Come individuare chi ha diritto al risarcimento per la perdita della proprietà di un immobile

Sintesi: Ai fini dell'individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell’avente diritto all’indennità di espropriazione, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale e presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea individuazione del destinatario del pagamento; oggetto del giudizio non è, infatti, l’accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l’avente diritto al risarcimento.

Sintesi: L’avente diritto al risarcimento da occupazione sine titulo può sempre ragionevolmente essere individuato in colui il quale, pur senza dover necessariamente essere titolare della proprietà dell’immobile, si trovi con esso in una relazione qualificata che ne legittimi l’individuazione da parte dell’espropriante quale destinatario degli atti ablatori.

Estratto: «Al riguardo, la S.C. ha di recente precisato che, ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell’avente diritto all’indennità di espropriazione, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale e presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea individuazione del destinatario del pagamento; oggetto del giudizio non è, infatti, l’accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l’avente diritto al risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2012, nr. 7904).Nel caso che qui occupa, al di là delle risultanze catastali riferite – come è ovvio – al momento in cui fu emesso il decreto di occupazione, non può non assumere forte rilevanza indiziaria il fatto che fu lo stesso espropriante, all’atto dell’adozione e della successiva notifica degli atti della procedura ablatoria, a individuare quali destinatari di essa gli odierni appellati (come si evince, ad esempio, dal verbale di immissione in possesso del 23 agosto 1990).A fronte di ciò, poco pregio hanno le opposte deduzioni della parte appellante, basate sull’argomentazione logica per cui la particolare ubicazione dell’edificio, all’interno della fascia del demanio marittimo, indurrebbe a escludere che su di esso potesse insistere un diritto di proprietà di privati; l’argomentazione è ragionevole, ma lo è almeno altrettanto quella per cui, se effettivamente l’Amministrazione avesse avuto contezza di un’appartenenza demaniale dell’immobile, non si comprenderebbe il perché al fine di acquisirlo abbia promosso una procedura espropriativa.Tali ultimi rilievi portano all’ulteriore considerazione per cui l’avente diritto al risarcimento da occupazione sine titulo può sempre ragionevolmente essere individuato in colui il quale, pur senza dover necessariamente essere titolare della proprietà dell’immobile, si trovi con esso in una relazione qualificata che ne legittimi l’individuazione da parte dell’espropriante quale destinatario degli atti ablatori.»

Sintesi: Nel caso di domanda di risarcimento danni, la proprietà del terreno non costituisce l'oggetto della pretesa, ma deve essere dimostrata solo al fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno. A tale limitato fine non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, potendo il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza della predetta legittimazione formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto.

Estratto: «Parimenti infondata è l’eccezione preliminare attinente alla inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, per non essere stata fornita la prova della proprietà del fondo in capo ai ricorrenti.In proposito si osserva che, nel caso di domanda di risarcimento danni, la proprietà del terreno non costituisce l'oggetto della pretesa, ma deve essere dimostrata solo al fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno.A tale limitato fine non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, potendo il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza della predetta legittimazione formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto (così Cass., I, 26.3.1997, n. 2701).Nel caso di specie, la prova della contestata legittimazione deriva dalle visure catastali storiche del terreno in questione (doc. 43 delle produzioni 17.2.2011 di parte ricorrente).»

Sintesi: Difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo, il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita), in favore della pubblica amministrazione.

Estratto: «Nella decisione impugnata si afferma che il C. non era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bene per effetto di accessione invertita, verificatasi in data 10 marzo 1989, alla scadenza del periodo di occupazione, prima dell'acquisto del suolo da parte del ricorrente medesimo con atto del 21 marzo 1990. Risulta così correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, secondo cui difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della pubblica amministrazione (Cass., Sez. Un., 23 maggio 2008, n. 8978; Cass., 16 luglio 2004, n. 13162; Cass., 27 agosto 1999, n. 8978).Sostiene il ricorrente che, avendo egli trascritto in datai 6 novembre 1982 la domanda relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, accolta con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1067 del 9 marzo 1990, dovrebbe tenersi conto della retroattività di tale pronuncia, in virtù dell'effetto prenotativi conseguente alla trascrizione della domanda. La censura non può essere condivisa.In primo luogo va osservato che le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 c.c., secondo un orientamento granitico di questa Corte, hanno natura costitutiva, e, pertanto, operano ex nunc quel mutamento sostanziale che avrebbe dovuto verificarsi a seguito del consenso prestato dalla parte che vi si era obbligata (Cass., 19 maggio 2005, n. 10600; Cass. 4 luglio 2003, n. 10564; Cass., 26 febbraio 2003, n. 2864). Nè vale al riguardo invocare il disposto del l'art. 2652 cod. civ., n. 2, che prevede la trascrizione delle domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti fra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica (Cass. 17 maggio 1982, n. 3058).D'altra parte, essendo intervenuto l'atto pubblico di compravendita durante la pendenza dei termini per impugnare l'invocata decisione della Corte di appello, il titolo costituente l'acquisto della proprietà in capo al C. è quello avente natura negoziale.Inoltre la sentenza stessa, che non risulta neppure trascritta, come espressamente previsto dall'art. 2652 c.c., comma 2, n. 2, potrebbe in ipotesi operare nei confronti di successivi acquisti a titolo derivativo, ove trascritti dopo la predetta domanda ex art. 2932 c.c., ma non può incidere su quello, a titolo originario, precedentemente verificatosi per effetto dell'occupazione espropriativa.»

