDU, la restituzione del fondo illegittimamente occupato resta la modalità ripristinatoria che garantisce, in astratto, il livello più elevato di effettività e pienezza della tutela per il danneggiato, spetta, in ultima analisi, a quest’ultimo la scelta dell’opzione maggiormente satisfattiva, in concreto, per il proprio interesse, scelta che può essere dichiarata anche in sede di ottemperanza, non essendo stata preclusa dal giudicato che, come osservato, contemplava in alternativa o la restituzione al proprietario e il risarcimento del danno da perdita del godimento del fondo, ovvero il risarcimento per equivalente monetario del danno da perdita/abdicazione al diritto di proprietà.Pertanto, ferma la devoluzione al giudice ordinario, che risulta essere stato già adito in tal senso, di ogni questione attinente all’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, in questa sede residua la determinazione del quantum risarcitorio che l’amministrazione è tenuta a corrispondere al ricorrente in adempimento alla sentenza n° 342/2009, tenuto conto dei summenzionati fatti sopravvenuti (declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 T.U. n° 327/2001; opzione per il solo risarcimento per equivalente monetario).»

Sintesi: L'esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest'ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l'esercizio in giudizio dell'azione risarcitoria.

Estratto: «III. Accertata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale, occorre porsi il problema delle modalità di riparazione del danno subito dai ricorrenti, i quali hanno chiesto il risarcimento del danno per equivalente attesa l'irreversibile trasformazione del fondo.Come già affermato con numerose pronunce (anche) di questa Sezione, nel nostro ordinamento non può più ritenersi sussistente l'istituto - di creazione giurisprudenziale - della c.d."occupazione appropriativa", secondo il quale, anche in assenza di un provvedimento ablatorio, l'Amministrazione acquista, a titolo originario, la proprietà dell'area altrui, in virtù della trasformazione irreversibile della stessa ed in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità.Attualmente l’art.43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico sugli espropri) consente, secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, di ritenere definitivamente superato l'istituto dell'accessione invertita mediante occupazione appropriativa (in merito vedi C.G.A., sez. giur., 29 maggio 2008, n. 490).Tale norma prevede che qualora un immobile venga utilizzato per scopi di interesse pubblico e sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'Amministrazione possa acquisirne la proprietà con atto formale di natura ablatoria e discrezionale, risarcendo al privato il relativo danno (cfr., altresì, C.G.A., sez. giur., 8 ottobre 2007, n. 915); cosicché , nel caso di occupazione sine titulo, vi è un illecito, l'autore del quale ha l'obbligo di restituire il suolo, oltre a risarcire il danno cagionato, sempreché non venga adottato un espresso atto di acquisizione (cfr. giurisprudenza già citata).Deve, pertanto, ritenersi che il trasferimento della proprietà del bene non possa attualmente collegarsi alla unilaterale volontà del privato di rinunciare al proprio diritto (la quale è da ritenersi implicita nella richiesta di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della disponibilità del bene), essendo comunque necessaria l'adozione di espresso decreto di acquisizione sanante da parte della Amministrazione interessata (in tal senso TAR Puglia Bari, III, 14 luglio 2008, n. 1751; cfr. anche C.g.a. dec. 26 luglio 2006 n. 440).Rileva in proposito il collegio che, l'esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest'ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l'esercizio in giudizio dell'azione risarcitoria.D 'altra parte, l'inerzia dell'amministrazione nell'adottare l'atto formale di acquisizione non è indicativa di una mancanza di volontà di acquistare il bene, anzi, al contrario, la volontà dell'ente di acquistare l'area si è concretizzata in atti concludenti quali l'avvio della procedura espropriativa, l'occupazione dei beni e la trasformazione degli stessi operata -seppure illegittimamente- per il conseguimento di fini di pubblica utilità. Detta manifestazione di volontà che induce a ritenere venuta meno l'intenzione di restituzione del fondo ben può cogliersi nei fatti concludenti prima menzionati, consentendo al Giudice di accogliere la domanda risarcitoria del privato, facendo però contestualmente obbligo all'amministrazione di adottare l'atto formale di trasferimento ex articolo 43 testo unico espropriazioni.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo, il proprietario può optare per la restituzione del bene o per il risarcimento del danno relativo al periodo della sua mancata utilizzazione. L’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude infatti a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.

