L'appartenenza a più comproprietari del fondo espropriato implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio?

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO

Sintesi: L'espropriazione o l'occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel rispettivo patrimonio, e la possibilità per ciascuno di essi di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della quota di comproprietà del bene.


Estratto: «2. Ciò premesso, con il primo motivo di censura l’appellante si duole della circostanza che non le sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni con riferimento alla particella n. 612 a cagione della emergenza fattuale (quest’ultima rimasta incontroversa) secondo la quale l’appellante medesima non era proprietaria esclusiva della detta particella, bensì comproprietaria indivisamente della stessa.2.1. Il primo giudice ha ritenuto che in considerazione della circostanza che l’espropriazione per pubblica utilità non aveva ad oggetto un diritto, ma un bene, il principio secondo cui l'amministrazione può acquistare la proprietà del bene per effetto dell'implicita abdicazione dalla sua titolarità da parte del privato proprietario, espressa con l'esercizio dell'azione di risarcimento per equivalente, diverrebbe inapplicabile nel caso in cui l’azione non fosse stata intrapresa da tutti i comproprietari, in quanto l’effetto, utile per l’amministrazione, di acquisire la titolarità giuridica del bene nell’interesse della collettività, sarebbe impedito dall’automatico operare del meccanismo di c.d. espansione della quota.Ha pertanto motivatamente disatteso il contrario avviso della Cassazione civile sul punto, ritenendolo portato di un principio affermato nella vigenza dell’istituto, di origine pretoria, dell’occupazione acquisitiva, ove l’effetto dell’acquisto a titolo originario della proprietà del bene veniva ricondotto interamente, non ad una volontà dei proprietari, ma in virtù ed al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico.Ciò appariva impraticabile laddove – come più di recente affermato - da tale attività materiale ed illecita dell’amministrazione – per le ragioni più volte enunciate dalla giurisprudenza – non possa più farsi discendere l’automatico effetto della perdita, da parte di tutti i titolari, del diritto di proprietà ed il conseguente acquisto del bene in capo all’amministrazione a titolo originario e, invece, proprio dall’esercizio dell’azione risarcitoria si fa derivare la rinuncia del privato alla titolarità del bene, fino a quel momento ancora rientrante nella sua sfera giuridica.Ulteriore caposaldo della statuizione reiettiva si rinviene nella successiva affermazione secondo la quale la Bagnato – che aveva agito assumendo di essere proprietaria tout court dei fondi in questione - non aveva neppure modificato la propria domanda a seguito degli esiti istruttori, dai quali era emerso lo stato di comproprietà indivisa, sicché, anche per altro verso, la domanda era da respingere, atteso che, a tenore del co. 3 dell’art. 1108 c.c., la cui elencazione era pacificamente ritenuta non tassativa e comprensiva anche degli atti di rinuncia alla cosa comune, era necessario il consenso unanime dei partecipanti alla comunione quando venisse in considerazione l’intero diritto in comproprietà.2.2. L’appellante non ha espressamente gravato tale ultimo inciso, ma ciò non determina inammissibilità del predetto primo motivo di gravame (“laddove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.” -Cass. civ. Sez. VI - 5, 18-07-2012, n. 12440-) posto che gli argomenti appellatori sono formulati con ampiezza tale da ricomprendere anche tale nucleo della motivazione reiettiva.2.3. Ritiene il Collegio che le critiche dell’appellante a tale argomentare meritino condivisione (e ciò a prescindere dalla questione in ordine alla individuazione del momento abdicativo della proprietà di cui all’invocata decisione della Cassazione del 2008 n. 2083): a tacere d’altro, siffatto modo di procedere impedirebbe al soggetto comproprietario leso, di agire, sia pure nei limiti della quota, per la tutela del proprio diritto soggettivo al risarcimento in carenza di consenso del comproprietario indiviso.Né le esigenze sottese a tale modo di procedere appaiono sussistenti e ravvisabili nel dedotto “meccanismo di espansione della quota”: divenendo il comune comproprietario pro indiviso della quota ab origine riferibile al comproprietario che ha agito per il risarcimento del danno, l’effetto utile dell’acquisizione della proprietà non potrebbe essere frustrato da una domanda di reintegrazione specifica avanzata dal comproprietario pro indiviso (che senza il consenso del comune divenuto comproprietario dell’area non potrebbe né essere avanzata né essere accolta).Detta eventuale domanda, poi, a tacere d’altro, sarebbe paralizzabile agevolmente dall’amministrazione proprio facendo ricorso (in passato ai poteri ex art. 43 del TU ed oggi) ai poteri di cui all’art. 42 bis commi 1 e 2 del dPR n. 327/2001 (“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”).Deve essere pertanto ribadita la validità del tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo cui, l'espropriazione o l'occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel rispettivo patrimonio, e la possibilità per ciascuno di essi di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della quota di comproprietà del bene (v. Cass. 7.9.01 n. 11497, ma anche Cass. civ. Sez. I Sent., 18-03-2008, n. 7258 laddove si è fatto discendere, quale corollario del detto principio, quello per cui “la pretesa risarcitoria non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dal comproprietario istante”.»