Sintesi: Non può dubitarsi della legittimazione per ottenere il risarcimento del danno invocato per effetto della illegittimità della concessione edilizia in capo al soggetto titolare del permesso di costruire annullato, nonché in capo alla parte ricorrente nel giudizio impugnatorio culminato nella sentenza di annullamento che, essendo passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile anche con riguardo ad eventuali questioni di legittimazione non proposte in quella sede.

Estratto: «1.3 Del pari destituita di fondamento è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune poiché la impresa ricorrente non rivestirebbe la qualità di proprietaria del fondo interessato dalla concessione edilizia parzialmente annullata. Non può dubitarsi della legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente per ottenere il risarcimento del danno invocato per effetto della illegittimità della concessione, quale soggetto titolare del permesso di costruire annullato, nonché quale parte ricorrente nel giudizio impugnatorio culminato nella sentenza di annullamento che, essendo passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile anche con riguardo ad eventuali questioni di legittimazione non proposte in quella sede.»

Sintesi: E' inammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'interveniente ad opponendum nei confronti della resistente.

Estratto: «Va infine dichiarata l’inammissibilità della richiesta risarcitoria formulata in via subordinata dagli intervenienti ad opponendum nei confronti dei soggetti resistenti notificatari del gravame, nel caso di illegittimità accertata in via giudiziale.Trattasi infatti domanda irrituale, formulata da soggetti costituiti per l’appunto mediante intervento, senza dunque vantare alcuna propria titolarità di diritti od interessi né in qualità di ricorrenti né di controinteressati, e per di più con l’intento di sostenere le parti contro le quali è stata contemporaneamente proposta l’azione risarcitoria.Né possono invocarsi principi in qualche modo mutuati dall’azione autonoma di risarcimento (peraltro introdotta dal CPA successivamente alla proposizione dei presenti gravami), visto che anche in quel caso tale azione resterebbe comunque inibita in quella sede processuale in cui i richiedenti–lungi dall’incardinare il giudizio per il ristoro del danno subìto- prescelgono di inserirsi quali intervenienti in un processo che non li riguarda direttamente, schierandosi per di più a sostegno della legittimità di quei provvedimenti per i quali chiedono di essere risarciti (in disparte ovviamente la diversa fattispecie ex art. 30 comma 5 del CPA).»

Sintesi: Qualora si tratti di atto o provvedimento rispetto al quale l'interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo, perché vittima di danno ricollegabile con nesso di causalità immediato e diretto al provvedimento impugnato, è colui che si è visto, a seguito di una fondata richiesta, ingiustamente negare o adottare con ritardo il provvedimento amministrativo richiesto.

Sintesi: Qualora si tratti di atto o provvedimento amministrativo rispetto al quale l'interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è soltanto colui che è portatore dello interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, che vengono direttamente pregiudicati dall'atto o provvedimento amministrativo contro il quale ha proposto ricorso.