Estratto: «Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio rileva, in diritto, che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuta negli atti di causa si ricava che il procedimento di espropriazione, incardinato in danno del ricorrente entro i termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non si è concluso nel termine quinquennale di efficacia della legittima occupazione intervenuta con provvedimento n. 3 del 20/3/90 con immissione in possesso in data 11/5/1990.L’occupazione è divenuta pertanto illegittima a decorrere dal 12/05/1995 per effetto dell’art. 20, comma 2 della L. n. 865/71 che prescrive che l’occupazione legittima non può protrarsi oltre cinque anni dalla data del relativo decreto.Il Decreto di espropriazione n. 19/2000 non notificato al ricorrente e non trascritto, dal che scaturisce la tempestività del gravame di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti, non costituisce pertanto legittima conclusione del procedimento espropriativo, essendo intervenuto successivamente alla perdita di efficacia della legittima occupazione dell’area in questione e configurando un chiaro esempio di occupazione illegittima.In tali casi il proprietario può optare per la restituzione del bene o, come nel caso di specie per il risarcimento del danno relativo al periodo della sua mancata utilizzazione . Del resto, la volontà dell’ente di acquisire l’area si è concretizzata in atti concludenti quali l’avvio della procedura espropriativa, l’occupazione dei beni e la trasformazione degli stessi operata per il conseguimento di fini di pubblica utilità .Rileva in proposito il Collegio che, l’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.Per altro verso, l’inerzia, ad oggi, dell’Amministrazione nell’adottare l’atto formale di acquisizione a carattere sanante, non è indicativa di una mancanza di volontà di acquisire il bene, che anzi si è espressa nell’inizio della procedura espropriativa (sia pure non legittimamente portata a compimento) e soprattutto nella realizzazione dell’opera pubblica.Nel caso di specie, quella manifestazione di volontà che ab extra fa venire meno l’obbligo di restituzione ben può cogliersi nei fatti concludenti prima menzionati e consentire al Giudice di accogliere la domanda risarcitoria del privato, facendo però contestualmente obbligo all’Amministrazione di adottare l’atto formale di trasferimento ex art. 43 T.U. Espropriazioni.»

Sintesi: L’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.

Estratto: «Il Collegio, rileva, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuti negli atti di causa, che il procedimento di espropriazione posto in essere in danno del ricorrente , entro i termini prefissati di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è stato concluso, e pertanto l’ultronea occupazione delle aree de quibus operata dal comune di Catania, che le ha irreversibilmente trasformate, va qualificata come usurpativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2095 del 3/5/05, C.G.A., sent. n. 59 del 18/2/2008).Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nei casi di occupazione usurpativa il proprietario può optare per la restituzione del bene o per il risarcimento del danno; in tale ultimo caso è nel momento della proposizione della domanda risarcitoria che si realizza la perdita del diritto di proprietà (C.G.A. sentenze n. 49 e n. 52 del 18/2/2009, Cass. SS. UU. Sent. n. 19501 del 16/7/2008), momento che, nella specie, va a coincidere con la proposizione del ricorso in epigrafe con il quale espressamente si richiede il risarcimento, implicitamente rinunciandosi ogni richiesta restitutoria.Del resto, la volontà dell’ente di acquisire l’area si è concretizzata in atti concludenti quali l’avvio della procedura espropriativa, l’occupazione dei beni e la trasformazione degli stessi operata per la conseguimento di fini di pubblica utilità .Rileva al proposito il Collegio che, l’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.Per altro verso, l’inerzia, ad oggi, dell’Amministrazione nell’adottare l’atto formale di acquisizione a carattere sanante, non è indicativa di una mancanza di volontà di acquisire il bene, che anzi si è espressa nell’inizio della procedura espropriativa e nell’emanazione di un decreto di esproprio non registrato e non notificato all’interessato e , quindi non portata a compimento e soprattutto nella realizzazione dell’opera pubblica.Nel caso di specie, quella manifestazione di volontà che ab extra fa venire meno l’obbligo di restituzione ben può cogliersi nei fatti concludenti prima menzionati e consentire al Giudice di accogliere la domanda risarcitoria del privato, facendo però contestualmente obbligo all’Amministrazione di adottare l’atto formale di trasferimento ex art. 43 T.U. Espropriazioni .»

