uo;entrata in vigore delle norme di cui si è ampiamente accennato in premessa e la loro formulazione obiettivamente non sempre priva di angoli d’ombra, hanno fatto sorgere numerose incertezze comportamentali tra gli addetti delle amministrazioni cui sono attribuite le competenze in ordine alla gestione del demanio marittimo.
Perplessità talvolta legittime, per le diverse interpretazioni possibili, e talaltra derivanti da insicurezze di fondo ovvero da irrazionali timori di incorrere in errori procedimentali di chissà quale grave entità. La conseguenza di tutto ciò, in ogni caso, si sostanzia spesso in ritardi nell’espletamento delle pratiche o, addirittura, in una completa ed inaccettabile inerzia dell’attività amministrativa.
Purtroppo la lentezza della macchina burocratica trova ragioni di autogiustificazione non soltanto nell’ambiguità delle disposizioni legislative, ma anche nella difficoltà del privato di po...
_OMISSIS_ ...dei numerosi rimedi giurisdizionali, previsti a garanzia delle proprie aspettative, entro termini sufficientemente brevi o comunque tali da motivare gli oneri ed i rischi connessi.
Il sistema comporta quindi una sorta di rassegnazione, un pensiero di ineluttabilità delle cose, che spinge il cittadino ad attribuire esclusivamente alla macchina statale la responsabilità di lungaggini talvolta imputabili a singoli funzionari (che, da loro parte, non si vedono né messi in condizione di operare in modo certo, né tutelati in modo consono).
Tuttavia non rientra nell’oggetto del presente lavoro la disamina dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione costituzionalmente garantiti, dell’obbligatorietà dell’azione amministrativa, di conclusione del procedimento entro i termini previsti nonché delle responsabilità emergenti in caso di mancato rispetto.
Ci si limiterà a prendere atto delle ...
_OMISSIS_ ...ate, mantenendo alta la speranza che, con l’emanazione del decreto di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime – secondo i principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 217/2011 –, venga sgomberato il campo da ogni possibilità di equivoco e l’intera materia risulti organicamente armonizzata.
Con specifico riguardo al comparto turistico-ricreativo, vi sono coloro che – pur ritenendo corretto il rilascio di nuove concessioni nel rispetto dei dettami comunitari – sostengono che la fissazione di una proroga ex lege abbia «pietrificato», per l’intero periodo dalla medesima previsto, i rapporti concessori in essere.
In altre parole, non sarebbe consentito che il titolare di una concessione in vigore abbia facoltà di domandare la rescissione di quel negozio e chiederne l’instaurazione di uno nuovo, debitame...
_OMISSIS_ ...gli investimenti sottoposti al vaglio dell’amministrazione, che abbia una scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso i fondamenti giuridici di tale singolare concezione sfuggono.
È appena il caso di rammentare che la facoltà di rinuncia è sempre ammissibile nel diritto positivo e quindi nulla impedisce che un concessionario possa abdicare all’uso del bene assentito prima della naturale scadenza del rapporto.
Come evidenziato nel precedente paragrafo, è altresì lecito e possibile il rilascio di concessioni e pertanto, il medesimo soggetto (come chiunque altro ne abbia interesse) ha piena libertà di avanzare una propria istanza ai sensi degli articoli 36 del codice della navigazione e 8 o 9 del relativo regolamento.
Nessuna norma vieta che le due richieste siano avanzate contestualmente. A questo punto l’autorità concedente, per i noti dettami in materia di procedimento ...
_OMISSIS_ ... non può esimersi dall’istruire la pratica, attuando un iter conforme ai precetti vigenti, e dal concluderla con un provvedimento formalmente espresso.
In caso di comportamento inerte, giova sottolinearlo, avrebbe di che lagnarsi, non soltanto il privato istante, ma l’intera collettività perché i danni discendenti avrebbero riflessi di assai ampia portata: minor proficua utilizzazione del demanio marittimo, calo degli investimenti, offerta di servizi qualitativamente insufficienti e conseguente calo del turismo, ecc.
La stessa magistratura contabile, in assenza di circostanze esimenti, potrebbe ipotizzare l’insorgenza di danni di natura erariale a causa dei mancati maggiori introiti derivanti dagli eventuali incrementi di canone e tasse di registrazione o dalla perdita di valore dei beni demaniali cui viene impedito l’ammodernamento e la rivalutazione.