ABUSI EDILIZI

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Tipologie di lottizzazione abusiva: formale, materiale, mista

È legittima la sanzione irrogata avverso una “lottizzazione giuridica”: detta aggettivazione connota infatti sia la lottizzazione materiale che la lottizzazione formale, nel senso che nelle stesse sono presenti atti qualificati giuridicamente dall’ordinamento.

La nozione di “ultimazione delle opere” cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio

L’art. 31, comma 2, della l. n. 47/1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione dei lavori, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio «strutturale», che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio «funzionale», che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale.

Presupposti per l'ottenimento del titolo edilizio in sanatoria

Il permesso in sanatoria è ottenibile soltanto in presenza dei presupposti espressamente delineati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto sia della presentazione della domanda.

Presupposti della lottizzazione abusiva

Costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

Abusi edilizi e P.A.: provvedimenti sanatori e sanzionatori

Ove sia pendente un'istanza di sanatoria per un'opera edilizia realizzata sine titulo su area di proprietà pubblica, la P.A. prima di ordinarne la demolizione, deve rigettare la domanda di condono evidenziando le ragioni per cui non è possibile concedere l'uso del suolo.

Il principio della doppia conformità per le opere edilizie abusive ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica

L’istituto dell’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza titolo abiitativo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area sui cui sorgono secondo il criterio della c.d. doppia conformità.

Il silenzio della P.A. a fronte di un'istanza di accertamento di conformità urbanistica

Il silenzio dell'amministrazione a fronte di un'istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto.

Vincoli sopravvenuti ed esistenti al momento della domanda di condono edilizio

L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo: tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente.

La formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria

In assenza di una richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, non può essere addossato alcun onere alla parte privata e il procedimento di condono edilizio si deve ritenere concluso per silenzio-assenso alla scadenza del termine di legge, residuando soltanto la fase della comunicazione e risultando quindi del tutto ultronea qualsiasi attività aggiuntiva o integrazione documentale.

Analogie e differenze nei tre condoni edilizi ex L. 47/1985, L. 724/1994 e D.L. 269/2003

L’art. 32 d.l. n. 269/2003 convertito nella l. n. 326/2003 ha introdotto una disciplina più severa e rigorosa rispetto ai condoni edilizi che l’hanno preceduta, escludendo la possibilità di ottenere la sanatoria in presenza di due requisiti, ovvero della vigenza di un vincolo di inedificabilità, anche relativa, apposto prima della realizzazione delle opere, e della difformità delle opere rispetto alle disposizioni urbanistiche.

Insanabilità dell'opera realizzata in area soggetta a vincolo o in fascia di rispetto

Dal combinato disposto degli artt. 32, l. 47/1985 e 32 comma 27, lett. d, d.l. 269/2003 si ricava che un abuso edilizio compiuto su un immobile sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente: a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima dell'esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o in difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità urbanistica.

Acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione abusiva

Decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, si verifica automaticamente e ipso iure l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale. L'eventuale contrario convincimento dovuto dal comportamento dell’amministrazione può, al più, assumere rilevanza, sussistendone tutti gli altri presupposti, in termini di responsabilità.

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