Porti e approdi turistici

Sebbene si tratti di fattispecie formalmente distinte [101], stante la loro similitudine ai fini del presente lavoro, possono essere accomunate nella trattazione.

Il D.P.R. n. 509/1997 detta, in modo sistematico, le procedure da seguire per il rilascio della concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ma, come intuibile, deve ritenersi ormai superato – e quindi da disattendere – nelle parti non allineate alla normativa europea.

In via generale valgono le considerazioni già espresse in precedenza circa gli attuali orientamenti interpretativi, tuttavia la giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi più dettagliatamente sulla disciplina del settore rilevando ulteriori aspetti peculiari in conflitto con gli indirizzi comunitari.

In proposito, con sentenza n. 914/2007, il Consiglio di Stato (sez. VI) ha rilevato due fondamentali motivi di inadeguatezza nella formul... _OMISSIS_ ...uo;articolo 4 del regolamento in questione [102]:


a) inidoneità «a garantire la pubblicità prescritta dal legislatore europeo, essendo la pubblicazione dell’istanza di concessione limitata addirittura al Comune nel quale è situato il bene demaniale»;

b) inidoneità nella «scelta del concessionario, essendo, oltre tutto, prevista (…) una gara pubblica solo per le ipotesi in cui non vi siano ragioni di preferenza per il primo richiedente o per una delle domande concorrenti presentate».


In conclusione, secondo i giudici di Palazzo Spada, è indubbio che il procedimento concessorio in questione – «in quanto volto a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato» – deve svolgersi con un iter competitivo ad evidenza pubblica in cui siano compiutamente applicati gli inerenti principi di massima trasparenza e pubblicità desumibil... _OMISSIS_ ...va n. 2006/123, ma – poiché la concessione è anche preordinata all’esecuzione di lavori pubblici – è altresì necessario (ove, come generalmente accade, venga superata la prevista soglia di valore) il rispetto della peculiare precettistica comunitaria che impone oneri ed obblighi assai più stringenti di quelli del decreto nazionale (non ultima la pubblicazione nella G.U.U.E.) [103].

Orientamenti condivisibili e che esigono, da parte delle autorità concedenti, l’attuazione di un percorso amministrativo ad essi conforme.

La Sicilia, invero, era intervenuta sulla tematica con notevole anticipo in quanto, nel recepire a livello regionale le disposizioni del D.P.R. n. 509, aveva opportunamente modificato l’articolo 4 sancendo l’obbligo della pubblicazione delle istanze sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sia nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. [104]

Da precisa... _OMISSIS_ ... procedimento concorsuale-pubblico-pubblicizzato trova applicazione anche nel caso di project financing promosso da un’amministrazione locale, a nulla rilevando la natura (pubblica o privata) dell’aspirante concessionario. [105]

Nuovamente, la regione siciliana ha dimostrato di prestare particolare attenzione alla fattispecie ed ha agito – questa volta in modo che non parrebbe perfettamente in linea con i dettami comunitari – adottando una specifica norma che svincola gli enti territoriali dalla necessità di osservare le procedure del D.P.R. n. 509, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 75/2003, nel caso di presentazione di istanze redatte in conformità agli interventi di portualità turistica finanziati nell’ambito della programmazione regionale. [106]