Le nuove disposizioni catastali

Le nuove disposizioni di cui alla nota prot. 23646 del 12 giugno della Direzione Centrale Catasto concernono sostanzialmente due fronti:
il primo riguardante le modalità di aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni DOCFA di nuova costruzione, seguenti tipi mappali elaborati dall’ufficio con nuove procedure interne;
il secondo concernente la verifica dei dati anagrafici e codici fiscali dichiarati dalla parte, con i dati omologhi presenti in Anagrafe Tributaria, sia con riferimento alle domande di volture che agli altri procedimenti di introduzioni di nuovi soggetti negli atti catastali (DOCFA per le nuove costruzioni.
Preliminarmente è bene chiarire che non sono state modificate e continuano ad essere utilizzabili le attuali procedure informatiche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (PREGEO, DOCFA e Voltura) e già installate sui PC dei professionisti, in quanto non coinvolte d... _OMISSIS_ ... nuovi processi di aggiornamento. Di fatto questi riguardano esclusivamente le procedure interne agli uffici per la registrazione dei dati nel sistema informativo catastale.

Il primo aspetto innovativo non è propriamente tale, in quanto riguarda un processo di semplificazione delle operazioni catastali avviato già circa quattro anni fa in fase sperimentale e disciplinato con la Circolare n.1 dell’ 08/05/2009 Agenzia Territorio Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare, avente ad oggetto: «Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio»

L’iniziativa costituiva il primo passo di una più massiccia semplificazione avente come obiettivo finale l’accorpamento in un unico elaborato tecnico (DOCFA-PREGEO contestuale) del documento per l’adempimento della dichiarazione in catasto di nuove costruzioni, atto che, come è noto, prevede sempre la prelimina... _OMISSIS_ ... un tipo mappale.

Le nuove procedure informatiche interne introdotte sono volte a gestire e garantire il collegamento e la continuità storica delle informazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano nel cambiamento di stato di una particella terreni a seguito di edificazione, con riferimento sia ai soggetti titolari di diritti reali sugli immobili interessati all’edificazione, sia all’attribuzione dei nuovi identificativi delle unità immobiliari, che devono essere necessariamente collegati alla particella terreni passata ad ente urbano.

L’attuazione dell’idea progettuale ha richiesto tempo, in quanto per riuscire ad attribuire all’ente urbano, in automatico, al momento della presentazione del tipo mappale, l’identificativo di Catasto Edilizio Urbano, è stato necessario preliminarmente sviluppare l’attività di correlazione tra i fogli del Catasto Terreni e fogli (censuari) del Ca... _OMISSIS_ ...Urbano.

Inoltre, per la gestione ed il collegamento delle titolarità tra Catasto Terreni e Catasto Edilizio Urbano è vincolante l’utilizzo della procedura PREGEO nella versione 10, che, attraverso il nuovo estratto di mappa contenente i dati anagrafici degli intestati particellari, prevede la gestione degli eventuali disallineamenti tra la ditta che presenta il tipo mappale e quella iscritta negli atti del Catasto Terreni.

Ad oggi tali necessari presupposti operativi si debbono considerare realizzati, anche se probabilmente sono ancora presenti sacche territoriali dove tale correlazione 1:1 tra particelle di catasto terreni e particelle di catasto urbano non è ancora definibile in tempi brevi.

Il secondo obiettivo innovativo persegue il pari utile fine di acquisire nelle banche dati catastali informazioni sempre più precise e certificate in modo da potere migliorare sempre la qualità dei dati di aggiornamento nell&rsquo... _OMISSIS_ ...ntare l’efficacia dell’istituto catastale e soprattutto il dialogo con altre banche dati digitali che gestiscono informazioni della stessa tipologia (territoriali o anagrafiche). Sul fronte dei dati anagrafici e codici fiscali dei soggetti iscrivibili in catasto la fonte primaria delle informazioni, nel nostro Paese, è costituita dall’Anagrafe Tributaria, peraltro gestita dalla medesima Agenzia delle Entrate.

Inoltre occorre evidenziare che per fini istituzionali della ex Agenzia del Territorio, ora confluita nell’Agenzia delle Entrate, era previsto nella norma con la quale furono costituite le Agenzie fiscali. [1] la realizzare la Anagrafe nazionale delle proprietà immobiliari nazionale. Tale obiettivo è stato rafforzato dal disposto di cui all’art. 19, comma l , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, secondo ci a decorrere dal 1° gennaio 2011 doveva esse... _OMISSIS_ ...me lo è stato, l "Anagrafe Immobiliare Integrata’’ che «attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali».

Tra le altre implementazioni, rileva anche quella relativa al controllo tra la zona censuaria indicata e il foglio ove risulta ubicata l’unità immobiliare, così come menzionati nella dichiarazione catastale, redatta dal professionista mediante la richiamata procedura. Nell’ipotesi di incongruenza tra tali informazioni, il documento non è registrabile.

Inoltre sono state armonizzate, riordinate ed integrate (cfr. allegato tecnico alla nota della Direzione Centrale del Catasto) alcune particolari casistiche di intestazione catastale in passato già disciplinate con la nota n. 15232 del 2002 e con la già richiamata circolare n. 1/2009 della Direzione ... _OMISSIS_ ...rafia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

Preliminarmente si richiama l’attenzione del lettore, in particolare se professionista tecnico, circa le dichiarazioni da riportare nell’istanza allegata al DOCFA (di cui si darà chiara evidenza nella trattazione dei casi di interesse) qualora per uno o più soggetti da inserire nell’intestazione catastale in Anagrafe Tributaria non sia presente il codice fiscale e per cui si indica, nell’istanza medesima, l’impossibilità della sua acquisizione. Si tratta di dichiarazione di parte per cui pare opportuno che sia sottoscritta dalla parte committente, anche in relazione alla circostanza che dalla stessa possono scaturire eventuali azioni sanzionatorie ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 605/1973. [2]

Le nuove procedure informatiche saranno definitivamente estese su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolz... _OMISSIS_ ...e dal 2 luglio 2013. [3]