Sintesi: La scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato. Gli strumenti di tutela del soggetto interessato, infatti, rientrano nella disponibilità della parte, la quale, in base alle circostanze, può ritenere preferibile l’una o l’altra forma di realizzazione dell’interesse leso dal comportamento illecito del danneggiante. Tale principio opera anche nei casi in cui il danno discenda dalla materiale apprensione di un bene e dalla sua radicale trasformazione fisica.

Estratto: «4. – Il secondo punto di valutazione che si impone al Collegio in ordine alla controversia sottoposta al suo esame è riferito alla applicabilità o meno delle disposizioni contenute nell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 a fattispecie ablatorie che, caratterizzate da una evidente forma patologica, siano temporalmente riconducibili, quanto meno con riferimento all’avvio della relativa procedura, ad un’epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del Testo unico sulle espropriazioni.Il citato art. 43, come è noto, ha introdotto una normativa speciale sugli effetti dell'illegittimità dell'atto, che appare prevalente rispetto a quella generale, pur successiva, rintracciabile nella legge sul procedimento. Detta norma stabilisce, infatti, che "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo".Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l'acquisizione possa essere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del procedimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di acquisizione, sia esclusa comunque la restituzione del bene.Resta pur sempre ben chiaro nella norma che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante si caratterizza per la discrezionalità sussistente in capo all’Amministrazione ai fini della scelta sul “se” adottare tale atto ovvero affrontare – l’eventuale – controversia giurisdizionale e la conseguente decisione del giudice amministrativo in merito alla possibilità di restituire il fondo ovvero di risarcire il danno.Posto che, come nella specie è documentalmente dimostrato e comunque non costituisce oggetto di dubbio tra i controvertenti (cfr. sul punto la difesa del Comune resistente), la vicenda qui in esame è caratterizzata dalla patologica attività dell’Amministrazione, che non ha mai adottato il provvedimento conclusivo della procedura espropriativa e che in merito ai fondi fatti oggetto di occupazione acquisitiva non è stata proposta dai ricorrenti alcuna domanda restitutoria, orientando gli stessi la loro principale domanda verso il risarcimento dei danni subiti, siffatto comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente, accompagnato dalla documentata dimostrazione dell’ormai intervenuta trasformazione irreversibile dei fondi per la realizzazione di abitazioni di edilizia economica e popolare, di talché non è materialmente possibile la restituzione dei fondi ai ricorrenti, costituiscono elementi utili a ritenere che al giudice adito non rimane che valutare la sola domanda risarcitoria proposta, anche in assenza di provvedimento di acquisizione da parte dell’Ente.5. – D’altronde recentemente, pur tenendo conto di orientamenti non univoci in materia espressi dalla giurisprudenza amministrativa, è stato affermato che (cfr. Cons. giust. reg. sic. 25 maggio 2009 n. 486 e la precedente 18 febbraio 2009 n. 51, i cui contenuti qui di seguito si sintetizzano nei passaggi salienti):- in linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili dalla lettura sistematica degli articoli 2043, 2058 e 2933 del codice civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire, alternativamente, tramite la corresponsione dell’equivalente monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma specifica, attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa inservibile per l’uso;- la regola della alternatività non impedisce, ovviamente, la complementarità delle due tutele in particolari casi, considerando che il risarcimento