Forma e durata della concessione demaniale marittima

Durata Un ulteriore e sintomatico esempio delle difficoltà interpretative lamentate dagli operatori del settore è rappresentato dal significato attribuibile all’avvenuta abrogazione dell’articolo 01, comma 2 del D.L. n. 400/1993 ed agli effetti che essa ha provocato sulla generica durata dei rapporti concessori.

È ovvio come la caducazione della norma in questione, oltre ad avere eliminato l’automatismo del rinnovo, abbia implicitamente portato alla cancellazione del periodo previsto per le concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative (fino a quel momento fissato in 6 anni).

Si rammenta che, nonostante le iniziali titubanze, il termine sessennale è stato concordemente interpretato come «un’indicazione di massima che, in base ai principi generali in materia di provvedimenti concessori dettati dal codice della navigazione e relativo regolamento, rimane derogabile per volontà della parte privata. Ciò a... _OMISSIS_ ... ragione necessitato in presenza di rilevanti investimenti» [97].

Tuttavia è plausibile ritenere che l’amministrazione – per una serie di circostanze fondate sulle proprie potestà di verifica, controllo e pianificazione del corretto uso del demanio marittimo – mantenesse comunque la facoltà di limitare la durata del rapporto per motivazioni discendenti da norme imperative di ordine superiore [98].

Attualmente, fermi restando i caratteri di precarietà e temporaneità della concessione demaniale marittima, esiste un’unica limitazione (nel massimo) per le sole destinazioni turistico-ricreative (20 anni): l’aspirante concessionario può chiedere l’uso del bene per il lasso temporale ritenuto più opportuno e l’amministrazione deve valutare la congruità e la compatibilità della richiesta al lume dei criteri in precedenza rammentati.

Per tali tipologie concessorie, perciò, le previsioni d... _OMISSIS_ ...dicistico devono essere integrate con tale disposizione che, pur non rilevando sulla durata minima, pone una barriera apicale tassativa.


Forma dell’atto concessorio Ciò premesso, si deve osservare che le presunte complicanze potrebbero sorgere esclusivamente nel momento della scelta del titolo da rilasciare per la regolamentazione della concessione: come è noto, infatti, il combinato disposto degli articoli 36 del codice della navigazione e 8 e 9 del regolamento individua in 4 anni la linea di confine temporale per la redazione di una licenza o di un atto pubblico (atto formale).

In contrasto con tali previsioni si è posto il terzo comma dell’articolo 13 della legge n. 172/2003, introduttivo del comma 2-bis dell’articolo 01 del più volte richiamato D.L. n. 400 [99], specificando che la durata sessennale delle concessioni comporta il mantenimento del regime della licenza.

Ebbene, vi è che ritiene che,... _OMISSIS_ ...rogazione del secondo comma 2 dell’articolo 01, sia venuta meno anche la facoltà di regolamentare i rapporti concessori fino a sei anni mediante licenza.

La teoria può reggere solo ad una lettura superficiale, ma perde oggettiva consistenza se sottoposta ad un esame complessivamente orientato.

Intanto il legislatore del 2011 ha espressamente mostrato l’importanza attribuita al comma 2-bis aggiornandolo alla modifica apportata al testo complessivo dell’articolo 01 [100]: quale ragione vi sarebbe stata di mantenerlo in vigore se la durata massima della licenza fosse stata ricondotta al quadriennio previsto dalle disposizioni codicistiche?

Con un’interpretazione pedissequa e non sistematica del dispositivo in esame, si dovrebbe concludere che, almeno per tutte le concessioni di competenza statale, è divenuta impossibile la stipula di atti formali: e ciò sebbene i citati articoli di riferimento del codice e... _OMISSIS_ ...o siano rimasti formalmente e sostanzialmente intonsi da ogni emendamento.

È realmente ipotizzabile che tutte le concessioni contemplate dalla norma, a prescindere dagli investimenti o dal fatto che importino la realizzazione di opere di difficile rimozione, possano essere legittimamente rilasciate licenze per un periodo massimo di 4 anni?

Inoltre, sempre la legge n. 217/2011, ha modificato la formulazione dell’articolo 03, comma 4-bis del D.L. n. 400/1993, lasciando inalterata la previsione della «durata superiore a sei anni e (…) non superiore a venti anni»: si dovrebbe forse dedurre che un rapporto concessorio ventennale dovrebbe essere regolato – dal Capo del compartimento marittimo – con licenza?

Una risposta positiva a tali interrogativi risulta talmente irrazionale da non rendere necessaria alcuna confutazione.

Appare evidente che il richiamo ai «sei anni»... _OMISSIS_ ... durata «normale», ha significato soltanto se considerato in funzione del titolo, altrimenti il legislatore avrebbe provveduto a cancellarlo completamente o a modificarlo di conseguenza.

Riassumendo, si deve concludere che:


a) il richiedente può proporre una qualsiasi durata della concessione (fino ad un massimo di 20 anni per le utilizzazioni turistico-ricreative);

b) la durata richiesta deve essere motivata;

c) il concedente ha facoltà di decidere la durata del rapporto (senza un prefissato limite minimo) in base a valutazioni oggettive;

d) la concessione deve essere disciplinata, a seconda dei casi, mediante licenza o atto pubblico.


È lecito ritenere che, operando una lettura organicamente orientata delle norme avvicendatesi e, spesso, sovrappostesi, il rilascio dell’atto formale sia tutt’oggi obbligatorio per concessio... _OMISSIS_ ...periore al sessennio e comunque ogniqualvolta vengano erette opere inamovibili.