Quanto accennato con riferimento al rispetto delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime dovrebbe essere indubbio.
Tanto è vero che la Commissione europea ha recentemente formulato alcune "eccezioni" alla disciplina normativa prevista nel nostro Ordinamento, imperniata, come già anticipato, sul diritto di insistenza e sul rinnovo automatico.
Si tratta della attivazione di una specifica procedura d'infrazione, la n. 2008/4908 [10], che, per la verità, costituisce solo l'epilogo di un lungo (e problematico) percorso di avvicinamento del nostro Paese ai "lidi" della concorrenza.
Invero la procedura di infrazione segnalata è stata causata dal mancato recepimento nei termini previsti (tre anni) della c.d. direttiva Bolkestein del 2006 (vedi dopo). Ma è appena il caso di precisare che la direttiva in parola riguarda i "servizi", mentre è per lo meno dubbio che in tem...
_OMISSIS_ ...i demaniali marittime si versi in questo ambito materiale.
Nondimeno, però, tale profilo perde di consistenza, potendo essere relegato a questione di mero interesse teorico, se si guarda al fatto che la necessità di sottoporre le concessioni demaniali marittime alle regole della concorrenza era facilmente ipotizzabile prima ancora dell'avvio della procedura di infrazione indicata, tenuto conto, in particolare, degli innumerevoli "segnali" derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dall'ordinamento nazionale.
Limitandomi ai principali è utile premettere una indicazione di metodo: a livello comunitario la sostanza conta molto più della forma; il fatto che manchi una disciplina specifica sul rapporto fra "evidenza pubblica" e concessioni demaniali non consente dunque di trincerasi dietro uno scudo protettivo che garantisca una sorta di immunità.
In primo luogo, alla stregua della nota Comunicazione della ...
_OMISSIS_ ...opea del 12 aprile 2000 [11] (successivamente sviluppata da una Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri [12]) i principi di evidenza pubblica si considerano applicabili anche alle fattispecie non direttamente interessate da disposizioni comunitarie.
La Comunicazione, infatti, rimarca chiaramente che, nonostante «il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici, né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del Trattato che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico» (corsivo mio) [13].
Non solo, successivamente la già citata Circolare della Presidenza del Consiglio ha puntualizzato che «a prescindere dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli artt. da 28 a 30 (ex artt. da 30 a 36), da 43 a 55 (ex artt. da 52 a 66) del Trattato o dei ...
_OMISSIS_ ...i dalla giurisprudenza della Corte». Si tratta più in particolare dei principi di «non discriminazione», di «parità di trattamento», di «trasparenza», di «mutuo riconoscimento» e di «proporzionalità», così come risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte europea, che si è posta all'avanguardia nella loro elaborazione [14].
Inoltre, ma lo ricordo rapidamente, il Giudice comunitario ha più volte sottolineato (e da tempo!) la necessità di rispettare il principio di trasparenza anche negli appalti non rientranti espressamente nella sfera di applicazione della normativa comunitaria [15].
Infine, come segnalato in apertura, anche la giurisprudenza amministrativa nazionale (almeno quella prevalente) si è più volte dimostrata sensibile agli stimoli derivanti dal diritto comunitario, assumendo un atteggiamento pragmatico che privilegia lo "spirit...
_OMISSIS_ ...lina comunitaria piuttosto che l'aspetto formale. Di tal che è stata riconosciuta ai principi desumibili dal Trattato in materia di concorrenza «una portata generale che può adattarsi ad ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti» [16].
In tema di beni demaniali costituisce una dimostrazione di tale "sensibilità" la decisione n. 168/2005 in cui il Consiglio di Stato ha affermato che «anche i procedimenti tendenti al conferimento di una concessione di area demaniale marittima debbono ritenersi sottoposti ai principi di evidenza pubblica, dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non disc...
_OMISSIS_ ...uo; (corsivo mio).
In questo modo il Giudice amministrativo ha favorito una «interpretazione comunitariamente orientata» del diritto di insistenza subordinato al rispetto di tre condizioni:
a) effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;
b) idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo;
c) necessità di depurare la procedura dai fattori di vantaggio rivenienti in capo al concessionario dalla titolarità della concessione ovvero dalla titolarità di altro rapporto concessorio funzionalmente collegato al primo.