per equivalente va comunque riconosciuto per quelle componenti del pregiudizio economico non riparabili in forma specifica, quali l’indisponibilità del bene nel periodo precedente la perdita della proprietà. Inoltre, la regola dell’alternatività è puntualmente ribadita nell’ambito del risarcimento del danno derivante dall’attività provvedimentale illegittima; in particolare, l’articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, contiene un esplicito riferimento ad entrambi i tipi di risarcimento e reintegrazione del pregiudizio, posti sullo stesso piano;- nella sistematica civilistica si prevedono anche alcune specifiche disposizioni dirette a regolare il rapporto fra le due forme di tutela. In questa direzione, l’articolo 2058 del codice civile esclude il risarcimento in forma specifica solo qualora ciò sia considerato "eccessivamente oneroso" per il debitore o risulti contrastante con l’economia nazionale. Si veda anche sul punto l’art. 2933, comma secondo, del codice civile e le relative interpretazioni in merito offerte sia dalla giurisprudenza civilistica che da quella amministrativa (si veda in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2005 n. 2095 e Sez. IV, 3 maggio 2005 n. 2140);- nella prospettiva del codice si muove ragionevolmente dall’idea secondo cui il risarcimento in forma specifica comporti, per il debitore, un sacrifico maggiore del risarcimento meramente patrimoniale e, pertanto, si prevedono alcune eccezionali limitazioni. Tali restrizioni operano "unidirezionalmente", nel senso che circoscrivono lo spazio applicativo della tutela in forma specifica, ma non delimitano mai l’operatività del diritto al risarcimento per equivalente.Fermo quanto sopra, al di fuori di questi limiti espliciti, la previsione dell’alternatività delle due forme di tutela comporta, evidentemente, l’attribuzione al danneggiato del diritto di optare per la modalità risarcitoria ritenuta più idonea a proteggere i propri interessi. Né il giudice, né tanto meno l’autore dell’illecito possono contrastare tale scelta, al di fuori dei confini indicati dall’articolo 2058 del codice civile. In particolare, non è attribuito al danneggiante il potere di paralizzare - automaticamente - la domanda risarcitoria per equivalente proposta dall’interessato, mediante la mera offerta di una riparazione in forma specifica. Non vi sono, quindi, limiti espliciti, o derivanti da principi di creazione giurisprudenziale, alla utilizzabilità dell’ordinario strumento di tutela del risarcimento per equivalente.In termini generali, peraltro, la Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato (si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6960). Gli strumenti di tutela del soggetto interessato, infatti, rientrano nella disponibilità della parte, la quale, in base alle circostanze, può ritenere preferibile l’una o l’altra forma di realizzazione dell’interesse leso dal comportamento illecito del danneggiante. Tale principio opera anche nei casi in cui il danno discenda dalla materiale apprensione di un bene e dalla sua radicale trasformazione fisica, e il risarcimento in forma specifica miri alla restituzione del bene, ovviamente nel suo stato originario e con le medesime potenzialità di utilizzazione presenti prima dell’evento dannoso.La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che la regola dell’alternatività non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione, e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno, anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità, per quest'ultimo, di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta, tuttavia, la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 2004, n. 9709).In questa prospettiva, quindi, solo il comportamento materiale dell’autore dell’illecito, che si sostanzia nella concreta eliminazione del danno, potrebbe comportare la riduzione, anche cospicua, dell’obbligazione risarcitoria, secondo le coordinate