La prima procedura
Sebbene da anni si ventilasse da più parti la necessità di un aggiornamento del codice della navigazione, l’urgenza di provvedere alla completa revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime si è posta in primo piano a seguito dell’apertura di un iter di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia circa la disciplina relativa alla preferenza accordata al concessionario scaduto ed all’automatismo del rinnovo delle concessioni turistico-ricreative.
Il contendere ha avuto inizio con la procedura n. 2008/4908 con la quale la Commissione europea ha eccepito questioni di compatibilità con il diritto comunitario – in particolare con l’articolo 43 del trattato istitutivo della Comunità europea, relativo alla libertà di stabilimento [1], non rilevando la presenza delle cause di deroga previste dai successivi articoli 45 [2] e 46 [3] – di alcune disposizioni contenute ne...
_OMISSIS_ ... del codice della navigazione (e nella legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 22/2006).
In proposito, con nota del 29 gennaio 2009, il Segretariato Generale ha inviato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, avviso di costituzione in mora, richiedendo – ex articolo 226 del Trattato – la produzione di osservazioni in merito [4].
La risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 2742 del 2 aprile 2009 [5], si è sostanziata in una mera trasmissione della nota redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la contestuale assicurazione dell’«adeguamento della normativa nazionale e regionale al diritto comunitario».
Successivamente, la Commissione europea, con nota del 4 agosto 2009, indirizzata al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel richiamare anc...
_OMISSIS_ ... 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 [6], ha invitato l’Italia a far conoscere il calendario relativo all’adozione degli atti indispensabili ad uniformare l’ordinamento nazionale a quello comunitario.
Il Governo, nelle more della rivisitazione complessiva del quadro normativo in tema di concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, attesa la rilevanza assunta dai principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, è intervenuto con il comma 18 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009, indicando le direttrici delle future modalità di accesso alle suddette concessioni da parte degli operatori economici.
Con il menzionato dispositivo, è stato infatti previsto che:
«Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle mor...
_OMISSIS_ ...mento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale dat...
_OMISSIS_ ...LF|
Il provvedimento di urgenza in questione è stato convertito, con sostanziali modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 che, operando un rinvio alle disposizioni contenute nel D.L. n. 400/1993, garantiva, di fatto, la permanenza dei concessionari nella fruizione delle concessioni già assentite.
Per puntualità, l’ultimo capoverso del richiamato comma, risulta redatto nel modo seguente:
«(…) il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. [7] All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso».
Riassumendo, pare lecito sostenere che la finalità d...
_OMISSIS_ ...sia stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza (con la «cancellazione» del c.d. diritto di insistenza codicistico che, a parità di condizioni, in sede di rinnovo attribuiva la preferenza al precedente concessionario rispetto alle nuove istanze [8]) e, nel contempo, di consentire ai titolari di concessioni di completare l’ammortamento degli investimenti, il tutto nelle more del successivo riordino della materia.
La seconda procedura
La Commissione europea, pur nel prendere atto delle modifiche apportate al codice della navigazione, ha stigmatizzato l’indiretto, ma infelice, richiamo all’automatismo del rinnovo [9] operato dalla legge di conversione del D.L. n. 194/2009, rilevando ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate ed inviando, conseguentemente, la messa in mora complementare n. 2010/2734 del 5 maggio 2010 [10].
La successiva r...
_OMISSIS_ ... si è concretizzata nell’emanazione della legge n. 217/2011 che, al primo comma dell’art. 11, ha stabilito quanto segue:
a) il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e ss. mm. e ii., è abrogato;
b) al comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» [11];
c) all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ...
_OMISSIS_ ...el presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» [12].
A questo punto, la cancellazione di ogni privilegio o automatismo determinante una disparità di trattamento tra gli operatori economici appare dunque netta: coloro che, in precedenza, non beneficiavano di beni del demanio marittimo e non avevano la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del precedente fruitore (se non nelle ipotesi scolastiche di mancata richiesta di rinnovo o comunque di richiesta scarsamente supportata da un valido programma di investimenti), con il nuovo assetto normativo si trovano su un piano di formale parità.
La commissione europea, alla luce di quanto attuato dall’Italia, ha provveduto a chiudere ufficialmente la procedura di infrazione in data 27 febbraio 2012.
...
_OMISSIS_ ...lteriori interventi normativi interni
La materia è stata, in seguito, oggetto di nuovo intervento attraverso l’emanazione del D.L. n. 179/2012 che, con l’articolo 34-duodecies (introdotto dalla legge di conversione [13]), ha posticipato il termine di scadenza delle concessioni in vigore [14] dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.
A prescindere dalla condivisibilità, in sede europea, delle varie proroghe accordate ex lege [15], appare evidente come il legislatore abbia inteso provvedere all’abrogazione di tutte le norme – anche – potenzialmente in grado di confliggere con i principi comunitari di uguaglianza e libera concorrenza, lasciando inalterato il rimanente impalcato giuridico del settore.
Ovviamente si potrebbe argomentare sul fatto che, in tal modo, si sia pervenuti a snaturare i concetti fondamentali che, ab origine, hanno contraddistinto la disciplina del demanio marittimo: che dall’uso dei b...
_OMISSIS_ ... privati potessero ritrarre utili, era cosa nota agli estensori del codice della navigazione (e, ancor prima, a quelli del codice della marina mercantile), tuttavia la circostanza era ritenuta secondario rispetto alla destinazione e finalità principali di tale proprietà pubblica.
Oggi, l’originaria destinazione «normale» del bene al libero e gratuito uso per il soddisfacimento dei pubblici usi del mare, in cui l’istituto della concessione rappresentava una modalità di utilizzo «speciale» o «eccezionale» (sempre subordinata all’esistenza della garanzia del migliore e più proficuo uso a vantaggio della collettività) [16], sembra soggetta ad una completa inversione terminologica.
In breve, si assisterebbe alla progressiva manifestazione di una concezione di fondo della materia fondata su una visione di marcato stampo economico, all’interno della quale lo Stato, dalla precipua funzione...
_OMISSIS_ ... bene comune di tutti i cittadini, tende ad assumere l’aspetto dell’imprenditore che, in via principale, intende ricavare un utile dai beni concessi.