Esproprio parziale: vincoli di inedificabilità

In ipotesi di esproprio parziale, deve procedersi alla valutazione dell'area espropriata e dell'area residua in ragione delle rispettive destinazioni urbanistiche; deve pertanto considerarsi la collocazione della parte espropriata in zona di rispetto stradale comportante la sua inedificabilità; tale vincolo non può infatti dirsi venuto meno per effetto del rapporto pertinenziale, che lascia, invero, inalterata l'individualità fisica e giuridica della pertinenza rispetto alla cosa principale, con conseguente applicabilità della disciplina urbanistica ad essa inerente.

La diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo nella misura in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limit... _OMISSIS_ ...tere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

In ipotesi di esproprio parziale la valutazione del deprezzamento della residua area deve tener conto della sua inclusione in fascia di rispetto (nel caso di specie) stradale, comportane la perdita dell'eventuale destinazione edificabile (nel caso di specie per effetto dell'inclusione in zona C).

In ipotesi di esproprio parziale, ai fini della determinazione del giusto prezzo di area residua, l'esistenza di vincoli derivanti (nel caso di specie) dalla presenza su di essa di un traliccio dell'energia elettrica e dall'asservimento al passaggio di mezzi agricoli, non comporta che il terreno debba essere considerato di nessun valore, dovendosi viceversa valutare lo stesso quale e area agricola inutilizzata.