Sintesi: La comproprietaria pro quota del bene illegittimamente occupato (in caso di proprietà indivisa), che abbia proposto domanda risarcitoria in forma specifica, non riveste la qualità di controinteressata rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall’altra comproprietaria, posto che essa non può ritenersi titolare di alcun interesse simmetricamente negativo rispetto alla domanda di risarcimento per equivalente. Entrambe le comproprietarie sono titolari, infatti, del diritto al risarcimento del danno conseguente all’illecita occupazione e trasformazione del bene immobile.

Estratto: «2.1) E’ anzitutto destituito di fondamento il primo motivo dell’appello principale, col quale si prospetta l’inammissibilità del ricorso in primo grado n.r. 177/2006 proposto da M. C. M. in C. in ragione della sua omessa notificazione alla sorella M. M. in G. S..L’assunto su cui riposa l’eccezione dei difensori dell’appellante Regione Umbria, ossia che la comproprietaria pro quota (trattandosi di proprietà indivisa) rivesta la qualità di controinteressata rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall’altra comproprietaria, è infatti manifestamente erroneo e insostenibile, posto che essa non può ritenersi titolare di alcun interesse simmetricamente negativo rispetto alla domanda di risarcimento per equivalente.Entrambe le comproprietarie sono titolari del diritto al risarcimento del danno conseguente all’illecita occupazione e trasformazione del bene immobile, a nulla rilevando che una di esse abbia proposto domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo la restituzione del suolo previa riduzione in pristino e salvo il risarcimento per la perdita della disponibilità del bene dal momento dell’occupazione e sino alla restituzione, oltre che per l’invocato deprezzamento del valore delle aree e dei fabbricati sulle stesse insistenti.Quest’ultima domanda, ove accolta, avrebbe potuto determinare soltanto una declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria per equivalente come avanzata dall’altra comproprietaria, il cui interesse sostanziale avrebbe trovato soddisfacimento mediante la restituzione pro quota dell’immobile, salvo diversi accordi interni con l’altra comproprietaria.»

Sintesi: E’ accoglibile la domanda di restituzione proposta da solo un comproprietario, stante la inscindibilità del rapporto di proprietà pro indiviso.

Estratto: «La Sezione si è già pronunciata su fattispecie similare, ritenendo accoglibile la domanda di restituzione proposta da solo un comproprietario, stante la inscindibilità del rapporto di proprietà pro indiviso (cfr, sentenza 23 ottobre 2012, n. 1707). Ma, per quel che più rileva, l’eccezione avanzata risulta nella specie non adeguatamente provata in punto di fatto, avendo la ricorrente espressamente citato (cfr. memoria depositata il 28 novembre 2012) un atto di divisione (rispetto agli originari comproprietari) reso a rogito notaio Claudio Canepa in data 23.9.1983 n. 10175 di rep. n. 533 di rac, che l’ha resa unica proprietaria dei mappali n. 344 e 801 e ciò non risultando espressamente contestato da parte resistente.»

Sintesi: In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene.

Estratto: «2.1 - Va ancora rilevato che, a fronte di una decisione emessa nei confronti di quattro comproprietarie del bene ablato, una di esse, B.E. (essendo per la sorella Co., deceduta nelle more, subentrati i suindicati eredi), pur avendo partecipato al giudizio di merito, non ha proposto ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa corte, con riguardo all'espropriazione di beni indivisi, l'opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare l'indennità nel suo complesso, in quanto l'obbligazione indennitaria dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione, con oggetto l'indennità, permane fin quando non ne sia disposto lo svincolo. Si ritiene tuttavia che, qualora solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi d'impugnazione non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione, con ciò escludendosi il frazionamento del giudizio postulato dal comune ricorrente (Cass., 24 marzo 2011, n. 6873). Correttamente, pertanto, l'impugnazione principale è stata notificata anche alla predetta B.E., dovendosi per altro rilevare che inammissibilità del ricorso incidentale, appresso evidenziata, esclude, in virtù del principio della ragionevole durata del processo, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, che debba disporsi, in parte qua, l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. Un., 23 marzo 2010, n. 6826).Mette conto di rimarcare che, nella diversa ipotesi in cui l'azione del singolo proprietario abbia contenuto risarcitorio, la pretesa non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dall'istante (Cass. 26 maggio 1997 n. 4650), e che, conseguentemente, in tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene Cass., 12 gennaio 2010, n. 254; Cass. 28 luglio 1999 n. 8177).»

