Parametri tecnico-amministrativi per la classificazione delle opere del demanio marittimo

Dato atto che il concetto di "inamovibilità" sotto un profilo squisitamente demaniale marittimo è completamente differente da quello che può essere reso sotto l'aspetto edificatorio (e ciò a seguito della sussistenza di disposizioni specifiche per entrambi i settori), è evidente che per definire correttamente la tipologia dei manufatti realizzati o realizzandi sul demanio marittimo si possano utilizzare esclusivamente i concetti dettati in materia dall'amministrazione competente, seppur con mere circolari, escludendo qualsiasi ulteriore riferimento analogico ad altre fonti.

Secondo autorevole dottrina, infatti, possono evidenziarsi casi particolari in cui gli atti dell'esecutivo, sebbene previsti e disciplinati dalla legge, giungono a produrre effetti oltre il proprio ambito legale.

In generale la circolare viene definita l'atto con cui un organo della Pubblica Amministrazione informa gli uffici subordinati, od anche terzi estranei... _OMISSIS_ ... emanazione di un atto e ne fornisce l'interpretazione.

Tuttavia, quando essa – come nei casi di specie – è solo apparentemente interpretativa, ma in realtà produttiva di norme, deve ritenersi che possa assumere nella gerarchia delle fonti il livello degli atti che l'organo da cui proviene può legittimamente emanare (ovvero un regolamento).

In conclusione, quindi, sebbene le circolari ministeriali si collochino come fonti extra ordinem, ponendo in discussione molti dei dogmi tradizionalmente sostenuti dalla teoria del diritto formalistica, non può disconoscersi che, in base al principio dell'effettività, debba esser loro riconosciuta la fondamentale funzione di concorrere ad attribuire carattere di completezza all'ordinamento giuridico laddove l'intervento del legislatore non vi sia stato o sia stato carente.

Ebbene, nella questione di cui si tratta, sembrano sussistere tutte le condizioni ed i requisiti per consid... _OMISSIS_ ...izioni ministeriali quali unico riferimento lecito per definire l'appartenenza delle costruzioni erette sul pubblico demanio marittimo all'una o all'altra fattispecie enunciate dal codice della navigazione e dalle successive leggi speciali.

Ciò premesso, occorre ora esaminare in modo analitico le espressioni utilizzate dal Ministero per individuare le singole tipologie di opere.

In via principale, si osserva che la circolare n. 120/2001 non apporta alcuna innovazione dal punto di vista tecnico alle precedenti direttive, ma si limita a definire per classi omogenee, con un intento di semplificazione necessario a consentire la compilazione del Modello D1, la forma dei provvedimenti da utilizzare per la disciplina delle concessioni demaniali marittime di cui agli articoli 36 del cod. nav. e 8 e 9 reg. cod. nav.

Pertanto i presupposti tecnici di valutazione risultano comunque stabilmente incardinati ai dettami del Consiglio superi... _OMISSIS_ ...pubblici trasfusi nella circolare n. 53/1962.

Dalla lettura, anche sommaria, delle definizioni esplicitate dal massimo organo tecnico centrale, risulta agevole desumere come la condizione necessaria e sufficiente perché un'opera possa essere correttamente ascritta alla classe "facile rimozione" sia quella che la sua struttura sia facilmente rimovibile.

Secondo un'accettata e condivisa caratterizzazione, nella scienza delle costruzioni un'opera edilizia risulta costituita da tre elementi fondamentali: struttura, tamponatura, impianti e finiture.

La struttura (ovvero, più specificamente, la struttura resistente o portante) di un manufatto di qualsiasi tipo è quella parte espressamente destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.

La tamponatura o muro di tompagno o tamponamento è la parete di chiusura perimetrale di un fabbricato ... _OMISSIS_ ...na struttura intelaiata tridimensionale (nella categoria dei muri, si differenzia dal tramezzo, anch'esso non portante ma che serve a separare due spazi interni, e dal muro portante, che oltre a svolgere le stesse funzioni del tompagno – separazione e protezione igro-termica e acustica dello spazio interno – ha anche funzioni statiche).

Gli impianti e le finiture sono tutto ciò che è necessario per il completamento e la piena funzionalità del manufatto (infissi, serramenti, tubazioni, tramezzature, piastrellature, pavimentazione, servizi, ecc.).

Orbene, già ad una prima osservazione, si nota agevolmente che nessuna circolare dell'amministrazione marittima tratta in alcun modo dell'ultimo elemento, di conseguenza è pienamente lecito affermare che esso non ha alcun rilievo per l'individuazione di quanto di interesse per il presente lavoro (e ciò a prescindere che in fase di smontaggio gli impianti e le finiture vengano distrutti o ... _OMISSIS_ ...eggiati).

Viceversa, sebbene i "muri di tompagno" siano espressamente menzionati, la loro presenza o meno viene ritenuta dalle direttive ministeriali completamente ininfluente qualora le opere risultino «costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero».

In definitiva, dalla lettera delle circolari esaminate, emerge che l'unico elemento di rilievo è rappresentato dalla "struttura" della costruzione: se questa può essere smontata e riassemblata altrove senza modifiche sostanziali, a prescindere dalle modalità realizzative di tamponamenti, tramezzature o altre finiture, ne consegue che l'opera nel suo complesso deve essere considerata "facilmente amovibile".

Ovviamente, nel caso in cui i muri perimetrali o interni abbiano anche funzioni statiche, a nulla rileverà che lo scheletro intelaiato... _OMISSIS_ ..., in quanto concorrendo anche i muri alla costituzione della "struttura", essa non godrà più del requisito della facile rimozione.

In forza di tali puntualizzazioni, si deve quindi concludere che le direttive ministeriali si premurano di evidenziare che, per stabilire l'appartenenza di un'opera alla categoria di "difficile sgombero" – si ripete sotto il solo profilo demaniale marittimo –, le verifiche tecniche devono essere volte ad accertare se per procedere alla sua rimozione sia di fatto necessaria la distruzione della sua struttura portante.

Al contrario, qualora ciò non avvenga, il manufatto non potrà che essere giudicato "facilmente amovibile", a prescindere da qualsiasi tipo di danneggiamento possano subire tutte quelle parti non costituenti la struttura come definita.