dell’articolo 1227 del codice civile. E non potrebbe escludersi nemmeno che il danneggiante riesca ad eliminare completamente il danno prima della pronuncia della sentenza di condanna.Ma occorre ribadire, che, per la giurisprudenza della Cassazione, anche in queste ipotesi, la condotta del debitore non è sempre idonea a fermare – ope iuris - la pretesa risarcitoria del danneggiato, il quale, in base alle circostanze concrete - potrebbe rifiutare, giustificatamene, il risarcimento specifico, preferendo l’equivalente monetario. Si pensi ai casi in cui la restituzione della cosa avvenga a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’illecito e dall’inizio dell’utilizzazione dell’immobile.6. – In ragione di quanto fin qui osservato può affermarsi che la disciplina specifica contenuta nell’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni non prevede, in materia di risarcimento del danno subito dal proprietario, regole contrastanti con i principi generali espressi dal codice civile e dallo stesso articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.La specialità della normativa si innesta nel quadro sistematico della tutela risarcitoria, dettando alcune significative deroghe, le quali, tuttavia, non intaccano la persistente cogenza del principio di alternatività tra la tutela risarcitoria e la reintegrazione in forma specifica.La disposizione, sul piano letterale, descrive un meccanismo caratterizzato dalla sequenza tra una richiesta di restituzione del bene e una determinazione del soggetto pubblico diretta ad operare l’acquisizione del bene e la conseguente metamorfosi della pretesa alla restituzione del bene in un diritto di credito al risarcimento del danno per equivalente.Non sembra dubitabile, quindi, che il nuovo istituto introdotto dall’articolo 43 intenda eliminare la cosiddetta "anomalia" dell’occupazione appropriativa, di origine giurisprudenziale, ma poi recepita dal legislatore, conseguente al fatto materiale dell’irreversibile trasformazione dell’immobile (seppure nell’ambito di una efficace dichiarazione di pubblica utilità), riconducendo sempre il trasferimento coattivo dell’immobile, in danno del proprietario, ad un motivato provvedimento dell’amministrazione, ascrivibile al genus degli atti espropriativi per ragioni di interesse pubblico.Ma, appunto, tanto la lettera della disposizione, quanto la sua ratio, intendono regolare, innovativamente, le ipotesi di trasferimento coattivamente imposte al proprietario, senza nulla dire in ordine alla perdita della proprietà derivante da una scelta spontanea dell’interessato: in tale secondo caso devono applicarsi i principi comuni in materia di risarcimento del danno.Nella prospettiva civilistica delle modalità di attuazione della tutela risarcitoria, quindi, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione, non emergono ostacoli di sorta in ordine alla possibilità, per il privato danneggiato, di chiedere il risarcimento per equivalente, anziché la restituzione del bene.Detta domanda è certamente ammissibile, sul piano processuale, ferma restando la possibilità di verificare se, sul piano sostanziale e "materiale", il danno sia stato già, in tutto o in parte, eliminato dall’amministrazione, mediante la rimessione in pristino dell’immobile e la sua effettiva messa a disposizione in favore del proprietario spossessato. Detta circostanza di fatto, che deve essere dimostrata dall’amministrazione autrice dell’illecito e presuppone, in ogni caso, l’assenza di un rifiuto giustificato del danneggiato, peraltro, può rilevare ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 1227 del codice civile e non paralizza, sul versante processuale, l’ammissibilità della richiesta di risarcimento per equivalente. Né, per quanto si è sopra osservato, può assumere una qualche valenza la circostanza che i fatti siano intervenuti in epoca precedente rispetto all’entrata in vigore dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001.»