Estratto: «il legislatore ha inteso realizzare la unificazione della tutela avanti al giudice amministrativo, concentrando dinanzi allo stesso sia i poteri di annullamento dell'atto illegittimo che la tutela risarcitoria consequenziale alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre (argomenta anche dal succitato art. 113 Cost.), prima riservata al giudice ordinario.Ne deriva che la attrazione della tutela risarcitoria nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può verificarsi esclusivamente qualora il danno, patito dal soggetto che ha proceduto alla impugnazione dell'atto, sia conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) della illegittimità dell'atto impugnato;pertanto, qualora si tratti di atto o provvedimento rispetto al quale l'interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo, perché vittima di danno ricollegabile con nesso di causalità immediato e diretto al provvedimento impugnato, è colui che si è visto, a seguito di una fondata richiesta, ingiustamente negare o adottare con ritardo il provvedimento amministrativo richiesto;qualora si tratti di atto o provvedimento amministrativo rispetto al quale l'interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è soltanto colui che è portatore dello interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, che vengono direttamente pregiudicati dall'atto o provvedimento amministrativo contro il quale ha proposto ricorso. Soltanto in queste situazioni la tutela risarcitoria si pone come tutela consequenziale e comporta, quindi, la concentrazione della fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa e quella della riparazione per equivalente, ossia il risarcimento del danno, dinanzi all'unico giudice amministrativo. Tra gli atti rispetto ai quali è configurabile un interesse pretensivo rientra la concessione edilizia. Appare opportuno precisare che la concessione edilizia prevista dalla legge n. 10/77 in sostituzione della licenza edilizia, nonostante il nomen iuris, non è una concessione. La Corte Costituzionale nella sentenza 5/1980 ha chiarito che la concessione edilizia ha struttura e funzione di autorizzazione. In detta sentenza si afferma che il diritto di edificare inerisce alla proprietà dell'area da edificare (ius aedificandi), e che tale diritto, però, può essere esercitato solo entro i limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici; che sussistendo le condizioni richieste solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale, che legittimi a costruire, può edificare, non essendo consentito dal sistema che altri possa, autoritativamente, essere a lui sostituito per la realizzazione dell'opera; che, quindi, la concessione a edificare non è attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facoltà preesistenti, sicché sotto questo profilo non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella dell'antica licenza, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la consistenza.»

Sintesi: Alla pronuncia di condanna alla restituzione del fondo illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non può opporsi la circostanza della contitolarità del fondo di cui è chiesta la restituzione, ben potendo l’azione restitutoria essere promossa autonomamente da ciascuno dei comproprietari a beneficio anche degli altri.

Estratto: «4. Può ora esaminarsi la domanda risarcitoria. 4.1. Il ricorrente ha richiesto la restituzione dell’area ed il risarcimento da abusiva occupazione o, in subordine, per l’ipotesi in cui l’amministrazione avesse ad esercitare la facoltà di cui all’art. 43 TU espropri, il risarcimento per equivalente. In proposito si rileva che, nel processo, l’amministrazione si è solo limitata a difendere il proprio operato chiedendo il rigetto della domanda. Non vi sono dunque ostacoli a che il giudice, accertata l’abusività dell’occupazione del fondo e delle opere ivi realizzate pronunci condanna alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Né a tale conclusione può opporsi la circostanza della contitolarità del fondo di cui è chiesta la restituzione, ben potendo l’azione restitutoria essere promossa autonomamente da ciascuno dei comproprietari a beneficio anche degli altri (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 giugno 1988, n. 3930).»

Sintesi: Difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo, il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l’intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l’effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A.; solo colui pertanto, che al momento dell’irreversibile trasformazione del bene era proprietario del medesimo, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno.

Estratto: «Come noto, la fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa o accessione invertita si verifica quando il fondo occupato nell’ambito di una procedura espropriati va ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un’opera di pubblica utilita’ senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprieta’.Tale fattispecie determina l’acquisto della proprieta’ a titolo originario a favore della P.A. e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario e si realizza anche quando, come nella specie, l’opera pubblica con l’irreversibile trasformazione del bene occupato, sia stata realizzata durante il quinquennio di occupazione legittima ed al compimento di tale termine non sia intervenuto il decreto di esproprio (cfr. Cass. 200806195).Solo colui che al momento dell’irreversibile trasformazione del bene era proprietario del medesimo e’ legittimato a chiedere il risarcimento del danno anche se abbia alienato il fondo, non potendo il diritto considerarsi trasmigrato al terzo acquirente al quale non e’ stato cagionato alcun danno. Difetta, pertanto, di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l’intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l’effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A. (cfr tra le altre Cass, SU 200813358; 199908978).Del pari, il diritto all’indennita’ per occupazione temporanea (legittima) ed al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima puo’ essere invocato soltanto dal titolare del bene al tempo dell’occupazione, che il predetto danno ha appunto subito, e non anche, salvo che non risulti altrimenti convenuto, da chi tale titolarita’ abbia acquistato dopo che l’occupazione sia cessata (cfr.Cass. 198206825).»

