Demanio marittimo e Regioni: il caso della Toscana

Nell'esperienza della Regione Toscana l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ha avuto una limitata applicazione legislativa seguendo una scelta di prevalenza della disciplina urbanistica quale strumento gestionale rilevante per l'esercizio delle competenze delegate prima e conferite poi.

Nella vigenza dell'articolo 59 del DPR 616/1977 non fu emanata alcuna disposizione legislativa tant'è che si è atteso il 1998 anno in cui fu sottoscritta una convenzione tra Regione Toscana ed Autorità Marittima in cui la prima delegava la gestione amministrativa delle proprie competenze in attesa della nuova disciplina della materia.

L'unica disciplina legislativa in materia tutt'ora vigente è stata introdotta con il 3° comma dell'articolo 27 della Legge 23 novembre 1998 n. 88 e s.m.i. con cui si conferisce ai comuni la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

Su questo scarno testo ... _OMISSIS_ ...la disciplina delle aree demaniali marittime in Toscana e la sua gestione amministrativa da parte dei Comuni costieri ai quali è stata conferita l'intera competenza per ogni tipologia di funzioni in materia di demanio marittimo, compreso il portuale, il turistico ricreativo ed i porti ed approdi turistici, con alcune disposizioni inerenti le strutture ricettive disposte nella speciale disciplina sul turismo. [1]

Come si accennava la disciplina urbanistica nella Regione Toscana ha assunto il ruolo guida di indirizzo per l'esercizio delle attività amministrative, con il collegamento diretto tra la facoltà di rilasciare e modificare concessioni demaniali, in base ai contenuti della pianificazione urbanistica territoriale nelle sue diverse gradazioni.

In Toscana è molto sviluppata la pianificazione strategica regionale attraverso una serie di documenti programmatici quali il Piano di Indirizzo Territoriale ma soprattutto, per quanto qui interess... _OMISSIS_ ... Logistica e dei Trasporti (Masterplan) con il quale è stato sostituito, per esempio il Piano Regionale dei Porti del 1997.

La Pianificazione comunale è definita nel rispetto degli strumenti sovraordinati regionali è chiamata, con il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico, a dettagliare l'uso delle aree demaniali individuando le diverse destinazioni d'uso ammissibili per le aree demaniali marittime e le zone del mare territoriale.

Il sistema regionale toscano è organizzato quindi secondo una rigida prevalenza di un quadro urbanistico nel quale si inseriscono le modalità gestionali delle aree demaniali, divenendo la discriminante per il mantenimento, la realizzazione di nuove infrastrutture o modalità di utilizzo delle aree demaniali anche risalenti a funzioni assentite in anni ormai risalenti.

Sinonimo di questa assoluta importanza della pianificazione è manifestata dal fatto che la non corrispondenza tra quanto conce... _OMISSIS_ ...in realtà previsto dalla pianificazione costituisce motivo di revoca totale o parziale dell'area o della zona di mare territoriale concessionata. [2]

Se da un lato il rinvio della disciplina generale delle aree demaniali alla pianificazione urbanistica ha esaltato l'autonomia degli enti locali nelle proprie scelte organizzative ma soprattutto programmatorie, dall'altro il quadro legislativo scarno e limitato con il quale è avvenuto il conferimento delle funzioni ha fatto emergere problematiche di notevole importanza sulla omogeneità gestionale delle competenze tra i trentacinque comuni costieri.

L'assenza di una disciplina normativa infatti non è può essere colmata dalle Norme tecniche allegate ad un documento di pianificazione urbanistica il quale assolve funzioni di programmazione ma difficilmente può contenere norme utili per la gestione sia per la incoerenza sostanziale con la sua funzione ma soprattutto per la rigidità dello strumento ... _OMISSIS_ ...odificazione in caso di esigenza di variazione delle norme stesse.

Questa esperienza della Regione Toscana, quindi se da un lato si mostra come un unicum rilevando la propria decisione di non disciplinare organicamente la materia ma dettando alcune disposizioni solo per le diverse strutture turistico ricreative insistenti sulle aree demaniali, non è da ritenersi completamente soddisfacente per una corretta gestione soprattutto per le differenze operative emerse tra i diversi comuni nell'applicazione operativa delle disposizioni normative nazionali.