Sintesi: La scelta del tipo di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, spetta al danneggiato.

Estratto: «4.4. Diverse considerazioni vanno operate in relazione all’area di sedime del fabbricato, e ciò in considerazione che la domanda proposta, in via principale, dai ricorrenti (in particolare di quelli di cui al ricorso n.1554/09), dà luogo, ad avviso del Collegio, ad una vera e propria azione di restituzione, siccome disciplinata dall’art. 43 comma 3 del d.P.R. n. 327 del 2001. Ai sensi di tale disposizione, «qualora […] sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo».Orbene, nessuna delle memorie prodotte dal Comune di Gela – che peraltro, in ipotesi, avrebbero dovuto essere notificate considerato l’allargamento del thema decidendum - nell’ambito degli odierni giudizi presenta una richiesta espressa ovvero comunque implicitamente desumibile, di esclusione, da parte del G.A. della restituzione del bene occupato «senza limiti di tempo», cosicché, questo Tribunale deve necessariamente disporre la immediata restituzione dello stesso.Tale conclusione riposa su una doppia considerazione: la prima, che la scelta del tipo di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, spetta al danneggiato; la seconda, decisiva, relativa alla circostanza che ha visto il Comune non richiedere al Tribunale di escludere la restituzione del bene senza limiti di tempo: ciò, ad avviso del Collegio, ha integrato una vera e propria rinuncia alla cd. «acquisizione giudiziaria» di cui ai commi 3 e 4 del pluricitato art.. 43.4.5. Ciò posto, disposta la restituzione dell’area di sedime, va, ulteriormente, accolta la domanda di risarcimento del danno per lo spossessamento ai sensi dell’art. 2043 c.c., e ciò sulla base di un criterio di raffronto con il valore reale del bene al momento dell’occupazione, in ragione di tutto il tempo della durata dell’occupazione fino all’effettiva restituzione, ed individuato nel saggio legale d’interessi sulla somma che esprime il valore venale dell’immobile al momento iniziale dell’occupazione stessa.»

Sintesi: L’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.

Estratto: «Il Collegio, prima di procedere all’esame delle richieste risarcitorie formulate da parte ricorrente con il ricorso introduttivo, rileva, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuti negli atti di causa, che il procedimento di espropriazione posto in essere in danno della ricorrente è scaturito dalle delibere di G.M. n. 22 del giorno 11/02/2000 e n. 57 del 12/03/2001 con le quali è stato approvato il progetto per la realizzazione delle opere de quibus, ed è stato stabilito che le procedure espropriative dovessero essere espletate entro il termine di tre anni decorrente dalla richiamata delibera n. 57/01, seguite dall’ordinanza n. 99 del 2/5/01 con la quale è stata disposta l’occupazione dell’area, di fatto intervenuta in data 3/8/01.Poiché entro i termini prefissati di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità il comune di Noto non ha concluso il procedimento espropriativo, l’ultronea occupazione delle aree de quibus operata dal comune di Noto, che le ha irreversibilmente trasformate, va qualificata come usurpativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2095 del 3/5/05, C.G.A., sent. n. 59 del 18/2/2008).Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nei casi di occupazione usurpativa il proprietario può optare per la restituzione del bene o per il risarcimento del danno; in tale ultimo caso è nel momento della proposizione della domanda risarcitoria che si realizza la perdita del diritto di proprietà (C.G.A. sentenze n. 49 e n. 52 del 18/2/2009, Cass. SS. UU. Sent. n. 19501 del 16/7/2008), momento che, nella specie, va a coincidere con la proposizione del ricorso in epigrafe con il quale espressamente si richiede il risarcimento, implicitamente rinunciandosi ogni richiesta restitutoria.Del resto, la volontà dell’ente di acquisire l’area si è concretizzata in atti concludenti quali l’avvio della procedura espropriativa, l’occupazione dei beni e la trasformazione degli stessi operata per la conseguimento di fini di pubblica utilità .Rileva al proposito il Collegio che, l’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.Per altro verso, l’inerzia, ad oggi, dell’Amministrazione nell’adottare l’atto formale di acquisizione a carattere sanante, non è indicativa di una mancanza di volontà di acquisire il bene, che anzi si è espressa nell’inizio della procedura espropriativa (sia pure non portata a compimento) e soprattutto nella realizzazione dell’opera pubblica.Nel caso di specie, quella manifestazione di volontà che ab extra fa venire meno l’obbligo di restituzione ben può cogliersi nei fatti concludenti prima menzionati e consentire al Giudice di accogliere la domanda risarcitoria del privato, facendo però contestualmente obbligo all’Amministrazione di adottare l’atto formale di trasferimento ex art. 43 T.U. Espropriazioni .»

Sintesi: Nei casi di occupazione usurpativa, il proprietario può optare per la restituzione del bene o il risarcimento del danno.