Estratto: «2."Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1100 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3); Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)".Si duole che la T. sia stata ritenuta dotata di legittimazione attiva e che le sia stato percio’ attribuito l’intero indennizzo, nonostante che la Cooperativa avesse eccepito sin dall’inizio e riproposto in appello l’eccezione secondo cui il fondo apparteneva per il 50% ad altra persona, ossia a P. C..Al riguardo contesta la correttezza dell’affermazione per la quale la T. non era tenuta a dare prova piena e documentale dell’asserito suo diritto dominicale e dell’affermazione secondo cui i certificati catastali erano sufficienti a dimostrare la proprieta’ esclusiva del bene in capo alla stessa, dato non solo che da essi risultava che la P. era usufruttuaria parziale del fondo, il che avrebbe dovuto far presumere che fosse proprietaria della residua parte o che vi fosse un altro usufruttuario, ma anche che alla P. era stato offerto l’indennizzo provvisorio di occupazione e che il suo sopravvenuto decesso avrebbe dovuto comportare il subentro delle sue coeredi. Il motivo non ha pregio.Come noto (cfr Cass. 200210294), “Nel giudizio di risarcimento danni derivanti da occupazione c.d. appropriativa, oggetto della pretesa azionata non e’ il diretto e rigoroso accertamento del diritto di proprieta’ dell’istante sul fondo (trattandosi di petitum risarcitorio e non rivendicatorio), bensi’ la (sola) individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, sicche’ il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla dedotta pretesa puo’ legittimamente formarsi sulla base di qualsiasi elemento, documentale e/o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione soggettiva del pagamento dovuto”.Nella specie la societa’ cooperativa inammissibilmente contrasta il convincimento dei giudici di merito, plausibilmente tratto dalle risultanze documentali e dalla normativa in tema di usufrutto immobiliare, diritto insuscettibile di successione mortis causa (art. 949 c.c.), con non decisive e generiche considerazioni, non corredate da richiami ad oggettivi e concreti dati contrari all’avversata conclusione.»

Sintesi: Nel giudizio di risarcimento danni derivanti da occupazione c.d. appropriativa, oggetto della pretesa azionata non è il diretto e rigoroso accertamento del diritto di proprietà dell’istante sul fondo (trattandosi di petitum risarcitorio e non rivendicatorio), bensì la (sola) individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, sicché il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla dedotta pretesa può legittimamente formarsi sulla base di qualsiasi elemento, documentale e/o presuntivo, sufficiente ad escludere un'erronea destinazione soggettiva del pagamento dovuto.

Sintesi: Quando sia stata avviata l'espropriazione dell'area con irreversibile trasformazione della stessa, la sopravvenuta perdita di titolarità del fondo fa venir meno la qualità di proprietario e, quindi, la legittimazione e l'interesse ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, ormai relativi ad un bene non più proprio.

Estratto: «Passando all'esame degli ulteriori motivi di appello, si osserva che il primo motivo di doglianza, relativo alla erroneità della sentenza impugnata in ordine alla statuizione della legittimazione attiva della MS. S.r.l., avendo la stessa acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, è infondato. Ed invero - premesso che la società MS.Ma.Se.Ag. s.r.l. acquistava dalla SA.So.Az.La.Pa. s.p.a. con scrittura privata del 11.9.90 lo stabilimento industriale e l'annessa zona di terreno di mq. 2300, il tutto sito nel Comune di Sant'Antimo strada Provinciale (omissis) e che nella scrittura privata di compravendita, oltre che nei successivi atti di precisazione, viene dato atto dell'attivazione della procedura di esproprio, con cessione dell'indennità dovuta alla società acquirente ed autorizzazione al Comune alla corresponsione dell'indennità medesima all'acquirente - dai documenti prodotti emerge come sia stata specificamente regolata tra le parti la debenza dell'indennità e la cessione del credito all'indennizzo, rectius risarcimento danni, in favore dell'acquirente, al fine di non determinare successive incertezze. In ogni caso, appare dirimente la circostanza che il decreto di esproprio annullato risulta emesso nei confronti della MS., soggetto dunque legittimato ad agire nei confronti del Comune espropriante, ma ancor più la constatazione che deve ritenersi carente dell'interesse ad agire il soggetto, nella specie la SA., che non è più titolare del fondo. Va all'uopo segnalato il principio recentemente affermato dalla S.C., secondo cui, quando sia stata avviata l'espropriazione dell'area con irreversibile trasformazione della stessa, la sopravvenuta perdita di titolarità del fondo fa venir meno la qualità di proprietario e, quindi, la legittimazione e l'interesse ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, ormai relativi ad un bene non più proprio (cfr. in tal senso Cass. 29117/2008).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.