Attesa la portata generale dell'art. 40 L. n. 2359/1865, i principi applicabili in caso di espropriazione parziale devono trovare applicazione anche quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare contenente edifici (o manufatti), appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione legale ed economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione di terreno espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa.
Nel caso di esproprio di un’area destinata a parco e adiacente ad una villa, l’indennità di esproprio non può che essere commisurata alla differenza di valore che conseguirebbe alla perdita del parco, da parte della parte principale della villa.
Il fatt...
_OMISSIS_ ...iano inedificabili per essere soggette a fascia di rispetto stradale, non esclude che le stesse aree possano essere a servizio di fabbricato e contribuire a dare valore al fabbricato stesso (non agricola in senso stretto ma giardino).
Integra gli estremi di un'espropriazione parziale, l'ipotesi in cui la parte ablata risulti oggettivamente legata da vincolo funzionale ed economico alla parte rimasta in proprietà trattandosi (nel caso di specie) di una porzione di area scoperta (giardino) destinata in modo durevole ad accrescere l'utilità ed il godimento del bene principale (abitazione), sicché i due beni rappresentano un complesso immobiliare unitario il cui valore varia al variare dell'una e/o dell'altra componente. Di conseguenza l'indennità di espropriazione va valutata alla stregua dell'art. 33 TUE, tenendo conto della differenza di valore del complesso immobiliare casa-giardino prima e dopo l'esproprio.
Ai fini dell'applicazione de...
_OMISSIS_ ...one dell'esproprio parziale, non si tratta di accertare la pregressa ed attuale (per il residuo), natura compiutamente pertinenziale dell'area ma si tratta di accertare il legame funzionale tra tutta l'area ed il bene residuo (nel caso di specie immobile commerciale).
L'esistenza di un rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, nondimeno è con tale istituto affatto compatibile.
Non può escludersi un rapporto pertinenziale, ove ravvisato nei suoi presupposti, e quindi l'applicabilità dell'istituto dell'esproprio parziale con tale rapporto compatibile, anche nel rapporto tra una vasta proprietà immobiliare ed un vasto giardino.
Ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale sulla premessa dell'accertamento del rapporto di pertinenzialità, si richiede che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un...
_OMISSIS_ ...ntale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, circostanza questa non sussistente in ipotesi in cui le aree espropriate non mostrino alcun obiettivo collegamento funzionale con il fabbricato, e per la loro stessa dimensione esigua e forma rendano problematico per il proprietario un qualsivoglia apprezzabile utilizzo.
L'acquisizione di un terreno collegato a fabbricato (ancorché nel caso di specie separato da tracciato stradale), in specie alla stregua della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, solo se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sé considerato.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la natur...
_OMISSIS_ ... di un'area non riveste alcuna rilevanza nella determinazione dell'indennità, neppure quando la stessa e il bene principale, appartengano al medesimo proprietario. Infatti anche in tal caso le pertinenze mantengono la loro individualità fisica e giuridica, e (se espropriate) sono separatamente indennizzabili alla stregua della disciplina ad esse inerente.
Deve escludersi che l'indennità di espropriazione parziale di un'area annessa o pertinente ad un fabbricato di civile abitazione, possa essere liquidata sulla base della differenza fra il valore unitario dei due beni prima dell'espropriazione e il valore della porzione residua, proprio perché il criterio di stima differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per l'espropriazione parziale è inapplicabile quando non sia possibile considerare le due aree in modo unitario, stante la diversità di funzione economica e di natura dei beni espropriati.
Una volta sussunta la fattispecie c...
_OMISSIS_ ...revisione dell'esproprio parziale, viene meno la necessità di una determinazione specifica del valore di singole componenti dell'immobile (nel caso di specie area pertinenziale), essendo sufficiente il raffronto tra i due valori complessivi pari al giusto prezzo di mercato ante e post ablazione.
L'uso di area pertinenziale come parcheggio privato ha rilievo di mero fatto e costituisce quindi solo una sorta di vantaggio indiretto o personale per il proprietario di essa, non indennizzabile; tale rilievo esclude che la cessazione di detto uso possa dar luogo a un decremento di valore dei vicini fabbricati.
Ai fini dell'accertamento della natura pertinenziale del bene occupato, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'occupazione, come descritta nel verbale d'immissione in possesso e non alla situazione del bene in epoca successiva alla sua trasformazione.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, l'espr...
_OMISSIS_ ...n terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in se considerato.
L'espropriazione di un terreno adiacente ad un fabbricato, abbia o meno esso i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole corrispondenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento "maggiore", ristorabile in applicazione del corrispondente criterio di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore del terreno medesimo in sé considerato.
L'acquisizione di un terreno adiacente a fabbricato, abbia o meno i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 co...
_OMISSIS_ ...riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sé considerato.
Alla "resede" si applica l'art. 40 L. 2359 del 1865.