Esproprio parziale: l'art. 40 l. 2359/1865

In ipotesi di esproprio parziale è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa; tale risultato potrà esser conseguito dal giudice di rinvio mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

In ipotesi di esproprio parziale non è consentito al giudice prescegliere e delimitare una porzione dell'immobile residuo all'espropriazione, esaminarla isolatamente ed avulsa dal compendio in cui è inserita ed in base a questa metodologia stabilire il pregiudizio della stessa subito o meno per poi passare all'esame di ciascuno dei restanti cespiti: dovendo invece accertare comunque se il distac... _OMISSIS_ ...espropriata abbia influito negativamente, pregiudicando il vincolo strumentale ed obbiettivo con la parte residua ed arrecando un decremento di valore a quest'ultima apprezzata nel suo complesso. E salva rimanendo la facoltà di detto giudice di provvedere al calcolo dell'intero pregiudizio in questione attraverso l'una o l'altra delle diverse vie individuate dalla giurisprudenza.

Ove sussistano i presupposti per configurare un esproprio parziale, alla parte espropriata è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua. Tale risultato potrà esser conseguito mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di val... _OMISSIS_ ...l computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Nell'ipotesi in cui l'espropriazione di una parte di fondo influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa. Tale risultato potrà esser conseguito mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'... _OMISSIS_ ...one patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio inclusivo del soprassuolo, il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

La reale funzione del criterio di stima differenziale previsto dal citato L. n. 2359 del 1865, art. 40 è quella di garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, e quindi anche il deprezzamento che, per effet... _OMISSIS_ ...iazione, hanno subito le parti residue del bene rimaste al proprietario; risultato che può esser conseguito o detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua, o aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidono sulla parte residua, riducendone il valore, ovvero accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite.

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della l. n. 2359/1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è volto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva pri... _OMISSIS_ ...io il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite; ovvero, ancora, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Con riguardo ai criteri di computo della indennità nell'ipotesi di espropriazione parziale, la stessa può essere determinata non solo in base al parametro previsto dall'art. 40 L. n. 2359/1865 della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione, risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata, ma anche attraverso quelli del tutto equivalenti, della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite; ovvero aggiungendo al v... _OMISSIS_ ... espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti.

Nel caso di espropriazione parziale l'indennità può essere determinata oltre che secondo il criterio differenziale di cui alla L. n. 2350 del 1865, art. 40, anche attraverso la sommatoria "algebrica" del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure aggiungendo al valore dell'area espropriata l'ammontare delle singole perdite e cioè delle spese e dei costi aggiuntivi necessari per l'utilizzazione del residuo o adottando altri parametri "equivalenti".

Il criterio di stima differenziale di cui all'art. 40 L. n. 2359/1865 è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, e quindi anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espr... _OMISSIS_ ...ndenza dell'espropriazione. Tale risultato può essere conseguito attraverso diverse vie: anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Per determinare la giusta indennità di espropriazione occorre tener conto anche della perdita di valore della parte non espropriate del fondo, che, sommata all'indennità per la superficie espropriata, porta, con metodo diverso ma equivalente, ad una indennità pari a quella per differenza di valori cui si riferisce la citata norma.

La norma di cui all'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, che prevede il riconoscimento di un’indennità commisurata ... _OMISSIS_ ... tra il valore dell'area ablata parzialmente, rispettivamente prima e dopo l'espropriazione, è inapplicabile qualora non sia provata un’effettiva diminuzione patrimoniale del valore della superficie residua.

La giurisprudenza ha più volte osservato come l'operazione di calcolo indicata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, non sia vincolante, potendosi raggiungere il medesimo risultato anche mediante criteri diversi, quale quello della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure attraverso il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore, o mediante altri parametri equivalenti.

In ipotesi di esproprio parziale, in mancanza di prova che i due criteri possano portare a diversi risultati, sono alternativi, quindi intercambiabili, i criteri di quantificazione del ri... _OMISSIS_ ...danno basati l'uno sulla sommatoria dell'importo dovuto per la perdita dell'area illegittimamente ablata e quello spettante per il deprezzamento delle aree rimaste di proprietà della parte danneggiata, l'altro sulla differenza fra il valore dell'intera proprietà prima del fatto illecito ed il valore della proprietà residuata successivamente.

La Corte di cassazione ha più volte ammesso la fungibilità del criterio di stima c.d. differenziale previsto dall'art. 40 L. n. 2359/1865 con criteri sostanzialmente equipollenti, quali quello della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua o quello della somma delle singole perdite o quello della somma del valore dell'area espropriata e delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore.

L'operazione di calcolo differenziale indicata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, non è la sola legittima, potendosi raggiungere il medes... _OMISSIS_ ...ttraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure attraverso il computo delle singole perdite.

L'operazione di calcolo indicata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, non è vincolante, potendosi raggiungere il medesimo risultato attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure attraverso il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore, o mediante altri parametri equivalenti.

In ipotesi in cui la realizzata opera pubblica abbia comportato l’inutilizzabilità della proprietà residua, nessuna occupazione usurpativa né acquisitiva è configurabile, quanto piuttosto il deprezzamento di porzioni residue dell'immobile, rimaste nella giuridica disponibilità della proprietaria, pur se siano divenute di fat... _OMISSIS_ ...bili a cagione della realizzazione dell'opera pubblica. La fattispecie ricade nella previsione dell’art. 40 della L. 2359/1865 (applicabile ratione temporis).

In ipotesi di espropriazione parziale il giudice deve riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, che può calcolarsi o sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante, ovvero attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua.

In ipotesi di esproprio parziale ex art. 40 L. n. 2359/1865, ai fini della liquidazione dell'indennità non è necessario procedere al calcolo della differenza tra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e quello della residua parte dopo di essa, potendo pervenirsi al medesimo risultato sommando al valore della striscia di terreno espropriata ... _OMISSIS_ ...o per il deprezzamento della parte residua (nel caso di specie consistente nell'abbattimento di fabbricati rurali, divenuti inutilizzabili per effetto dell'ampliamento della sede stradale).

Il danno da inquinamento acustico, unitamente ad altri fenomeni negativi, quali lo smog riconducibile ai gas di scarico delle auto, è sussumibile nell'ambito della L. n. 2359 del 1865, art. 40, qualora considerato fenomeno capace di incidere sulla vivibilità dell'abitazione insistente sul fondo residuo del soggetto espropriato e quindi, sulla diminuzione di valore del suddetto immobile.

Nell'ipotesi di espropriazione (e, quindi, anche di asservimento) parziale, il criterio di stima applicabile al caso di specie, può non esaurire il pregiudizio sofferto dal proprietario per l'avvenuto frazionamento dell'immobile, là dove, a questo riguardo, il legislatore ha apprestato il criterio di stima di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40.

Nel... _OMISSIS_ ...propriazione (e, quindi, anche di asservimento) parziale, il criterio di stima (nel caso di specie) applicabile per le aree non edificabili (L. n. 865 del 1971, art. 16, cui rinvia il comma 4 della L. n. 359/1992, art. 5 bis), può non esaurire il pregiudizio sofferto dal proprietario per l'avvenuto frazionamento dell'immobile, là dove, a questo riguardo, il legislatore ha apprestato il criterio di stima di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40.

L’operazione di calcolo differenziale indicata dall’art.40 della legge 2359/1865 non è vincolante potendosi ...