Estratto: «Il ricorso deve quindi essere accolto solo limitatamente al ricorrente Parisi Saverio. L’intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità qualifica l’occupazione del fondo del ricorrente come usurpativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2095). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei casi di occupazione usurpativa, il proprietario può optare per la restituzione del bene o il risarcimento del danno; in tale ultimo caso, è nel momento della proposizione della domanda risarcitoria che si realizza la perdita del diritto di proprietà (CGARS, 18 febbraio 2009, nn. 49 e 52; Cass. SS. UU., 16 luglio 2008, n. 19501); sotto il profilo della quantificazione, il danno deve «… essere commisurato al valore pieno del terreno perduto, stante l'inapplicabilità a tale tipo di occupazione, in relazione al suo carattere abusivo, della l. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, da riferirsi esclusivamente alla occupazione "appropriativa"…» (CGARS, sent. 49, citata); deve inoltre essere liquidato il danno causato dalla illegittima occupazione, non avendo il proprietario potuto esercitare il suo diritto nel periodo fra l’inizio della occupazione illegittima e la perdita del diritto di proprietà, che – come si è visto – deve essere collocata nel momento di proposizione della domanda di risarcimento; tale tipologia di danno va liquidata mediante l’utilizzo del criterio di cui all’art. 43 DPR 327/01, che «…seppure riferito al provvedimento di acquisizione sanante, può assumere portata generale (trattandosi, del resto di disposizione non completamente innovativa, corrispondente anche ad un consolidato indirizzo interpretativo giurisprudenziale)» (CGARS, ibidem); tale criterio prevede che debbano essere liquidati gli interessi a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo; sul punto, condivisibilmente, il CGARS precisa come il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi «…non può corrispondere al valore del bene al momento della perdita della proprietà, ma deve essere determinato con riferimento al valore del bene in ciascun anno di occupazione senza titolo» (CGARS, ibidem).»

Sintesi: Accoglibile è la domanda risarcitoria qualora gli interessati abbiano chiesto il risarcimento per equivalente, affermando di non avere più interesse alla restituzione dell’immobile, ormai irreversibilmente trasformato, in seguito alla materiale realizzazione dell’opera pubblica.

Estratto: «1.Gli interessati chiedono il risarcimento per equivalente, affermando di non avere più interesse alla restituzione dell’immobile, ormai irreversibilmente trasformato, in seguito alla materiale realizzazione dell’opera pubblica. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti deve essere accolta.2.Al riguardo, sussiste la responsabilità solidale del comune e dell’amministrazione regionale, i quali hanno contribuito alla realizzazione dell’evento dannoso, adottando i contestati provvedimenti ed eseguendo la correlata attività esecutiva.3.La responsabilità delle amministrazioni intimate sussiste in relazione a tutte le componenti oggettive e soggettive. Infatti, il pregiudizio connesso alla perdita della disponibilità materiale ed economica del bene è certamente dimostrato. Anche la colpa delle amministrazioni può ritenersi pienamente comprovata, in mancanza di contrarie asserzioni delle parti intimate.4.In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto.»

Sintesi: Nella prospettiva del codice civile, al di fuori di alcune eccezionali limitazioni della tutela risarcitoria in forma specifica (art. 2058 c.c.), la previsione dell’alternatività delle due forme di tutela (per equivalente e in forma specifica), comporta l’attribuzione al danneggiato del diritto di optare per la modalità risarcitoria ritenuta più idonea a proteggere i propri interessi. Né il giudice, né tanto meno l’autore dell’illecito possono contrastare tale scelta, al di fuori dei confini indicati dall’articolo 2058 del codice civile.

Sintesi: La Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente), spetta al danneggiato che, in base alle circostanze, può ritenere preferibile l’una o l’altra forma di realizzazione dell’interesse leso dal comportamento illecito del danneggiante. Tale principio opera anche nei casi in cui il danno discenda dalla materiale apprensione di un bene e dalla sua radicale trasformazione fisica.

Estratto: «1.In linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili dalla lettura sistematica degli articoli 2043, 2058 e 2933 del codice civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire, alternativamente, tramite la corresponsione dell’equivalente monetario...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.