Quanto fino a questo momento rappresentato, ha una propria valenza generale a livello nazionale, tuttavia si ha notizia che il tratto costiero compreso tra Torre del Lago e Marina di Carrara è stato altresì interessato da ulteriori interventi di carattere tecnico-amministrativo tali da evidenziarne una sorta di peculiarità rispetto al restante litorale [1].
Infatti, nell'anno 1975, su iniziativa del comandante della Capitaneria di porto di Viareggio e a seguito di formale invito della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile, fu convocata un'apposita commissione della quale facevano parte, oltre a delegati del dicastero citato, alti funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, cioè, in concreto, rappresentanti al massimo livello di tutte le amministrazioni che ai sensi della disciplina codicistica erano depositari della summa delle specifiche competenze sul demanio marittimo sotto i ...
_OMISSIS_ ...ale (amministrazione marittima ex art. 30 e seguenti del cod. nav.), tecnico (genio civile per le opere marittime ex art. 12 reg. cod. nav.) e dominicale (amministrazione finanziaria ex art. 13 reg. cod. nav.) [2].
La citata commissione, dopo aver preliminarmente individuato i parametri di valutazione cui attenersi ed avere eseguito una serie di puntuali sopralluoghi e verifiche presso tutte le concessioni demaniali marittime ad uso turistico balneare presenti lungo la fascia litoranea compresa tra i comuni di Torre del Lago e Carrara [3], concluse i propri lavori il 29 novembre 1975 mediante redazione di apposito verbale [4].
In tale atto i convenuti espressero «concordemente il parere che i complessi turistico-balneari ricadenti nel Compartimento Marittimo di Viareggio siano da considerarsi di non difficile rimozione, eccezion fatta [per alcuni espressamente elencati] che presentano caratteristiche tecniche costruttive, funzionali e...
_OMISSIS_ ...ne notevolmente diverse da quelle prese a base per considerare i manufatti di non difficile rimozione».
Appare pertanto logico ritenere che tali conclusioni abbiano rappresentato, almeno per la zona in riferimento, un punto fermo per la corretta qualificazione amministrativa non soltanto delle opere già edificate, ma anche per quelle modificate o costruite in seguito.
In altri termini si deve ragionevolmente supporre che le caratteristiche fondanti il giudizio della commissione interministeriale, proprio per l'autorevolezza di quest'ultima nel settore, siano state utilizzate per giudicare le successive realizzazioni nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di Viareggio (e poi Carrara).
Ciò è desumibile altresì dal fatto che l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova, in occasione dei suoi numerosi coinvolgimenti in sede di istruttoria su istanze inerenti l'esecuzione di interventi di v...
_OMISSIS_ ...sso le strutture balneari, ha proseguito a rendere generalmente pareri contenenti – salvo rare eccezioni che hanno condotto alla regolamentazione amministrativa delle concessioni interessate attraverso il rilascio di atti formali – il giudizio della non difficile rimovibilità delle realizzande opere.
Pertanto, qualora si volesse ritenere ormai obsoleta la perizia generale espressa dalla più volte menzionata commissione interministeriale, a causa dell'intervenuta emanazione di nuove direttive contenenti differenti parametri di valutazione, appare sensato considerare che tali criteri di giudizio possono trovare applicazione soltanto per le opere realizzate o sostanzialmente modificate a livello di struttura dopo l'emanazione della circolare n. 120/2001.
Infatti, fino a quel momento, in mancanza di differenti statuizioni, è ovvio che tutte le progettazioni effettuate e successivamente portate a compimento a seguito di puntuale assen...
_OMISSIS_ ...tà concedenti (assenso che, per la forma del provvedimento utilizzato, non ha dato – né, peraltro poteva dare – adito a dubbi circa la classificazione delle opere), non potevano che basarsi su quanto lo Stato aveva ritenuto opportuno decidere.
Conseguentemente, è lecito sostenere che l'efficacia della classificazione a suo tempo effettuata continua a manifestarsi per tutte le concessioni demaniali marittime all'interno delle quali i manufatti non sono stati sottoposti a lavori strutturali dopo la pronuncia della citata commissione interministeriale ovvero, successivamente, dell'ente tecnico.
La questione, probabilmente, non avrebbe dato adito a dubbi qualora nel contempo non si fosse concretizzato, come dianzi ricordato, il trasferimento delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo dallo Stato alle regioni e, di conseguenza, non venisse completamente estromesso da ogni competenza nella subiecta materia l'Uffici...
_OMISSIS_ ...ile per le opere marittime di Genova, cui la tematica ed il relativo contesto tecnico-giuridico erano ben noti.
Obiettivamente non può disconoscersi che i professionisti chiamati a rendere la propria dichiarazione di asseveramento [5] si siano talvolta potuti trovare in imbarazzo, soprattutto, nel corso della redazione delle parti tecniche dei Modelli D1 o D3, dovendo classificare un manufatto mediante l'indicazione obbligatoria di una delle lettere contenute nella tabella allegata alla circolare 120.
È lecito supporre che, in talune circostanze, le opere presenti nell'ambito delle concessioni e sempre giudicate di facile rimozione (per i motivi circostanziati in precedenza e, ovviamente, non a conoscenza dei professionisti), possano non corrispondere esattamente alle attuali definizioni ministeriali.
D'altro canto, poiché quanto costruito risulta già classificato in modo certo dai competenti organi statali, pare evidente che ...
_OMISSIS_ ...ato non possa e non debba confutare quanto già assodato nelle sedi opportune (sempre che, si ribadisce, successivamente all'emanazione della circolare n. 120/2001 non siano stati eseguiti interventi che abbiano sostanzialmente mutato le parti strutturali delle costruzioni).
Più specificamente, si ritiene che un corretto modo di agire dei professionisti incaricati dai concessionari della redazione del Modello D1 non possa prescindere, in primis, da una verifica della documentazione amministrativa relativa alla concessione presente agli atti dell'amministrazione concedente e, susseguentemente, dall'accertamento che la struttura delle opere non sia stata modificata, dopo il 24 maggio 2001, rispetto alla constatazione operata dalla commissione interministeriale del 1975 o comunque alle valutazioni espresse in seguito dal genio civile OO. MM..
Nell'ipotesi di sostanziale omogeneità delle costruzioni attuali a quelle della metà degli anni settanta...
_OMISSIS_ ...ulteriori successive pronunce sulla "non difficile rimozione" da parte dell'ente tecnico statale, è di tutta evidenza l'incongruità di una differente classificazione dei manufatti presenti nella concessione.