Sintesi: Non è ipotizzabile alcun vincolo di solidarietà tra le obbligazioni restitutorie di più comproprietari connesse all'indebita riscossione di somme eccedenti il loro credito risarcitorio da cd. accessione invertita, credito che non implica solidarietà attiva ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di essi al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo patrimonio.

Estratto: «2."Violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1314 c.c.".Le ricorrenti censurano la ritenuta natura solidale della loro obbligazione restitutoria. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione del Comune di Andrano, d'inammissibilità del motivo per difetto d'interesse delle ricorrenti, atteso che la disponibilità manifestata dal Sindaco al difensore dell'ente non si è tradotta in formale A rinuncia al diritto promanante dal titolo giudiziario, che, dunque, mantiene integra la sua azionabilità.Nel merito la censura è fondata. Non è, infatti, ipotizzabile alcun vincolo di solidarietà tra le obbligazioni restitutorie di più comproprietari connesse all'indebita riscossione di somme eccedenti il loro credito risarcitorio da cd. accessione invertita, credito che non implica solidarietà attiva ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di essi al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo patrimonio (cfr. Cass. 199405533; 199704650; 199908177; 200807258).»

Sintesi: In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene.

Estratto: «Con il primo motivo di ricorso l'ente denuncia la violazione dell'art. 102 c.p.c., non essendo stata la sentenza pronunciata in contraddittorio tra tutte le parti del rapporto dedotto in causa.Trattandosi di occupazione usurpativa, la domanda proposta inizialmente in via principale, di restituzione del bene, postulava la partecipazione necessaria, sin dal primo grado, di tutti gli aventi diritto alla restituzione, essendo irrilevante la circostanza che di fatto sia stata poi accolta la domanda subordinata, di risarcimento del danno, in ordine alla quale il giudizio era frazionabile.La censura, che muove dalla configurabilità, nel presente giudizio, di un litisconsorzio necessario dei proprietari dell'area usurpata dalla pubblica amministrazione, non ha fondamento. E' da premettere che, secondo la giurisprudenza di questa corte, mentre con riguardo all'espropriazione di beni indivisi l'opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare l'indennità nel suo complesso, in quanto l'obbligazione indennitaria dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione, con oggetto l'indennità, permane fin quando non ne sia disposto lo svincolo, diversamente, nell'ipotesi in cui l'azione del singolo proprietario abbia contenuto risarcitorio, la pretesa non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dall'istante (Cass. 26 maggio 1997 n. 4650).Conseguentemente, in tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene (Cass. 28 luglio 1999 n. 8177).I principi appena enunciati non subiscono una deroga nel caso particolare, che qui interessa, che gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene, e solo in via subordinata - poi accolta - il risarcimento del danno per equivalente pecuniario. La domanda di restituzione, infatti, deve essere inquadrata nella fattispecie dell'art. 2058 c.c., che legittima ciascun danneggiato a chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Questa facoltà consente il risarcimento in forma specifica a tutela del diritto individuale del singolo danneggiato, ma non postula, a sua volta, un litisconsorzio tra tutti i proprietari danneggiati (cfr. Cass. 15 novembre 2006 n. 24301). Nè tale soluzione presenta i rischi paventati dall'ente ricorrente, di potenziale duplicazione del pagamento del danno. A questo riguardo, premesso che l'ipotizzato litisconsorzio necessario non modificherebbe i termini della questione - giacché, non potendo applicarsi nel giudizio di risarcimento per la perdita della cosa comune l'art. 1105 c.c., che regola i rapporti tra i comproprietari, ciascuno dei litisconsorti danneggiati conserverebbe la facoltà individuale di scegliere tra risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario - è decisivo il rilievo che la pronuncia di accoglimento delle singole domande deve essere commisurata al danno effettivamente subito da ciascuno dei comproprietari, con la conseguenza che, come l'equivalente pecuniario deve essere limitato al valore della quota del singolo proprietario danneggiato, così la reintegrazione in forma specifica, sempre che possibile, non potrebbe avere ad oggetto se non la quota spettante alla parte richiedente.»

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Sintesi: Divenuta l'Amministrazione comproprietaria pro indiviso della quota ab origine riferibile al comproprietario che ha agito per il risarcimento del danno, l’effetto utile dell’acquisizione della proprietà non potrebbe essere frustrato da una domanda di reintegrazione specifica avanzata dal comproprietario pro indiviso (che senza il consenso del comune divenuto comproprietario dell’area non potrebbe né essere avanzata né essere accolta).

Estratto: «2. Ciò premesso, con il primo motivo di censura l’appellante si duole della circostanza che non le sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni con riferimento alla particella n. 612 a cagione della emergenza fattuale (quest’ultima rimasta incontroversa) secondo la quale l’appellante medesima...
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.