Gli usi del demanio marittimo
Ad una lettura, anche sommaria, del complesso delle norme analizzate, non può sfuggire che l’attenzione del legislatore si sia focalizzata soprattutto sul regime concessorio di un singolo aspetto del più ampio settore delle varie attività cui possono essere adibiti i beni demaniali marittimi.
Da quanto si evince, si potrebbe essere indotti a pensare che l’utilizzazione del litorale nazionale per finalità turistico-ricreative (e, in modo particolare, balneari) sia, se non esclusiva, almeno preminente rispetto a tutte le altre possibili destinazioni.
Non è illogico pensare si tratti di una vera e propria inversione di tendenza, rispetto al passato, che tende all’attribuzione di un ruolo di secondo piano agli altri usi enumerati – per la prima volta, anche se in via non esaustiva – dall’articolo 01, comma 1, del D.L. n. 400/1993 [66], convertito con modificazioni dalla legge n. ...
_OMISSIS_ ...rattutto a tutti quelli da sempre storicamente intesi come peculiari per il soddisfacimento dei pubblici usi del mare [67].
Come si è visto, infatti, l’impianto codicistico non prevede alcuna gerarchia precostituita tra le varie destinazioni possibili, ma subordina al ponderato apprezzamento dell’autorità concedente sia l’opportunità di sottrarre il bene al pubblico godimento, sia la funzionalità ritenuta più consona a rispondere agli interessi collettivi.
Nelle «Istruzioni per l’amministrazione del demanio pubblico marittimo» [68], il Dicastero delle Comunicazioni affermava che «l’azione dello Stato nei riguardi dei beni di demanio pubblico marittimo ha carattere, preminentemente d’imperio, mirando essa alla tutela degli interessi inerenti al traffico ed alle industrie marittime, alla sicurezza dei naviganti, al salvataggio dei naufraghi, alla difesa delle coste ed alla sorveglianza del ...
_OMISSIS_ ...è agli interessi di carattere pubblico e collettivo».
In proposito, le concessioni «ordinarie» venivano suddivise in una scala, graduata in base agli interessi marittimi, composta da tre categorie fondamentali:
a) concessioni per impianto ed esercizio di opere destinate all’incremento del traffico marittimo;
b) concessione per impianto e gestione di opere destinate ad usi di interesse privato e di carattere non marittimo, o di scarso interesse marittimo;
c) concessioni per impianto ed esercizio di opere destinate ad usi estranei alle industrie ed al traffico marittimo.
Stabilimenti balneari, uffici, chalets trovavano pertanto collocazione unicamente nella seconda e terza categoria.
Il Dicastero ribadiva poi il concetto spiegando che «nel caso di concorrenza di più domande, si deve sempre dare la precedenza a quelle che mirino alla ...
_OMISSIS_ ...el bene richiesto per scopi attinenti ai traffici ed alle industrie marittime, tenuto appunto conto dei bisogni e degli interessi locali».
Soltanto nel 1976 [69], l’Amministrazione centrale riconosceva che le iniziative svolgentisi «esclusivamente sul demanio marittimo o che in tali beni trovano la loro necessaria integrazione si sono andate costantemente accentuando per motivi connessi, da un lato alla crescente industrializzazione e, dall’altro, al notevole sviluppo assunto dal turismo», cosicché «i pubblici usi del demanio, nell’attuale fase di sviluppo, sfuggono ad una precisa catalogazione e sono determinati dai concreti interessi che la collettività (i singoli cittadini, le formazioni sociali, lo Stato) esprime in un dato momento storico nei confronti di questi beni e del mare».
Il turismo e le altre destinazioni
In conformità con la delineata interpretazione dinamica, pertanto, ...
_OMISSIS_ ...i emergere che l’interesse prevalente collettivo si rifletta sul turismo [70], con conseguente necessità di una minore tutela per la salvaguardia dell’assetto delle concessioni vigenti non direttamente connesse a tale settore, come implicitamente confermato dalla fissazione di un termine di proroga, per queste ultime, limitato al 31 dicembre 2012 (anziché al 2020).
Secondo una differente prospettiva, si potrebbe, invece, ritenere che il legislatore non abbia valutato necessario intervenire in modo particolarmente significativo su tali rapporti considerandoli estranei all’ambito applicativo dei puntuali precetti della direttiva Bolkestein.
I dati certi sono che le norme emanate a seguito della contestazione della Commissione europea non hanno introdotto esplicite differenziazioni tra le procedure di rilascio delle varie tipologie di utilizzazione dei beni del demanio marittimo e che la parziale abrogazione dell’articol...
_OMISSIS_ ... della navigazione opera indistintamente nei confronti del rinnovo di tutti i titoli.
In definitiva, si appalesano possibili due interpretazioni: o le concessioni non turistico-ricreative costituiscono fattispecie non comunitariamente contemplata oppure la salvaguardia della prosecuzione delle attività in essere in tali concessioni è reputata secondaria.
La seconda ipotesi appare gravata da incongruenza ed iniquità talmente palesi da essere esclusa a priori e fa, piuttosto, supporre che il legislatore, nella fretta di fornire risposta ai rilievi formulati ed evitare la comminazione di sanzioni, abbia involontariamente omesso di valutare in modo compiuto tutte le implicazioni connesse alle espressioni lessicali utilizzate.
