Dal combinato disposto degli artt. 32, l. 47/1985 e 32 comma 27, lett. d, d.l. 269/2003 si ricava che un abuso edilizio compiuto su un immobile sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente: a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima dell'esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o in difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità urbanistica.