Esproprio parziale: perdita dell'edificabilità

Al pregiudizio subito dal proprietario delle aree espropriate (nel caso di specie ubicate in fascia di rispetto), deve aggiungersi l'ulteriore pregiudizio subito dall'espropriato per la minore volumetria realizzabile sulle residue aree rimaste in sua proprietà, in ragione delle più ridotte superfici rimaste, potendosi equiparare il fenomeno a quanto si verifica nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare, che conforma l'intera zona che investe come edificabile, ove le are destinate a strade e servizi devono valutarsi in base agli indici territoriali medi del comprensorio.

Qualora, per effetto della vicenda ablatoria, non vi sia stata una diminuzione di valore dei fabbricati rimasti in proprietà, il cui eventuale incremento volumetrico previsto negli strumenti urbanistici non è precluso dall'esproprio, non sussiste alcun tipo di danno reintegrabile con l'indennità di espropriazione ex art. 40 L. n. 2359/1865.

Qualora la parte ... _OMISSIS_ ...i intatta la sua destinazione edificatoria, ridotta per effetto della sottrazione di parte del mappale ma affatto pregiudicata, se non quantitativamente, dall'ablazione, il valore dell'indennizzo va determinato con esclusivo riferimento alla perdita della volumetria originariamente realizzabile sull'estensione occupata.

In sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione, va considerata la perdita di valore del lotto residuo, considerando anche la possibilità di cessione ai proprietari dei lotti limitrofi, per un'utilizzazione conforme alla sua destinazione urbanistica.

Nel caso di espropriazione di terreno facente parte di un lotto avente più ampia estensione sul quale è stata rilasciata concessione edilizia per la realizzazione di volumetrie rapportate alla superficie complessiva, è dovuto il risarcimento conseguente al decremento dell'area residua per effetto della realizzazione dell'opera pubblica.

Nell’ipote... _OMISSIS_ ...effetto dell'espropriazione parziale, la superficie residua abbia perduto la c.d. edificabilità di fatto, ossia l'attitudine ad essere sfruttata e concretamente destinata a fini edificatori, sia per la sua residua modestissima estensione, sia per la sua ubicazione (vicinanza nel caso di specie all’opera pubblica realizzata), è corretto applicare il criterio differenziale di cui all’art. 40 L. n. 2359/1865, determinando il valore del bene post -esproprio secondo il criterio di area agricola.

La perdita della volumetria originariamente realizzabile determina il valore del danno risarcito per l'estensione occupata, considerata per l'appunto per la sua destinazione edificatoria. Nonostante ciò, la parte residua può conservare intatta tale sua destinazione, sebbene con la riduzione derivatane, secondo il rapporto stabilito nel vigente strumento urbanistico, che viene compensato dal danno liquidato.

Se la valutazione del suolo esp... _OMISSIS_ ...cupato ed irreversibilmente trasformato) ha seguito, con l'eccezione delle aree gravate da vincolo paesaggistico, il criterio delle aree edificabili, il riconoscimento di un deprezzamento per riduzione della potenzialità volumetrica o dell'amenità e fruibilità del residuo, comporterebbe o una duplicazione del risarcimento (o dell'indennità), o l'attribuzione di un valore aggiunto all'immobile occupato, che è ultroneo alla considerazione legislativa.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> ESPROPRIO PARZIALE --> EDIFICABILITÀ

Il reale impatto di mercato dell’espropriazione parziale è nel differenziale di valore dell’intero compendio prima e dopo la sua spaccatura in due. Quindi, la stima deve far riferimento al differenziale di potenzialità edificatoria prima e dopo l’espropriazione parziale che lascia relitti menomati e depotenziati.

Anche l'espropriazione parziale (come quella totale), resta ... _OMISSIS_ ...monte dal precetto della ricognizione legale dell'immobile introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Ne consegue che una volta accertata la destinazione non edificatoria del terreno, onde apprezzare la diminuzione di valore di quello residuo non può tenersi conto delle possibili utilizzazioni di fatto "artigianali, industriali o commerciali", ma soltanto di quelle non edificatorie o agricole.

La funzione del criterio di stima differenziale introdotto alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, non è affatto quella di restituire ai terreni espropriati ed a quelli residui destinazioni edificatorie che gli stessi non possiedono, bensì di riparare gli ulteriori pregiudizi sofferti nell'ipotesi di espropriazione parziale, dallo smembramento del fondo, ferma restandone la destinazione legale dei terreni.

Il criterio dell'edificabilità legale vale anche per la fattispecie di espropriazione parziale di cui all'art. 40 l. n. 2359/186... _OMISSIS_ ...lutazione prescritta dalla norma non può essere compiuta al lume della destinazione di fatto attribuita dal proprietario all'immobile prima e dopo l'espropriazione, ma unicamente considerando la destinazione legale attribuitagli dal P.R.G.

Qualora la ricognizione del bene, sulla base del principio dell’accertamento delle sole "possibilità legali di edificazione", abbia dimostrato la destinazione edificatoria dei terreni, per il medesimo principio anche il vincolo funzionale tra la parte espropriata e l'utilizzazione della porzione residua richiesto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per eseguire la stima differenziale consentita dalla norma, deve essere stabilito alla stregua dell'utilizzazione del relitto quale area edificabile, a nulla rilevando che la conduzione sul fondo di un'azienda agricola possa subire un qualche pregiudizio dall'espropriazione, essendo lo stesso preso in considerazione esclusivamente per i terreni con destinazio... _OMISSIS_ ..." agricola.