ABUSI EDILIZI

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Necessità della conformità urbanistica per il condono delle opere edilizie abusive in aree vincolate

Le opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, non sono suscettibili di sanatoria laddove tali interventi non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e le due condizioni possono operare disgiuntamente.

Sanzioni penali per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

La più grave tra le sanzioni comminate per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali è senza dubbio la sanzione penale: ciascuna delle tre fattispecie, infatti, integra l’elemento oggettivo di un reato e segnatamente di una contravvenzione.

Demolizione ed altre sanzioni di natura amministrativa comminate in caso di abusi edilizi

Considerando che le sanzioni penali, per quanto severe, sono di lenta applicazione, è particolarmente utile che il comune, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, possa e debba disporre delle misure sanzionatorie amministrative, a prescindere dall’attività della giustizia penale e in potenziale concorso con quest’ultima.

La notifica ai destinatari dell’ordinanza di demolizione e della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione

La comunicazione di avvio del procedimento del procedimento di acquisizione, costituendo tutt’uno con l’ordinanza di demolizione, deve essere notificata agli stessi destinatari di quest’ultima e dunque «al proprietario e al responsabile dell’abuso».

La confisca dell'immobile abusivo non demolito

La prima delle res confiscabili è indicata nel T.U. edilizia con la generica espressione «il bene», con la quale il legislatore ha indubbiamente voluto riferirsi a quanto materialmente realizzato dal trasgressore, ossia alle opere abusive. Ciò trova conferma storica anche nella lontana formulazione originaria della misura acquisitiva, allorquando infatti non si parlava di «bene», bensì (con espressione che appare francamente più appropriata, ma che purtroppo è ormai abbandonata) di «opere».

Partecipazione al procedimento di acquisizione dell'immobile abusivo non demolito al patrimonio comunale

L’ordinanza di demolizione, recando anche la comunicazione di avvio del procedimento confiscatorio, obbliga l’amministrazione a 90 giorni di inattività. L’interessato, viceversa, non è affatto tenuto a rimanere inerte durante questo termine dilatorio. Al contrario: l’amministrazione può legittimamente attendersi che l’interessato impieghi utilmente questi tre mesi, utilizzando una delle sue legittime facoltà.

L’acquirente dell’immobile abusivo raggiunto da un’ordinanza di demolizione o da un provvedimento di confisca

Per non rendere arbitraria e sproporzionata la misura della confisca occorre accertare se l’acquirente da sanzionare sia concretamente responsabile della trasgressione e dunque se, al momento dell’acquisto, egli potesse rendersi conto dell’abusivismo del fabbricato.

Partecipazione, motivazione e discrezionalità nell’oggetto della confisca dell'immobile abusivo

Anche l’oggetto della confisca, così come ogni altro profilo dell’azione amministrativa, può essere oggetto di contributo partecipativo da parte degli interessati. Il proprietario, in particolare, potrà interloquire con l’amministrazione comunale per sottolineare, ad esempio, l’estraneità di alcuni suoi beni al catalogo di legge (richiedendo per l’effetto di rimanerne proprietario) o comunque l’errata determinazione dell’area soggetta a confisca.

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione: l'istanza cautelare ed il provvedimento cautelare

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione consiste nella domanda processuale, indirizzata al TAR competente per territorio, di voler annullare, con sentenza tipicamente costitutiva, il provvedimento ripristinatorio ritenuto lesivo.

La sorte dell'immobile abusivo confiscato: demolizione o conservazione

Una volta conseguito il possesso dell'immobile abusivo, il comune si deve fare carico della sua gestione. A tal fine, la prima decisione da compiere (prevista dallo stesso art. 31 t.u. edilizia) riguarda la scelta fra mantenere e demolire il manufatto abusivamente realizzato dal trasgressore spossessato.

Parametri della discrezionalità comunale nella delibera di mantenimento dell'immobile abusivo confiscato

Il destino dell'immobile abusivo confiscato è rimesso alla discrezionalità del comune. Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata, giacché il legislatore ha cura di specificare i parametri che devono guidare il consiglio nella sua valutazione: da un lato, infatti, l’organo politico deve valutare «l’esistenza di prevalenti interessi pubblici»; dall’altro è necessario che «l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico».

Il recupero delle spese di demolizione dell'immobile abusivo confiscato dal Comune

Qualunque sia la modalità operativa concretamente selezionata per eseguire i lavori di demolizione dell'immobile abusivo confiscato, le spese sostenute dal comune (direttamente, o per finanziare l’attività di terzi) potranno e dovranno essere imputate ai trasgressori.

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