Risulta quasi impossibile pensare che lo Stato, in un periodo di recessione economica generalizzata, abbia scientemente scelto di sfavorire comparti, come quello industriale e cantieristico, di sicuro intere...
_OMISSIS_ ...e (e che, per converso, sotto altri profili, sono ritenuti meritevoli di sovvenzioni, sgravi ed interventi di sostegno).
Si pensi, a mero titolo di esempio, ad un cantiere navale: si tratta di un esercizio che richiede la presenza di cospicue maestranze dipendenti, che presuppone lavorazioni ben difficilmente pianificabili (prima del rilascio della concessione) e concluse entro il termine prestabilito (della concessione), che implica costanti investimenti in termini di know how e di innovazione degli impianti, che necessita l’acquisizione di commesse con congruo anticipo (e magari sono state ottenute in vigenza del precedente regime [71]), che – forse – riceve o ha ricevuto contributi pubblici oppure ha avuto accesso alla cassa integrazione guadagni.
Un’azienda del tipo descritto, che in precedenza poteva contare sulla relativa tranquillità derivante dalla previsione di un «diritto di insistenza», si trove...
_OMISSIS_ ...a fase di assoluta incertezza che, oltre a collidere con le normali esigenze di programmazione delle attività, mette a repentaglio il posto di lavoro dei dipendenti e la sopravvivenza dell’impresa stessa (nonché quella di numerose altre strettamente collegate alla filiera).
Ne conseguirebbe l’inaccettabile paradosso di uno Stato che adotta norme con il dichiarato intendimento di massimizzare le potenzialità del mercato e dell’occupazione e di conseguire consistenti risparmi di spesa (o maggiori entrate), ma nel contempo, con quelle stesse norme si grava di oneri sociali di entità inqualificabile, disattendo così gli obiettivi prefissi.
Ipotesi di esclusione
Negata tale eventualità, occorre esaminare se sussistano motivazioni atte a suffragare una eventuale esclusione dall’assoggettabilità delle concessioni in argomento alle determinazioni comunitarie.
In via preliminare è doveroso osserv...
_OMISSIS_ ...servizi contemplati dal «considerato» 33 [72] della direttiva Bolkestein, soltanto con molta difficoltà possono essere fatte rientrare le attività in discussione (mentre sono espressamente enunciati i servizi svolti nel settore del turismo).
È bensì vero che, a contrario, si pone la circostanza dell’avvenuta statuizione di una proroga (seppur limitata) anche a tali rapporti concessori: qualora fossero stati ritenuti estranei alla nuova disciplina, non ve ne sarebbe stata alcuna esigenza.
Tuttavia è necessario porre l’attenzione sul fatto che il comma 18 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009, costituente la prima risposta italiana alla contestazione UE, provvede alla soppressione del secondo periodo del secondo comma dell’articolo 37 «nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativ...
_OMISSIS_ ...grave; da far legittimamente ritenere che lo sfondo legislativo di riferimento delle altre tipologie concessorie non necessiti rettifiche.
Lungo la medesima direttrice, peraltro, appare indirizzata la prima parte dell’articolo 11, comma 1, della «legge comunitaria» n. 217/2011, allorché precisa che le finalità perseguite sono volte, da un lato, alla chiusura della «procedura di infrazione n. 2008/4908» e, dall’altro, a «rispondere all’esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa».
Purtroppo, una così precisa definizione è riferita soltanto alle modifiche che tale norma apporta al D.L. n. 400/1993, mentre il secondo comma, anziché proseguire nel solco tracciato dal precedente, attribuisce al Governo, in modo a...
_OMISSIS_ ...co, la delega ad adottare un «decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime» [74].
Naturalmente, se tale ultima enunciazione non contribuisce ad apportare ulteriori elementi a sostegno della teoria dell’inassoggettabilità delle concessioni ad uso non turistico-ricreativo alla direttiva 2006/123, non esclude certo che l’emananda disciplina nazionale possa prevedere opportune differenziazioni applicative in base alle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi.
Del resto si tratta di facoltà debitamente contemplata dalla legge di recepimento della direttiva in questione (L. n. 59/2010) che, all’articolo 16, comma 2, stabilisce che «nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto – in particolare – di (…) obiettivi di politica sociale (…) e di altri motivi...
_OMISSIS_ ...squo;interesse generale conformi al diritto comunitario». [75]
Tra questi ultimi, il «considerato» 40 della Bolkestein, dopo avere premesso che la relativa nozione è in costante evoluzione, enumera espressamente una serie di ragioni derogatorie, come «il mantenimento dell’ordine sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale», che – in via diretta o mediata – paiono attagliarsi alle ipotesi concessorie in discorso.
È indubitabile che, in sede legiferante, il Governo non potrà esimersi dall’effettuare approfondite valutazioni, verifiche e differenziazioni dei vari usi cui possono essere destinate le concessioni demaniali marittime, approntando un testo che tenga conto sia dei principi comunitari di trasparenza,...
_OMISSIS_ ...zione e parità di trattamento, sia delle regole – di analoga derivazione ed altrettanto fondanti – di proporzionalità e salvaguardia del lavoro.
Conformemente, nell’attualità, le amministrazioni concedenti, seppur epurando per quanto possibile le procedure rinnovo da elementi di preferenza in capo ai precedenti concessionari ed attuando l’idonea pubblicità, non potranno ricorrere a strumenti comparativi meramente economici, ma dovranno comunque vagliare gli interessi pubblici e privati in gioco [76].