Il rito sommario di cognizione per la determinazione giudiziale delle indennità di esproprio

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

I principi del giusto processo, di cui la ragionevole durata del processo è indissolubile corollario, che impegna non solo il legislatore (art. 111 Cost., comma 2), ma anche ogni operatore di giustizia, divengono chiave interpretativa degli istituti processuali nell'aspirazione al superamento di formalismi cui non corrispondano reali esigenze di tutela delle parti in giudizio. Ne è espressione, in materia espropriativa, la previsione della competenza in unico grado della Corte d'appello per la determinazione delle indennità, e l'adozione obbligatoria del rito sommario per tale tipo di controversie, per il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 al fine di snellire i tempi del giudizio di opposizione alla stima.

La previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione giustifica l'assoggettamento della domanda giudiziale... _OMISSIS_ ...one dell'indennità alla disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, imperniata sull'attribuzione della competenza alla corte d'appello in unico grado e sull'applicabilità del rito sommario di cognizione, la cui inoperatività risulta pertanto circoscritta all'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera pubblica comporti una menomazione delle facoltà di godimento di un bene non direttamente espropriato o asservito.

L'art. 702 quater c.p.c. riguarda espressamente l'appello e non il ricorso per cassazione che, pertanto, in mancanza di norma speciale derogatoria continua ad essere disciplinato dalle norme generali anche in caso di applicazione del rito sommario di cognizione.

Alla controversia avente ad oggetto le questioni patrimoniali correlate al procedimento dettato dalla L. n. 448 del 1998, art. 63, secondo cui i Consorzi di sviluppo industriale hanno la facoltà di riacquistare la proprietà ... _OMISSIS_ ...te per intraprese industriali o artigianali, non può trovare applicazione il procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54 T.U., espropri, che consente di proporre avanti la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di acquisizione l'impugnazione degli "atti...di determinazione dell'indennità" e comunque di "chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità ", oggi secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., (ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, a cui il cit. art. 54 T.U., espropri fa espresso rinvio).

La spettanza di tutte le controversie riguardanti il quantum delle indennità collegate al procedimento espropriativo alla competenza in unico grado della corte d'appello non esclude l'assoggettamento delle stesse al rito sommario di cognizione, espressamente previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 1, indipendentemente dalla natura collegiale dell'organo competente e dalla qua... _OMISSIS_ ...la domanda come opposizione alla stima o come azione di determinazione giudiziale dell'indennità.

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - CONSULENZE TECNICHE

Con riferimento al rito sommario, prescritto in applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, per le controversie concernenti la determinazione dell'indennità, va osservato che la norma processuale, pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, particolarmente nella materia estimativa, connotata da alto indice di difficoltà tecnica. La non irragionevolezza della scelta quale limite alla discrezionalità legislativa, consiglia l'adozione, pur nella particolarità del rito, dell'attività istruttoria appropriata al tipo di controversie, e alle difficoltà estimative che essa presenta.

... _OMISSIS_ ...RMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - COSTITUZIONALITÀ

La scelta operata dagli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150/2011 di “ricondurre” i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 al nuovo rito sommario di cognizione “non convertibile” risultante dal comb. disp. dell’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., pare andare ben oltre i limiti fissati dalla delega conferita con l’art. 54 della L. 69/2009, ed essere pertanto in contrasto con l’art. 77, co. 1, Cost., essendo quelli di cui al cit. art. 54 procedimenti non già disciplinati dalla legislazione speciale secondo un rito speciale, cui si riferiva la legge delega, bensì procedimenti sì previsti dalla legislazione speciale, ma da questa non regolati, tanto meno “autonomamente”e, salve alcune par... _OMISSIS_ ...egralmente assoggettati al rito ordinario di cognizione.

Criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare la scelta attuata con il comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del d.lgs. n. 150/2011, di sottoporre le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 (onnicomprensivamente definite «di opposizione alla stima» dallo stesso art. 29 del d.lgs. n. 150/2011), al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile. I «procedimenti» aventi ad oggetto tali controversie, non sono invero connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa» che il legislatore delegante aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da “ricondurre” al rito sommario di cognizione, la loro trattazione e la loro istruzione dovendo seguire le normali forme dell’ordinario rito di cognizione.

Anche qualora dovesse rit... _OMISSIS_ ...aquo;prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa», che il legislatore delegante con legge n. 69 del 2009, aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da “ricondurre” al rito sommario di cognizione, andavano riferiti non già ai «procedimenti», bensì ai “giudizi”, cioè al tipo di controversie, che ne erano oggetto, criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare la scelta attuata con il comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del d.lgs. n. 150/2011, di sottoporre le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile, non essendo tali “giudizi” connotati dalla semplicità della loro trattazione ed istruzione.

