Come si è cercato di evidenziare, l’attuale assetto normativo non può essere ritenuto paralizzante per il rilascio di nuove concessioni o per la modifica di quelle esistenti nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione [83], tantomeno laddove si sia in presenza di concessioni per finalità non turistico-ricreative.
Gli articolati legislativi esaminati dettano principi, stabiliscono proroghe e prevedono la necessità di un riordino della materia, ma – nelle more dell’adozione di un provvedimento diretto a tale ultimo scopo – non inficiano né sospendono l’efficacia del complesso normativo vigente.
L’assurdità di una tesi opposta contrasta sia con i menzionati capisaldi fondamentali dell’azione amministrativa, sia con il normale buon senso che deve sempre reggere qualsiasi soluzione interpretativa: un’isteresi nel rilasc...
_OMISSIS_ ...sioni demaniali marittime o di provvedimenti suppletivi atti a consentirne modifiche provocherebbe, da un lato, grave nocumento allo Stato (in termini finanziari e di operatività), e, dall’altro, ai cittadini intesi come collettività (per l’impossibilità di fruire in modo migliore del bene comune) e come privati (per l’irrealizzabilità di investimenti e corretta gestione aziendale).
Per di più, la Corte Costituzionale, nel confutare la legittimità del passo della legge della Regione Marche che sanciva la facoltà di estendere la durata delle concessioni demaniali in corso [84], ha autorevolmente interpretato la portata dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, utilizzato dalla difesa a sostegno dell’operato del legislatore regionale.
Secondo la Consulta, «quest’ultima disposizione, infatti, rende solo possibile – in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da real...
_OMISSIS_ ...il rilascio di nuove concessioni di durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni».
In altri termini, i giudici delle leggi oppongono un fermo «no» a qualsiasi tipologia di proroga travalicante i termini normativi nazionali, ma nel contempo riconoscono assoluta liceità al rilascio di concessioni (con finalità turistiche e ricreative) protratte fino al ventennio.
Ciononostante, la base dell’interpretazione immobilista viene individuata nel disposto della lettera f), articolo 11, comma 2, della legge n. 217/2011, che demanda ad un successivo decreto delegato l’individuazione dei «casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».
In carenza di tali criteri, quindi, da un lato, le regioni non avrebbero la possibilità di redigere (o rivedere) i PUA...
_OMISSIS_ ...;altro, le autorità concedenti non sarebbero né in grado, né legittimate ad agire.
Parafrasi ancor più inaccettabile in considerazione del fatto che non esistono termini temporali certi per l’entrata in vigore di una nuova disciplina perché il termine di «quindici mesi» previsto dalla legge comunitaria 2011 ha chiara natura «ordinatoria» e non «perentoria» [85], consentendo quindi al Governo di provvedere in un momento successivo e non definito (ovviamente entro i limiti della proroga accordata).
E che dire, poi, delle concessioni ad uso diverso da quello turistico ricreativo, prorogate «solo» fino al 31 dicembre 2012? Alla scadenza i beni e le aree demaniali avrebbero dovuto essere sgomberati e lasciati liberi fino all’entrata in vigore di un decreto legislativo (annunciato – nella migliore delle ipotesi – per molti mesi dopo e – di fatto – non ancora avvenu...
_OMISSIS_ ...seguente normazione regionale?
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo, in passato, di pronunciarsi su questione analoga concludendo unanimemente che, «pur in assenza del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo da parte della regione, non è precluso il rilascio di concessione di area del demanio marittimo» [86].
Addirittura il TAR Lazio Roma, è giunto ad imporre il rilascio di una concessione provvisoria (a seguito di precedente annullamento di atto negatorio fondato sull’assenza della pianificazione e perdurante inottemperanza ad eseguire la sentenza) «entro 20 gg. dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, scaduti i quali provvederà, in tal senso, il commissario ad acta, nella persona del (…), in sostituzione dell’amministrazione inadempiente» [87].
Dunque risulta assodato che «in mancanza di una normativa ch...
_OMISSIS_ ...del piano (…), disponga una misura di salvaguardia, la concessione non può essere negata se non sulla base di una valutazione di contrarietà all’interesse pubblico espressa in concreto, in relazione a peculiari esigenze di destinazione pubblicistica del bene demaniale» [88].
Riepilogando, che vi sia o non vi sia uno specifico strumento di pianificazione, soltanto un espresso diniego opposto dall’amministrazione concedente costituisce legittima espressione del potere discrezionale conferitole, ma il conforme provvedimento – lungi dal potersi fondare su generici vuoti normativi – deve essere espresso, congruamente motivato e contenere gli specifici «elementi concreti ritenuti, all’esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all’invocato uso particolare del bene pubblico e l’esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congrue...
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