Considerato che, sulla base del comb. disp. dell’art. 3 del d.lgs. n.150/2011 e 702-ter c.p.c., la decisione adottata dalla corte d&rsquo... _OMISSIS_ ...appellabile, ma impugnabile solo mediante un ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del comb. disp. degli artt. 360 c.p.c. e 111, co. 7, Cost., emerge il non infondato dubbio che la scelta del legislatore di “ricondurre” i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. 327/2001,nell’alveo del procedimento sommario di cognizione non convertibile sia in contrasto, oltre che con l’art. 77, co. 1, Cost., anche con gli artt. 3, 24, co. 1 e 2, e 111, co. 1, Cost., comportando una compressione del diritto di difesa irragionevole poiché, non solo non giustificata, ma addirittura sconsigliata dalle oggettive peculiarità di tali controversie o almeno della più parte di esse.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 77, co. 1, 3, 24, co. 1 e 2, e 111, co. 1, della Costituzione - del comb. disp. degli artt. 29... _OMISSIS_ ...del d. lgs. n. 150/2011, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del DPR n. 327/2001, prevede che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione risultanti dal comb. disp. dell’art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e degli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

La scelta operata dagli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150/2011 di “ricondurre” i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 al nuovo rito sommario di cognizione “non convertibile” risultante dal comb. disp. dell’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., pare andare ben oltre i limiti fissati dalla delega conferita con l’art. 5... _OMISSIS_ ...009, ed essere pertanto in contrasto con l’art. 77, co. 1, Cost., essendo quelli di cui al cit. art. 54 procedimenti non già disciplinati dalla legislazione speciale secondo un rito speciale, cui si riferiva la legge delega, bensì procedimenti sì previsti dalla legislazione speciale, ma da questa non regolati, tanto meno “autonomamente”e, salve alcune particolarità, integralmente assoggettati al rito ordinario di cognizione.

Criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare la scelta attuata con il comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del d.lgs. n. 150/2011, di sottoporre le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 (onnicomprensivamente definite «di opposizione alla stima» dallo stesso art. 29 del d.lgs. n. 150/2011) al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile. I «procedimenti» aventi ad oggetto tali controversie, non sono invero connotati da «preva... _OMISSIS_ ... di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa» che il legislatore delegante aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da “ricondurre” al rito sommario di cognizione, la loro trattazione e la loro istruzione dovendo seguire le normali forme dell’ordinario rito di cognizione.

Anche qualora dovesse ritenersi che i «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa» che il legislatore delegante con legge n. 69 del 2009, aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da “ricondurre” al rito sommario di cognizione, andavano riferiti non già ai «procedimenti», bensì ai “giudizi”, cioè al tipo di controversie, che ne erano oggetto, criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare la scelta attuata con il comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del d.lgs. n.... _OMISSIS_ ...ottoporre le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327/ 2001 al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile, non essendo tali “giudizi” connotati dalla semplicità della loro trattazione ed istruzione.

Considerato che, sulla base del comb. disp. dell’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-ter c.p.c., la decisione adottata dalla corte d’appello non è appellabile, ma impugnabile solo mediante un ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del comb. disp. degli artt. 360 c.p.c. e 111, co. 7, Cost., emerge il non infondato dubbio che la scelta del legislatore di “ricondurre” i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. 327/2001, nell’alveo del procedimento sommario di cognizione non convertibile sia in contrasto, oltre che con l’art. 77, co. 1, Cost., anche con gli artt. 3, 24, co. 1 e 2, e 111, co. 1, Cost., comportando una compressione del diritto... _OMISSIS_ ...gionevole poiché, non solo non giustificata, ma addirittura sconsigliata dalle oggettive peculiarità di tali controversie o almeno della più parte di esse.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 77, co. 1, 3, 24, co. 1 e 2, e 111, co. 1, della Costituzione - del comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del d. lgs. n. 150/2011, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del DPR n. 327/2001, prevede che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione risultanti dal comb. disp. dell’art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e degli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzional... _OMISSIS_ ...riferimento agli artt. 3 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che introducono il procedimento sommario di cognizione non convertibile per i giudizi di opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/2001; con specifico riferimento all'art. 97 Costituzione, il richiamo operato al principio di buon andamento dell’amministrazione risulta inconferente, dovendosi affermare l’estraneità di tale principio all’esercizio della funzione giurisdizionale.

Nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal leg...


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Autore

Accordino, Salvatore

Avvocato, funzionario legale - Responsabile di servizio presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria